
Primo CCNL per il settore delle attività ferroviarie e servizi connessi, corredato da oltre 200 documenti: leggi, accordi interconfederale e collettivi, note e circolari AGENS,Confindustria, istituti ed enti amministrativi; 1500 cartelle tutte collegate ipertestualmente con oltre 800 link

INDICE GENERALE DEL CCNL
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per consultare l’ indice analitico alfabetico del CCNL;
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C.C.N.L. 16 aprile 2003
SETTORE DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE
aggiornato a: accordo 23 GIUGNO 2005, accordo 1 marzo 2006, accordo 24 gennaio 2008, accordo aspetti economici 30 aprile 2009
INDICE GENERALE DEL CCNL
- 1 C.C.N.L. 16 aprile 2003
- 2 PREMESSA
- 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 4 DECORRENZA E DURATA
- 5 ART. 1
- 6 ART. 2
- 7 ART. 3
- 8 ART. 4
- 9 ART. 5
- 10 ART. 6
- 11 ART. 7
- 12 ART. 8
- 13 ART. 9
- 14 ART. 10
- 15 ART. 11
- 16 ART. 12
- 17 ART. 13
- 18 Capitolo 2
- 19 Capitolo 3
- 20 CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
- 21 Livello H - Operatori
- 22 Livello G - Operatori Qualificati
- 23 Livello F - Operatori Specializzati
- 24 Livello E - Tecnici
- 25 Livello D - Tecnici Specializzati
- 26 Livello C - Direttivi
- 27 Livello B - Quadri
- 28 Livello A - Quadri
- 29 Capitolo 4
-
30 Capitolo 5
- 30.1 ART. 26
- 30.2 ART. 27
- 30.3 ART. 28
- 30.4 ART. 29
- 30.5 ART. 30
- 30.6 ART. 31
- 30.7 ART. 32
- 30.8 ART. 33
- 30.9 ART. 34
- 30.10 ART. 35
- 30.11 ART. 36
- 30.12 ART. 37
- 30.13 ART. 38
- 30.14 ART. 39
- 30.15 ART. 40
- 30.16 ART. 41
- 30.17 ART. 42
- 30.18 ART. 43
- 30.19 ART. 44
- 30.20 ART. 45
- 30.21 ART. 46
- 30.22 ART. 47
- 30.23 ART. 48
- 30.24 ART. 49
- 30.25 ART. 50
- 30.26 ART. 51
- 30.27 ART. 52
- 30.28 ART. 53
- 30.29 ART. 54
- 30.30 ART. 55
- 30.31 ART. 56
- 30.32 ART. 57
- 30.33 ART. 58
- 30.34 ART. 59
- 30.35 ART. 60
- 30.36 ART. 61
- 30.37 ART. 62
- 31 Capitolo 6
- 32 Allegato
C.C.N.L. 16 aprile 2003
SETTORE DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I LAVORATORI ADDETTI AL SETTORE DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE E SERVIZI-CONNESSI
Addì 16 aprile 2003, in Roma
fra
l’AGENS rappresentata dal Presidente Elio Mensurati e dal Consigliere incaricato per le Relazioni Industriali Luigi Ciccarelli e la delegazione imprenditoriale rappresentata dal Presidente del Gruppo FS Giancarlo Cimoli, dal Direttore Generale di Gruppo per le Risorse Umane del Gruppo FS Francesco Forlenza, dal Direttore delle Relazioni Industriali del Gruppo FS Giuseppe Depaoli, dall’Amministratore delegato di Trenitalia Roberto Renon, dall’Amministratore delegato di RFI Mauro Moretti, dall’Amministratore delegato di Italferr Riccardo Bonasso, dall’Amministratore delegato di Metropolis Ettore Bianchi e da: Domenico Braccialarghe, Francesco Massaro, Amedea Pennacchi, Giovanni Rotella, Lorenzo Sartorelli, Nicoletta Camerini, Antonino Cannatà, Claudio Guaitoli, Italo Inglese, Roberto Peroni, Marco Romani, Stefano Savino, Giuseppe Titone, Nicola Barbato, Stefano Bartolomei, Veronica Chiodini, Gino Colella, Francesco de Deo, Gervasio Galiena, Luciano Stocchi, Guido Vigorita;
con l’assistenza di Confindustria rappresentata dal Vice Presidente Guidalberto Guidi, dal Direttore Generale Stefano Parisi, dal Direttore Lavoro Relazioni Industriali Giorgio Usai e da Sergio Maria Macciò
e
la FILT-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Guido Abbadessa, dal Segretario Nazionale Franco Nasso, da Saverio Innocenzio, Luciano Maggi e Alessandro Rocchi del Centro Nazionale Filt e da una delegazione composta da: Giancarlo Barbarossa, Michele Barbieri, Claudia Bergesio, Marco Braccini, Marco Bucciarelli, Alba Cerioni, Fulvio Corbo, Antonio Corradi, Michele De Rose, Guido Fassio, Eleandro Garuglieri, Andrea Grilli, Elio Gurtner, Gaetano Iacobucci, Mauro Ierace, Vincenzo Macaluso, Aldo Mantovanelli, Pietro Puliga, Mario Rutino, Paolo Sboner, Franco Scafetti, Vincenzo Tripodi, Luigi Verdoscia, Franco Voce;
la FIT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Claudio Claudiani, dal Segretario Nazionale Vito Tedesco, dai componenti dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale Rosalia Luce, Giovanni Luciano, Salvatore Pellecchia, Potito Zizzari, dalla Responsabile del Coordinamento Donne Loretta Viani e da una delegazione composta da: Pietro Accogli, Fiorenza Annibale, Roberto Ascani, Dario Balotta, Amedeo Benigno, Walter Carta, Michele Castellano, Carlo Costa, Vincenzo Curcio, Antonio Del Prete, Angelo Finizio, Antonio Gaglia, Toni Gallio, Fabrizio Giorgetti, Carlo Gobetti, Giuseppe La Pietra, Michele Magistro, Bruno Mancinelli, Osvaldo Marinig, Giovanni Martifagni, Armando Massimiani, Maurizio Moncada, Giustino Montesarchio, Franco Munerato, Flavio Pavan, Ermes Piccoli, Rocco Pierro, Mario Pino, Ciro Recce, Gaetano Riccio, Pietro Salvioli, Massimo Talenti, Pietro Vasco;
la Uiltrasporti rappresentata dal Segretario Generale Sandro Degni, dal Segretario Nazionale Dario Del Grosso, dai componenti il Dipartimento Nazionale Ciro Davolo, Pietro Goi, Salvatore Ottonelli e da una delegazione composta da: Domenico Alpi, Pino Bartolo, Michele Caputo, Michele Cipriani, Nicola Colangelo, Gianni De Ioris, Paolo Di Maio, Alessandro Emili, Gianpiero Fanigliulo, Paolo Fantappie, Mario Fioretti, Pierfranco Meloni, Michele Monteleone, Riccardo Mussoni, Giulio Nicosia, Gennaro Nocera, Arturo Papini, Pasquale Rapoccio, Pasquale Sanita, Alessandro Sirok, Brunero Zacchei
e lo SMA rappresentato dal Segretario Nazionale Moreno Polo, dal Segretario Nazionale Aggiunto Pietro Serbassi, dal Vice Segretario Nazionale Guido Avolio e da una delegazione composta da: Gianfranca Cipolla, Sergio Lorenzetti, Giovanni Marciano, Giovanni Martinelli, Vincenzo Notarnicola, Luigi Pace, Angelo Pingue, Egidio Ruvio, Mario Sole;
con l’assistenza di: CGIL rappresentata dal Segretario Generale Guglielmo Epifani e dal Segretario Nazionale Paolo Nerozzi; CISL rappresentata dal Segretario Generale Savino Pezzotta e dal Segretario Nazionale Raffaele Bonanni; UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Angeletti e dal Segretario Nazionale Donatella Vercesi
e con
la UGL Ferrovie rappresentata dal Segretario Nazionale Gabriele Brenca, da Giovanni Faccini della Segreteria Nazionale e da una delegazione composta da: Franco Alicino, Corrado Arfò, Fabio Beltempo, Tullia Bevilacqua, Alessandro Borzetta, Anna Gabriele Brancato, Sandro Brutti, Angelo Chirico, Pietro Esposito, Ernesto Fracassi, Antonio Gullà, Paolo Laraspata, Armando Murella, Roberto Papili, Alfredo Petaccia, Mario Piu, Calogero Romano, Enzo Saccomanni, Stefano Salvatori, Paolo Staurengo;
con l’assistenza di UGL rappresentata dal Segretario Generale Stefano Cetica
è stato sottoscritto il presente Accordo per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
In data 14 luglio 2004 è stato stipulato il Protocollo Agens-Confindustria e OR.S.A. per la sottoscrizione del CCNL 16 aprile 2003.
PREMESSA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, per riconoscimento comune delle parti, assume gli indirizzi e i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993. Il contratto collettivo dà attuazione nel settore ferroviario alle indicazioni contenute nei punti 4.4 e 4.5 del “Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23 dicembre 1998, con particolare riferimento alla ricerca di soluzioni contrattuali in linea con le esigenze di nuove regole conseguenti ai processi di liberalizzazione e di apertura al mercato derivanti dall’applicazione delle normative europee. In questo ambito il presente contratto rappresenta la realizzazione del comune impegno in direzione di una semplificazione e razionalizzazione del sistema contrattuale nel settore dei trasporti. Il contratto rappresenta l’esigenza, condivisa dalle parti, di una disciplina contrattuale collettiva che si rivolge alla pluralità di imprese operanti nell’esercizio delle attività ferroviarie a fronte della necessità di disporre di risposte tempestive, flessibili e qualificate all’evoluzione del mercato, in relazione all’affermarsi dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali che intervengono sul trasporto ferroviario. Le parti, ferme restando le distinzioni dei rispettivi ruoli e responsabilità, riconoscono l’esigenza di valorizzare la risorsa lavoro anche attraverso la ricerca di modelli di tipo partecipativo, con l’obiettivo di qualificare i rapporti tra le parti ai vari livelli, con gli strumenti contrattualmente riconosciuti. Per quanto sopra le parti riconoscono la necessità di favorire le modifiche e le integrazioni delle normative contrattuali che si possono rendere necessarie considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore, le innovazioni tecnologiche e le attese innovazioni normative europee e nazionali. Le parti stipulanti rilevano congiuntamente che le imprese operanti nel settore individuato dal “Campo di applicazione” potranno essere interessate da processi di sviluppo tecnologico e organizzativo di cambiamento dei contesti di mercato e di quadro regolatorio in relazione ai quali riconoscono la comune esigenza, sia per le imprese del settore che per i loro dipendenti, di sviluppare nel periodo di vigenza del contratto, stipulato tra le parti stesse, una attività di monitoraggio delle normative definite, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare modifiche ed integrazioni delle discipline contrattuali in grado di fornire soluzioni adeguate rispetto alle innovazioni tecnologiche e normative che abbiano rilevanti conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro e sull’occupazione. Le ipotesi saranno individuate nell’ambito di una apposita Commissione paritetica formata da sei componenti per la parte di rappresentanza delle imprese e da sei componenti per la parte di rappresentanza dei lavoratori. Le ipotesi di modificazione così individuate formeranno oggetto di esame fra le parti stipulanti in occasione delle fasi con finalità negoziali previste dal contratto collettivo in sede nazionale, allo scopo di valutare i positivi effetti che ne potrebbero derivare per il settore e di delineare i futuri sviluppi degli esiti dell’attività di monitoraggio. La prima fase dell’attività di monitoraggio sarà avviata entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, in occasione di uno specifico incontro che sarà convocato per iniziativa congiunta ovvero su richiesta di una delle parti.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.) per il trasporto di persone e merci su ferrovia, i servizi ferroviari alle imprese di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.
DECORRENZA E DURATA
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 , il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Ferme restando le diverse decorrenze per singoli istituti ove specificatamente previste, il CCNL decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà durata sino al 31 dicembre 2006 con scadenza della parte economica al 31 dicembre 2004 ai sensi di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Capitolo 1
DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
ART. 1
- SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
1. Le parti, coerentemente con i principi affermati in “Premessa” al CCNL, che ne costituisce parte integrante, e nella consapevolezza dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali, intendono sviluppare un sistema di relazioni industriali e della partecipazione negli organismi paritetici di cui alla successiva lettera A, articolato sui livelli di informazione indicati alla lettera B, fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato da sistematicità di rapporti su specifici temi individuati di comune interesse per esaminarne le evoluzioni e le ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
2. Le parti individuano, a tal fine, i seguenti strumenti relazionali, costituiti da organismi congiunti e paritetici, da realizzare entro tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL, orientati alla creazione delle condizioni utili alla conoscenza del settore anche al fine di prevenire l’insorgenza di conflitti sia attraverso la più ampia diffusione degli obiettivi d’impresa in funzione dello sviluppo produttivo e dei nuovi scenari organizzativi, tecnologici e di mercato, sia attraverso il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.
3. Il sistema della partecipazione negli organismi paritetici potrà essere ulteriormente articolato nei gruppi societari e nelle realtà aziendali più complesse nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità.
A. ORGANISMI PARITETICI
OSSERVATORIO NAZIONALE
Entro il termine previsto al precedente punto 2 verrà costituito a livello nazionale un Osservatorio, formato pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante e da un identico numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche: situazione economico sociale del trasporto ferroviario, formazione professionale, ambiente e sicurezza del lavoro.
In particolare, in tale sede ed in relazione alle aree tematiche sopra individuate, saranno affrontati i seguenti argomenti:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto (su strada, aereo, marittimo);
b) evoluzione dell’assetto organizzativo del mercato delle attività ferroviarie, rispetto all’evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all’obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici del settore rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all’andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore distinti per sesso con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell’andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all’orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali; h) tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto ferroviario, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ed all’evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate;
i) andamento delle relazioni industriali e del sistema della partecipazione negli organismi paritetici nelle imprese del settore. Ai fini dell’analisi e valutazione dei flussi occupazionali verrà costituita presso l’Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L’Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell’ambito delle aree tematiche sopra definite. A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore. A tale scopo l’Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti. Entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno con apposito accordo le modalità costitutive ed operative per l’avvio ed il corretto funzionamento dell’Osservatorio per renderlo operativo nei termini previsti al punto 2 del presente articolo.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Le parti convengono di costituire il Comitato Paritetico Nazionale per le Pari Opportunità con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.1977, n. 903 e alla legge 10.4.1991, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato Paritetico per le Pari Opportunità sarà composto da una rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da un eguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale. Il Comitato opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, apprendistato, tempo determinato ecc.) ed all’utilizzo degli strumenti atti a favorire l’inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell’Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di uditore;
2) seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione dell’Unione Europea 1991-1995 e successivo, nonché al programma di azione per l’attuazione della Carta dei Diritti Sociali Fondamentali dell’Unione Europea; con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l’accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l’occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende ferroviarie con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella Risoluzione del Consiglio del 29.5.1990 e nella Raccomandazione della Commissione del 27.11.1991 in materia.
Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduto a turno da una componente dei due gruppi, delibera per l’attuazione dei compiti sopraindicati ed annualmente riferisce sulla propria attività alle parti che hanno stipulato il presente CCNL.
Esso si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente CCNL, il Comitato terminerà i propri lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte deliberate quanto le eventuali valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali. Nel caso di aziende che facciano parte di Gruppi societari, qualora il Gruppo societario occupi complessivamente almeno 1.200 dipendenti nell’intero Gruppo potrà essere costituito un solo CPO.
Sono fatti salvi gli assetti in atto alla data di stipula del presente CCNL.
B. LIVELLI, FASI E MATERIE DELL’INFORMATIVA SINDACALE
Le parti allo scopo di rafforzare il sistema di relazioni industriali, convengono di dare sistematicità ai livelli, alle fasi e alle materie di informazione, disciplinandone le modalità al fine di esaminare l’andamento specifico delle singole aziende.
INFORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, l’Agens fornirà alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale e del Comitato Paritetico Nazionale per le Pari Opportunità, elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
• scenari evolutivi del mercato del trasporto, nazionale e comunitario, con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
• linee strategiche di riorganizzazione in relazione a fenomeni di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macroeconomico e di mercato;
• andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate anche agli strumenti di politica attiva del lavoro ed ai fenomeni connessi all’introduzione di tecnologie innovative;
• linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore valutati con riferimento al mercato interno ed esterno e in particolare alle tendenze qualitative e quantitative degli investimenti ed alle dinamiche del costo del lavoro;
• fabbisogni formativi, con particolare riguardo ai mutamenti correlati ad esigenze connesse alle trasformazioni settoriali, tecnologiche, organizzative e professionali in atto, nonché alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell’esercizio;
• pari opportunità, con specifica attenzione all’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
• sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente anche con riferimento al rapporto con le Istituzioni nonché con le problematiche poste dal recepimento delle direttive UE in materia.
RELAZIONI INDUSTRIALI DI SECONDO LIVELLO
Il sistema di relazioni industriali è strutturato altresì su un secondo livello di norma corrispondente all’ambito aziendale.
In tale ambito le relazioni industriali potranno essere disciplinate da specifici Protocolli che dovranno essere coerenti con gli assetti e la disciplina generale fissati dal presente CCNL.
INFORMATIVA A LIVELLO AZIENDALE
Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese che occupano complessivamente più di 200 dipendenti, nel corso di uno specifico incontro anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, forniranno una informativa riguardante:
• proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull’organizzazione del lavoro;
• tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, occupazione giovanile, andamento dell’occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
• problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica. Per tali aspetti le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dagli specifici progetti;
• principali indicatori aziendali di redditività e di economicità;
• documenti di programmazione aziendale derivanti dal piano di impresa o da piani di attività, nonché il bilancio di esercizio.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell’informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, un ulteriore aggiornamento integrativo dell’informativa aziendale.
ART. 2
- COMITATI AZIENDALI EUROPEI
Le parti, con riferimento al D.Lgs. 2 aprile, n. 74 , emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea n. 45/1994 convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 74/2002, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 74/2002.
Su richiesta di una delle parti stipulanti il presente CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all’applicazione del D.Lgs. n. 74/2002.
ART. 3
- ASSETTI CONTRATTUALI - PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1. Le parti confermano di voler realizzare, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23.7.1993 e dal “Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti” del 23 dicembre 1998 ed articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal CCNL. Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il nuovo CCNL.
3. La dinamica degli effetti economici del CCNL sarà individuata secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993.
4. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla scadenza del CCNL e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”, alle condizioni, con le modalità e secondo i criteri specificatamente previsti dal Protocollo 23.7.1993.
5. La violazione del periodo di raffreddamento di cui al precedente punto 4 comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal citato Protocollo.
6. La contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del presente articolo. In conformità a quanto specificatamente previsto dal Protocollo 23.7.1993, le erogazioni economiche del livello di contrattazione aziendale saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, sulla base di parametri definiti tra le parti. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 68 (Premio di Risultato).
7. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell’Accordo Interconfederale 20.12.1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
ART. 4
- PROCEDURA DI RINNOVO DELL’ACCORDO AZIENDALE
1. L’accordo aziendale, relativo alle erogazioni economiche di cui all’art. 3, punto 6, comma 2, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993, ha durata quadriennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL relativamente al primo biennio economico.
2. Le piattaforme di rinnovo dell’accordo di cui al punto precedente dovranno essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo.
3. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della piattaforma le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Ove il negoziato per il rinnovo dell’accordo aziendale sia in corso alla scadenza del suddetto periodo di due mesi, lo stesso periodo sarà prorogato per un ulteriore mese.
ART. 5
- RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 e secondo quanto previsto dal presente CCNL, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) - congiuntamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo 23.7.1993, come disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993. Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale. Sono fatte salve eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del presente contratto o comunque aderenti alla disciplina contenuta nello stesso Accordo Interconfederale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
4. I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
5. Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno. Sono fatte salve le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL. Per gli RLS valgono le tutele previste all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994.
ART. 6
– ASSEMBLEA
1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o le RSU possono indire, nelle singole unità produttive, assemblee del personale dipendente su materie di interesse sindacale e del lavoro, ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20.5.1970, n. 300.
2. La richiesta dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso minimo di due giorni rispetto alla data prevista. Conseguentemente l’azienda metterà a disposizione locali idonei a tale scopo. A queste assemblee possono partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni del Sindacato.
3. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nei limiti complessivi di 10 ore annue retribuite, si terranno preferibilmente all’inizio o al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Al riguardo sono fatti salvi specifici accordi a livello aziendale. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolare circolazione dei treni. Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi. Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° comma del presente punto 3 e che non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
4. Potranno essere indetti referendum, secondo modalità orarie compatibili con la continuità del servizio, in locali di cui l’azienda abbia disponibilità ed aventi caratteristiche tali da consentire la segretezza e la sicurezza del voto. I referendum dovranno riguardare le materie inerenti l’attività sindacale di cui all’art. 21 della legge 20.5.1970, n. 300. Ulteriori modalità di svolgimento potranno essere definite tra le parti a livello aziendale.
5. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee e ai referendum indetti in azienda.
ART. 7
- DIRITTO DI AFFISSIONE
In applicazione dell’art. 25 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di comunicazioni riguardanti materie di interesse sindacale. I volantini, o comunque il materiale informativo, devono recare il nome e la relativa istanza della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto. Il materiale va affisso solo negli spazi assegnati. Ferme restando le norme di legge per il materiale esposto correttamente, le aziende provvederanno a deaffiggere il materiale di informazione e propaganda affisso al di fuori degli appositi spazi assegnati.
ART. 8
– LOCALI
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 le aziende, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, opportunamente attrezzato, all’interno di ciascuna unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. In base a specifiche intese aziendali si potrà prevedere, ove le aziende ne abbiano disponibilità, di utilizzare locali aziendali per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
ART. 9
- PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE
1. I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge 20.5.1970, n. 300 e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993.
2. Ai lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali, anche confederali, delle Organizzazioni sindacali stipulanti, saranno concessi permessi retribuiti giornalieri fino ad un massimo di dieci giorni per ciascun anno per il disimpegno delle loro funzioni.
3. Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
4. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell’assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell’assenza.
5. L’appartenenza agli organismi direttivi di cui al precedente punto 2 e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL alle Associazioni industriali territoriali e alle aziende interessate.
6. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della L. n. 300/1970 ed al T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
7. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale.
8. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
ART. 10
- CONTRIBUTI SINDACALI
1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante una specifica delega debitamente sottoscritta consegnata all’azienda, o direttamente dal lavoratore, o tramite l’Organizzazione sindacale stipulante cui aderisce il lavoratore, l’azienda stessa provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle suddette Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
2. La delega dovrà contenere l’indicazione della Organizzazione sindacale stipulante a cui l’azienda dovrà versare i contributi. In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente, salvo revoca da parte del lavoratore, che potrà intervenire in qualsiasi momento. Gli effetti dell’eventuale revoca si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene presentata.
3. Il contributo sindacale è pari allo 0,55% da calcolare sulle seguenti voci retributive: - minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63 - aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64, - salario professionale, di cui all’art. 67 e viene applicato anche sulla 13a e sulla 14a mensilità, di cui all’art. 65 .
4. L’azienda verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti di cui ai precedenti punti 1 e 2. Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.
5. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui alla legge 31.12.1996, n. 675, la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”. In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non potrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita al lavoratore che l’ha sottoscritta.
6. A richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, l’azienda fornirà entro e non oltre 20 giorni e nel rispetto della legge n. 675/1996, i dati relativi agli iscritti all’Organizzazione sindacale richiedente, funzionali al perseguimento degli scopi statutari dell’Organizzazione stessa.
ART. 11
– APPALTI -
Le aziende manterranno al proprio interno le attività proprie del ciclo produttivo. Qualora ricorrano le condizioni per l’appalto, le aziende dovranno pertanto porre particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. Le aziende informeranno le Organizzazioni sindacali stipulanti sulle linee, gli indirizzi, le tipologie e i volumi dei lavori complessivi da dare in appalto. Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell’azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l’innovazione tecnologica e con gli strumenti innovativi avanzati. Al fine di conseguire una più efficace tutela dei lavoratori, le aziende appaltanti, conformemente alle disposizioni di legge, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché al riconoscimento dei trattamenti individuati dalla disciplina contrattuale applicabile nel settore merceologico di riferimento, ivi compresa la possibilità per i lavoratori delle aziende appaltatrici di fruire dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra l’azienda appaltante e l’azienda appaltatrice.
ART. 12
- RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Le parti, al fine di consentire alle aziende del settore di poter disporre di adeguati strumenti per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte, entro sei mesi dalla data di istituzione e comunque non oltre nove mesi dalla data di stipula del presente CCNL, nell’ambito di quanto previsto al comma 28 dell’art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662, per la definizione di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito. In tale ambito saranno individuate le procedure sindacali da attivare per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione e per l’attivazione degli strumenti di sostegno alle politiche attive del lavoro ed al reddito. Restano in vigore gli accordi aziendali in materia.
ART. 13
- TRASFERIMENTO D’AZIENDA -
Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, come modificati dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 18. Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990 come modificata dal citato D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle Rappresentanze Sindacali competenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, nell’ambito e nel rispetto del comma 3 dell’art. art. 2112 c.c. sopra richiamato.
Capitolo 2
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 14
– ASSUNZIONE
1. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle vigenti leggi in materia, tenendo conto anche della legge 10.4.1991, n. 125, come modificata dal D.Lgs. 23.5.2000, n. 196.
2. L’assunzione viene comunicata con lettera nella quale sono contenuti, ai sensi dell’art. 9 bis della legge 28.11.1996, n. 608 e del D.Lgs. 26.5.1997, n. 152:
- l’identità delle parti;
- la forma e la durata del rapporto di lavoro, specificando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo pieno e a durata indeterminata ovvero di un altro tipo di rapporto di lavoro subordinato;
- la sede di lavoro;
- la data di assunzione;
- il livello e parametro, il profilo e la figura professionale;
- la retribuzione;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- i dati della registrazione effettuata a libro matricola;
- il rinvio al presente CCNL per quanto non previsto nella lettera di assunzione.
3. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
- documento di identità;
- libretto di lavoro;
- titolo di studio;
- posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- codice fiscale,e, ove richiesto dalla natura dell’incarico o dal tipo di mansione da svolgere:
- certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di specializzazione, addestramento, frequentati ovvero dei tirocini compiuti;
- attestato di conoscenza di una o più lingue estere se richieste dalla natura dell’incarico da svolgere.
Il datore di lavoro potrà chiedere ogni altro documento che ritenga utile e necessario in relazione alle mansioni cui è assegnato il lavoratore. Inoltre, il lavoratore deve dichiarare la residenza ed il domicilio e dovrà notificarne tempestivamente i successivi cambiamenti.
4. Prima dell’assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l’idoneità alla qualifica di assunzione. E’ vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami particolari, quali i test di gravidanza e HIV.
Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della privacy.
ART. 15
- PERIODO DI PROVA
1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. La durata del periodo di prova è:
- di sei mesi, per i livelli professionali A - B - C
- di tre mesi, per i livelli professionali D - E
- di due mesi, per i livelli professionali F - G - H
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto. In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
ART. 16
- CONTRATTO A TEMPO PARZIALE -
1. Le aziende possono procedere all’assunzione con contratto a tempo parziale ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61 e successive modifiche e integrazioni, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Caratteri generali del contratto a tempo parziale
2.1 Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 14 (Assunzione): a) il periodo di prova per i nuovi assunti, come definito all’art. 15 (Periodo di prova); b) la durata della prestazione lavorativa ridotta con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e le relative modalità di attuazione.
2.2 Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta rispetto all’orario giornaliero normale di lavoro (part-time orizzontale);
b) con articolazione della prestazione di servizio a tempo pieno limitatamente ad alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno (part-time verticale);
c) con articolazione della prestazione che realizzi una combinazione delle modalità di cui alle precedenti lettere a) e b) e preveda giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro (part-time misto).
2.3 La durata della prestazione individuale, stabilita tra datore di lavoro e lavoratore sia nei contratti a tempo indeterminato che in quelli a tempo determinato, sarà:
• non inferiore al 50% di quella ordinaria, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time;
• non inferiore al 67% di quella ordinaria nei casi di assunzione con contratto a tempo parziale.
Nei casi di cui alla lettera b) del precedente punto 2.2, in relazione a specifiche situazioni tecniche, produttive o organizzative, le parti a livello aziendale potranno definire articolazioni di orario inferiori e comunque non al di sotto dei 4 mesi in ragione d’anno.
2.4 Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000. Sono esclusi dall’applicazione del criterio di proporzionalità i trattamenti specificatamente connessi alla collocazione della prestazione, secondo quanto disciplinato nel presente CCNL.
3. Lavoro supplementare
3.1 Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
3.2 Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore di lavoro ordinario.
3.3 In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi delle aziende, esposti al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l’accordo del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 10%, da calcolarsi su base settimanale.
3.4 Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000 l’eventuale rifiuto del lavoratore ad eseguire prestazioni di lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
3.5 Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo le modalità previste dal presente CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
4. Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale
4.1 Il personale di tutti i settori e profili professionali che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4.2 L’impresa, compatibilmente con le esigenze aziendali e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, potrà accogliere le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento del limite del 10% della forza lavoro dell’unità produttiva interessata.
4.3 Nella valutazione delle domande, l’azienda terrà conto dei seguenti criteri di preferenza:
a) dipendente che deve seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recupero per tossicodipendenza e/o etilismo;
b) dipendente che deve assistere il coniuge ovvero il convivente nelle coppie di fatto ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (per quest’ultimo purché convivente) che sia portatore di handicap ovvero tossicodipendente;
c) dipendente che deve assistere per grave malattia o infermità il coniuge ovvero un ascendente o un discendente sino al 2° grado oppure altro familiare (per quest’ultimo purché convivente);
d) dipendente genitore con bambini di età non superiore a 13 anni, con riferimento al numero dei figli compresi nella stessa fascia di età, dando priorità al genitore unico;
e) per la frequenza di corsi di studio regolari in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero abilitate a rilasciare titoli di studio legali o di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale;
f) attività di volontariato sociale, debitamente documentata. In caso di parità di condizioni, ferma comunque la priorità delle esigenze aziendali e la fungibilità del lavoratore interessato, si farà riferimento all’anzianità di servizio.
4.4 In casi di gravi necessità del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, l’impresa valuterà la possibilità di trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a 24 mesi. In tal caso è consentita, ai sensi dell’art. 23 della legge 28.2.1987, n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 19 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL.
4.5 In caso di assunzioni di personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato le aziende applicheranno quanto previsto al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 sopra citato, come modificato dalla lettera c) del punto 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 26.2.2001, n. 100, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. Flessibilità della prestazione di lavoro a tempo parziale (clausole elastiche)
5.1 A seguito di accordo scritto tra lavoratore e azienda, a fronte di obiettive esigenze di servizio potrà essere concordato tra le parti lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata. Il datore di lavoro comunicherà con un preavviso di almeno dieci giorni la variazione della collocazione temporale della prestazione. In relazione a quanto sopra è facoltà del lavoratore richiederne la riconsiderazione in applicazione di quanto previsto all’art. 3, comma 10 del D.Lgs. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. 100/2001, anche con riferimento a esigenze di studio o di formazione funzionali all’acquisizione di più elevate capacità professionali.
5.2 Le condizioni obiettive che consentono la variazione della collocazione temporale della prestazione ricorrono al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività.
5.3 Il lavoratore che sia chiamato ad effettuare la propria prestazione in regime di flessibilità avrà diritto ad una indennità giornaliera pari a € 10,00.
ART. 17
- CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. In applicazione dell’Accordo Interconfederale 31.1.1995 e delle vigenti disposizioni di legge le parti definiscono la presente disciplina per il contratto di formazione e lavoro.
2. Fatti salvi i limiti minimo di 18 anni e massimo di 32 anni, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro potrà riguardare, al fine del pieno utilizzo dei benefici contributivi:
a) giovani di età inferiore a 25 anni al momento dell’assunzione;
b) giovani fino a 29 anni di età compiuti, se laureati;
c) giovani fino a 32 anni di età se disoccupati da più di 1 anno; d) assunzioni che determinano un incremento netto di occupati dell’impresa.
3. Le parti definiscono:
- “elevate” le professionalità dei livelli C - D
- “intermedie” le professionalità dei livelli E - F - G
Pertanto sono conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità “elevate” come sopra definite, prevedano almeno 170 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità “intermedie” come sopra definite, prevedono un numero di ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, di almeno 120 ore per 18 mesi di durata.
Con riferimento alle ore di formazione, previste per i progetti di cui sopra, 30 ore dovranno riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro nonché gli aspetti connessi alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro.
4. I progetti di formazione e lavoro da sottoporre all’approvazione di idoneità da parte degli organismi competenti, saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
5. Il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è inserito convenzionalmente, per la durata dello stesso, nel livello d’inquadramento/parametro retributivo inferiore rispetto a quello previsto per il profilo/figura professionale da conseguire, con attribuzione dei trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo/figura professionale da conseguire.
6. Il periodo di prova, a decorrere dall’assunzione in CFL, è di due mesi di prestazione effettiva.
7. Il rapporto di formazione e lavoro durante il suo svolgimento ovvero alla sua conclusione può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato e, conseguentemente:
• si intende assolto il periodo di prova;
• il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita;
• il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall’art. 3 della legge 19.12.1984, n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal presente CCNL, con esclusione degli aumenti di anzianità.
8. In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 gg. nell’arco dell’intera durata del CFL.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 gg. di calendario nell’arco dell’intera durata del CFL nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 gg. con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 gg. con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell’ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel presente punto si intendono riferiti ai contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti per i contratti di durata di 18 mesi. Nel caso di interruzione del servizio dovuto a maternità o ad aspettativa per l’espletamento del servizio militare di leva, il CFL è prolungato di un periodo corrispondente al periodo di interruzione del servizio.
ART. 18
- CONTRATTO DI APPRENDISTATO ( Articolo sostituito dall’accordo 1 marzo 2006 Profili Professionali)
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore a 16 anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico e non superiore a 24 anni. Tale limite è elevato a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081 del 20.7.1993 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente punto sono elevati di due anni.
2. Con contratto di apprendistato saranno assunti i lavoratori nei profili professionali per i quali occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale, ai sensi delle normative di legge.
3. I percorsi formativi per ciascun profilo professionale si articoleranno in formazione esterna e formazione sul lavoro. La formazione esterna, che nel primo anno dovrà riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, verrà svolta presso centri esterni qualificati ai sensi di legge e sarà normalmente pari a 120 ore medie annue. La formazione interna, oltre alla conoscenza necessaria all’acquisizione della qualifica, sarà finalizzata anche all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali utili all’impiego in posizioni riferibili allo stesso livello professionale previsto dal contratto, nonché in funzione di futuri sviluppi professionali. La formazione interna prevederà una formazione teorico-pratica in misura non inferiore a 40 ore retribuite annue. I contenuti dei percorsi formativi e la durata della formazione esterna, nel rispetto dei limiti sopra indicati, saranno definiti con specifiche intese aziendali, tenendo conto di quanto previsto al punto 7 dell’art. 3 (Assetti contrattuali).
4. La formazione dell’apprendista sarà seguita da un tutore aziendale che curerà l’addestramento sul lavoro e il raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione teorico-pratica. Il tutore deve essere un lavoratore qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine del contratto. Il tutore ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di tirocinio al fine di trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento della prestazione e di favorire l’integrazione tra formazione esterna e formazione aziendale. Il tutore valuta le competenze acquisite dall’apprendista nel corso del tirocinio al fine della attestazione di idoneità. In relazione a specifiche situazioni, a livello aziendale potranno essere meglio definiti tra le parti, nel rispetto di quanto previsto al presente punto, il ruolo e i compiti del tutore.
5. Le parti convengono di stabilire che la durata del contratto di apprendistato è fissata in:
• 48 mesi per i livelli professionali F - G
• 36 mesi per i livelli professionali D - E
Per gli apprendisti in possesso di diploma post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, le sopraddette durate sono fissate in:
• 36 mesi per i livelli professionali F - G
• 30 mesi per i livelli professionali C - D - E
• 24 mesi per il livello professionale B
6. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al precedente punto 5, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
7. La retribuzione base dell’apprendista viene determinata applicando alla retribuzione prevista al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL le percentuali di seguito riportate:
1° anno 78%
2° anno 84%
3° anno 90%
4° anno 95%
8. Il periodo di prova è di 30 giorni di servizio effettivo dalla data di assunzione.
9. All’apprendista spettano annualmente: - 30 giorni di ferie se ha un’età anagrafica non superiore a 16 anni; - in tutti gli altri casi un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2 (Ferie) del presente CCNL.
10. All’apprendista si applicano le limitazioni previste dalla legge in materia di divieto per il lavoro notturno.
11. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 del Codice Civile, l’apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e il rapporto di lavoro verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato. In tal caso il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti di anzianità.
12. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le disposizioni normative e retributive previste dal presente CCNL.
ART. 19
- CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO -
1. Le parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE-CEEP-CES del 18.3.1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
2. Ai sensi del presente articolo, che disciplina gli ambiti affidati alla contrattazione collettiva, sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 10% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva o nell’intera azienda nel caso di aziende con personale in forza mediamente inferiore, nei 12 mesi precedenti, a 1.300 unità, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) per incrementi di produzione non ricorrenti;
b) per l’esecuzione di un’attività o di un servizio non definiti o non predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale;
c) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche ovvero a processi produttivi soggetti a riorganizzazione e riconversione;
d) per far fronte a più commesse concomitanti, anche in aree geografiche distinte, per le quali risulti inefficace l’attivazione di processi di mobilità interna;
e) per sostituzione di lavoratori assenti per i quali le vigenti normative ferroviarie connesse alla circolazione non consentono ai fini della sicurezza una generalizzazione dell’istituto nei confronti del personale appartenente al medesimo impianto considerato.
3. Tenuto conto della specificità ferroviaria e delle particolari mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la circolazione e per l’incolumità del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per le mansioni di seguito elencate:
• addetti alla condotta dei rotabili;
• addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento e dirigenza convoglio;
• operatori addetti alla protezione cantieri.
4. La fase di avvio di nuove attività che consente, ai sensi di legge, la stipulazione di contratti a tempo determinato, è individuata in un periodo di tempo di dieci mesi, prolungabile ulteriormente, mediante verifica in sede aziendale, a fronte di specifiche esigenze riferibili all’area geografica dell’unità organizzativa interessata e/o alle caratteristiche produttive e di mercato del comparto merceologico al quale l’unità stessa appartiene.
5. Nel caso in cui nell’unità produttiva interessata si applichino i contratti a tempo determinato per le tipologie di cui al precedente punto 2 in aggiunta al ricorso ai contratti di lavoro temporaneo di cui al successivo art. 20 , la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie di rapporto di lavoro non potrà superare il 13 %.
6. A livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato. Le aziende informeranno le RSU sulle quantità dei contratti da stipulare.
Le aziende forniranno ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa e considereranno in via prioritaria le eventuali richieste di assunzione a tempo indeterminato.
7. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività.
Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 lettera A (Sistema delle Relazioni Industriali) del presente CCNL sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
8. Ai lavoratori a tempo determinato il premio di risultato di cui all’art. 68 (Premio di Risultato) del presente CCNL verrà riconosciuto con i criteri e le modalità definiti tra le parti a livello aziendale in proporzione al lavoro prestato.
ART. 20
- CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO -
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24.6.1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, può essere concluso oltre che nei casi previsti dal 2° comma dell’art. 1, lettere b) e c) della legge stessa, anche nelle seguenti ipotesi:
a) incrementi produttivi a carattere temporaneo;
b) per difficoltà contingenti, organizzative e gestionali del lavoro derivanti da eventi non prevedibili e non altrimenti superabili;
c) esecuzione di specifiche commesse e/o servizi e/o collaborazioni, definiti e determinati nel tempo, cui non sia possibile fare fronte con i normali assetti produttivi;
d) esecuzione di particolari commesse, di durata temporanea, che, per la specificità del servizio richiesto, comportino l’utilizzo di professionalità e specializzazioni non previste dagli attuali assetti professionali.
2. Tenuto conto dei recenti sviluppi normativi in materia di cui all’art. 64, 1° comma, lett. b) della legge 23.12.1999, n. 488, considerando in particolare le mansioni che possono comportare i maggiori rischi per la salute del lavoratore e di soggetti terzi, è escluso il ricorso al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti al 4° comma dell’art. 1 della citata L. n. 196/1997, per le mansioni di seguito elencate:
• addetti alla condotta dei rotabili, dei mezzi di manovra e delle tradotte;
• agenti che esplicano servizio a bordo treni con funzioni di capo treno/capo servizi treno;
• addetti alla circolazione treni con funzioni di dirigenza movimento, deviatori in cabina e responsabili posto di blocco;
• addetti alle squadre di manovra con funzioni di capo squadra e/o capo manovra;
• operatori con il compito di accertare che il treno si trovi in condizioni di sicurezza;
• addetti agli apparati di sicurezza, operatori addetti alla protezione cantieri, responsabili (livello A) di attività complesse nella manutenzione dei rotabili.
3. Come definito dall’Accordo Interconfederale del 16.4.1998, a livello aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, sono stabilite le modalità ed i criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche previste dall’art. 68 (Premio di Risultato) del CCNL, correlate ai risultati conseguiti dall’impresa e/o all’andamento economico della stessa.
4. L’azienda comunicherà, di norma almeno dieci giorni prima, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria il numero dei lavoratori temporanei, la qualifica, le modalità e la durata di utilizzo nonché i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
5. Nella comune condivisione dell’importanza da attribuire alla tutela della sicurezza sul lavoro, relativamente all’utilizzo del lavoro temporaneo si richiamano le disposizioni dell’art. 6 della L. n. 196/1997, in particolare per quanto previsto dal D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le imprese utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
7. I lavoratori inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nelle ipotesi e nelle fattispecie previste, non potranno superare il 9% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva calcolato al 1° gennaio dell’anno in corso. Per le aziende con personale in forza mediamente inferiore, nei dodici mesi precedenti, a 1.300 unità, la percentuale suddetta è riferita alla totalità dell’azienda.
8. A livello aziendale le parti potranno individuare maggiori percentuali di ricorso al contratto di lavoro temporaneo, rispetto a quella prevista al precedente punto 7, entro il limite del 14% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno in corso nell’unità produttiva ovvero nell’azienda.
Capitolo 3
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
ART. 21
- CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
1. Premessa
1.1 I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono 11 parametri e i relativi valori dei minimi retributivi di cui all’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL, nei termini di seguito indicati:
Livelli professionali ----------------------Parametri
H Operatori ------------------------------------H
G Operatori qualificati----------------------G2 - G1
F Operatori specializzati -------------------F2 - F1
E Tecnici ----------------------------------------E
D Tecnici specializzati-----------------------D2 - D2
C Direttivi ---------------------------------------C
B Quadri --------------------------------------- B
A Quadri ----------------------------------------A
1.2 L’inquadramento del lavoratore è effettuato secondo la declaratoria di livello, il profilo professionale e sulla base della rispettiva figura professionale, così come individuati nel presente articolo. La declaratoria esprime il contenuto delle competenze professionali richieste, il profilo professionale le capacità necessarie, la figura professionale le mansioni da svolgere.
1.3 I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono stati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che abbiano successivamente acquisito. Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi.
1.4 Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore, anche a domanda, può svolgere temporaneamente mansioni diverse nell’ambito delle figure professionali dello stesso profilo o di profilo professionale equivalente, purché in possesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e purché ciò non comporti un mutamento sostanziale della sua posizione professionale. Permanendo tali esigenze per più di 18 mesi l’assegnazione diventa definitiva ove le parti interessate lo convengano.
1.5 Le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina contrattuale in materia qualora lo sviluppo tecnico organizzativo del settore, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la necessità di individuare nuove figure professionali.
2. Livelli, profili e figure professionali
Livello H - Operatori
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari.
Rientrano in tale livello:
a) Operatori b) Operatori Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Operatori
Lavoratori che svolgono, anche alle dirette dipendenze di un lavoratore di livello superiore, attività manuali e/o generiche, di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari. • Figure professionali Manovale
b) Operatori Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Mozzo
Allievo comune polivalente
Piccolo di cucina
Piccolo di camera
Livello G - Operatori Qualificati
• Delaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in applicazione di metodi operativi predefiniti e secondo procedure codificate, espletano attività di carattere operativo anche amministrativo, previo addestramento tecnico e pratica operativa, anche attraverso l’acquisizione delle abilitazioni di base. Rientrano in tale livello:
a) Ausiliari
b) Operatori Qualificati
c) Operatori Qualificati Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Ausiliari
Lavoratori che, anche in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso un adeguato addestramento o pratica maturata nel livello inferiore, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione del processo lavorativo.
• Figure professionali
Ausiliario
b) Operatori Qualificati
Lavoratori che, inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività operative che richiedono un adeguato addestramento pratico necessario all’acquisizione delle relative conoscenze professionali.
• Figure professionali
Operatore qualificato
c) Operatori Qualificati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Carbonaio
Giovanotto di coperta
Garzone di camera
Garzone di cucina
Cameriere (1) (1) (Per questa figura professionale l’inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parametro G 1.)
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo G 2 al parametro retributivo G 1 avviene dopo tre anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro G 2.
Livello F - Operatori Specializzati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell’esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative con autonomia operativa, nell’ambito di metodi e procedure predefiniti, comprese attività di addestramento al lavoro e di semplice coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi in attività complesse, anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello:
a) Operatori Specializzati
b) Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali
c) Operatori Specializzati Sanitari
d) Operatori Specializzati Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Operatori Specializzati
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e della necessaria esperienza, svolgono attività pratico-operative relative a: o installazione, riparazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sul materiale rotabile, nonché sulla sede e sull’armamento, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse; effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trazione (Operatore Specializzato Manutenzione); o manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l’uso di appositi dispositivi ed apparati di sicurezza, manovra di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari, condotta di locomotive da treni/manovra, limitatamente a manovre nell’ambito di un impianto di servizio (stazione, scalo, ecc.) e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul materiale rimorchiato (Operatore Specializzato Circolazione); o manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le operazioni amministrative connesse, in possesso delle patenti prescritte (Autista); o coordinamento e controllo di squadre di lavoratori di livello inferiore, compresa l’effettuazione delle attività amministrative connesse (Capo Squadra Ausiliari).
• Figure professionali
Operatore Specializzato Manutenzione
Operatore Specializzato Circolazione
Autista
Capo Squadra Ausiliari
b) Operatori Specializzati Amministrativi e Commerciali
Lavoratori che, anche seguendo istruzioni su specifiche apparecchiature e sistemi informatici, svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici e, in possesso della necessaria formazione o delle prescritte abilitazioni, svolgono attività di assistenza alla clientela, accompagnamento notte, con compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore.
• Figure professionali
Operatore Specializzato Uffici
Operatore Specializzato di Bordo
c) Operatori Specializzati Sanitari
Lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico.
• Figure professionali
Operatore Sanitario Specializzato
Infermiere
d) Operatori Specializzati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Ingrassatore
Marinaio
Dispensiere (2) (2) (Per questa figura professionale l’inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parametro retributivo F 1.)
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo F 2 al parametro retributivo F 1 avviene dopo sette anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro F 2.
Livello E - Tecnici
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa, nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle capacità acquisite attraverso un adeguato livello di formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Tecnici Operativi
b) Tecnici Amministrativi/Commerciali
c) Tecnici Sanitari
d) Tecnici Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Tecnici Operativi
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni previste e/o di qualificate competenze tecniche, operano nell’ambito delle manutenzioni dei rotabili, delle infrastrutture e degli impianti, della circolazione e della condotta dei mezzi di trazione ed in particolare svolgono attività:
o tecnico-operative di installazione e manutenzione degli impianti, degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso l’utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso controllo amministrativo (Tecnico della Manutenzione);
o di circolazione e/o di controllo e sorveglianza su determinati apparati di sicurezza operando con autonomia operativa relativamente agli istradamenti, ovvero collaborano alle attività gestionali di stazione in stazione ferroviaria di non elevato traffico (Tecnico della Circolazione);
o di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano su tratti di linea per i quali le responsabilità sul convoglio sono definite dai regolamenti e dalle normative emanati dai singoli gestori dell’esercizio e le cui competenze alla condotta vengono certificate congiuntamente dalla Società di trasporto e dalla Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture; effettuano controlli tecnici sul mezzo di trazione e sul materiale rimorchiato, nonché la prova del freno nei casi previsti (Tecnico di Macchina);
o tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, negli impianti ed in linea, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione emanate dal Gestore dell’Infrastruttura (Tecnico di Verifica);
o operative/tecnico-pratiche/amministrativo-contabili, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli ed in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione emanate dal Gestore dell’Infrastruttura (Tecnico Formazione Treno);
o di condotta di mezzi di trazione da manovra secondo specifiche regolamentazioni, limitatamente a manovre negli scali o nelle stazioni, di tradotte su tratti di linea specificatamente autorizzate nonché, previa abilitazione al mezzo di trazione, effettuano tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o gli impianti di una stessa località; coadiuvano, altresì, l’attività del macchinista; ove previsto, operano inoltre con autonomia operativa relativamente alla manovra, ai dispositivi di frenatura automatica sulle selle di lancio, nonché attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra (Tecnico di Manovra e Condotta).
• Figure professionali
Tecnico della Manutenzione
Tecnico della Circolazione
Tecnico di Macchina
Tecnico di Verifica
Tecnico Formazione Treno
Tecnico di Manovra e Condotta
b) Tecnici Amministrativi/Commerciali
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche, commerciali e amministrative, svolgono singole attività nei rispettivi settori di competenza:
o attività specifica di natura tecnica e/o amministrativa anche operando su sistemi informatici (Tecnico di Ufficio);
o attività di assistenza alla clientela con compiti di controlleria/vendita biglietti a bordo treno (Tecnico Commerciale).
• Figure professionali
Tecnico di Ufficio
Tecnico Commerciale
c) Tecnici Sanitari
Lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico-sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all’accertamento psico-attitudinale e per l’ergonometria.
• Figure professionali
Tecnico Sanitario
d) Tecnici Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Elettricista
Motorista
Carpentiere
Operaio di Coperta
Livello D - Tecnici Specializzati
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Rientrano in tale livello:
a) Tecnici Specializzati Operativi
b) Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali e Commerciali-Operativi
c) Tecnici Specializzati Sanitari
d) Tecnici Specializzati Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Tecnici Specializzati Operativi
Lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e della necessaria preparazione professionale in virtù delle rispettive specializzazioni, svolgono attività: o - tecnico-operative/organizzative/amministrative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi nelle officine, nei laboratori, in linea, negli impianti e nei cantieri (Capo Tecnico);
o - di dirigenza del movimento, di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/amministrativo/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all’andamento dei treni, di applicazione delle norme regolamentari dell’esercizio e dell’attività di ripartizione dei veicoli (Capo Stazione);
o - di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative previste dal Gestore dell’Infrastruttura e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate congiuntamente dalla Società di trasporto e dal Gestore dell’Infrastruttura individuato dalle discipline legislative in materia. Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato. Eseguono la prova freno sui mezzi di trazione e, nei casi previsti, anche sui treni (Macchinista).
• Figure professionali
Capo Tecnico
Capo Stazione
Macchinista
b) Tecnici Specializzati Amministrativi/Commerciali e Commerciali-Operativi
Lavoratori che, in possesso della necessaria preparazione professionale ed anche utilizzando specifiche tecnologie, svolgono attività amministrative, contabili, finanziarie, di gestione, commerciali, di analisi, di programmazione, di collaudo e verifica, richiedenti conoscenze professionali e/o specialistiche in virtù delle rispettive specializzazioni e, in particolare:
o - amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento; specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività (Specialista Tecnico/Amministrativo);
o - tecnico/contabili/amministrative, di revisione e controllo, da effettuarsi anche mediante l’uso di procedure informatizzate nonché di coordinamento di particolari attività (Analista Contabile);
o - atte alla risoluzione completa ed integrata di procedure informative aziendali secondo indirizzi di progetto e di procedure applicative (Analista Programmatore);
o - relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l’effettuazione della prova freno nei casi previsti, sulla base dei regolamenti e della normativa emanati dal Gestore dell’Infrastruttura; alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell’ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti (Capo Treno/Capo Servizi Treno);
o - relative alla promozione, alla vendita nonché alla realizzazione del contratto di trasporto, di sorveglianza e coordinamento tecnico, pratico, amministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali, di assistenza alla clientela (Specialista Tecnico Commerciale).
• Figure professionali
Specialista Tecnico/Amministrativo
Analista Contabile
Analista Programmatore
Capo Treno/Capo Servizi Treno
Specialista Tecnico Commerciale
c) Tecnici Specializzati Sanitari
Lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie nell’ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l’infermiere professionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli accertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse all’esecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione.
• Figure professionali
Coadiutore medico
Tecnico Sanitario Specializzato
d) Tecnici Specializzati Navi Traghetto
Lavoratori che svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nei settori marittimi dei Capi Servizio e dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Nostromo
Capo Elettricista
Capo Motorista
Ufficiale Navale (3)
Ufficiale di Macchina (3)
Ufficiale (3)
(3) (Per queste figure professionali l’inquadramento viene effettuato esclusivamente nel parametro retributivo D 1.)
• Passaggio di parametro
Il passaggio dal parametro retributivo D 2 al parametro retributivo D 1 avviene dopo sei anni di svolgimento dell’attività lavorativa nel parametro D 2.
Livello C - Direttivi
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa attività per l’attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, anche attraverso il coordinamento e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche e/o direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi produttivi e/o di attività di personale. Rientra in tale livello:
a) Esperto
• Profili professionali
Esperto
Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell’ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche e/o con funzioni direttive.
• Figure professionali
Impiegato Direttivo
Livello B - Quadri
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Rientrano in tale livello professionale i Quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico:
a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica
b) Professional
c) Professional Sanitari
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica
Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell’ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo.
• Figure professionali
Responsabile di linea/unità operativa-tecnica
b) Professional
Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all’attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.
• Figure professionali
Progettista
Professional
c) Professional Sanitari
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, di elevata professionalità ed esperienza operativa, svolgono le attività tecnico-sanitarie previste dalla vigente normativa di riferimento coordinando altresì il personale tecnico-sanitario dei livelli inferiori. • Figure professionali Professional Sanitario
d) Primi Ufficiali Navi Traghetto
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Primo Ufficiale Navale
Primo Ufficiale di Macchina
Primo Ufficiale
Livello A - Quadri
• Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono funzioni che implicano ampia autonomia decisionale e potere discrezionale e per le quali è richiesto un altissimo livello di professionalità, competenze, esperienze, iniziativa, capacità progettuale e responsabilità per la gestione di strutture amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i lavoratori che in possesso di altissima professionalità e competenze forniscono contributi altamente specializzati e rilevanti per la definizione e la realizzazione degli obiettivi dell’azienda.
Rientrano in tale livello professionale i Quadri con responsabilità diretta sui risultati anche attraverso il governo delle variabili interne ed esterne all’azienda che comportano la gestione di strutture operative amministrative, commerciali e tecniche complesse, nonché i Quadri che, in possesso di altissima professionalità e spiccata conoscenza dei settori aziendali di riferimento, forniscono contributi altamente specializzati e di particolare rilevanza per la realizzazione degli obiettivi aziendali:
a) Responsabili di Struttura Operativa
b) Professional Senior
c) Responsabili Navi Traghetto
• Profili professionali
a) Responsabili di Struttura Operativa
Lavoratori che, in possesso di notevole esperienza e di elevatissime competenze tecniche e gestionali organizzano e coordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi margini di discrezionalità ed iniziativa, le risorse di uno dei seguenti settori: manutenzione dell’infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili, circolazione treni, condotta rotabili, servizi di bordo, servizi di vendita, di marketing, di assistenza clienti, di amministrazione e contabilità e tecnico-amministrativi.
• Figure professionali
Responsabile di Struttura Operativa
b) Professional Senior
Lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell’ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l’attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza.
• Figure professionali
Professional Senior
c) Responsabili Navi Traghetto
Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Maggiore delle Navi Traghetto.
• Figure professionali
Comandante
Direttore di Macchina
Capitolo 4
ORARIO DI LAVORO
ART. 22
- ORARIO DI LAVORO -
1. Disciplina generale
.1.1. L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6 l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati. Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lettera b) del successivo punto 1.6 si rinvia a quanto definito ai successivi punti 2 (Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo) e 4 (Personale Navigante).
1.2 Per i lavoratori di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6, a livello aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell’anno articolato in due distinti periodi, ciascuno di durata non inferiore a 4 settimane e non superiore a 14 settimane, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei due periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite di 44 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 32 ore settimanali.
La modulazione di tale regime e la sua collocazione temporale saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da completarsi entro 30 giorni dalla data di avvio del confronto.
Qualora entro tale termine non si pervenga alla definizione di specifiche intese, le aziende potranno realizzare tale regime di flessibilità per un solo periodo e per non meno di 4 e non più di 8 settimane.
A conclusione di ciascun periodo di flessibilità la media settimanale dovrà comunque essere pari a 38 ore.
Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.
1.3 La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale si realizza in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative del servizio.
La distribuzione e le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica negoziazione a livello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 30 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali competenti.
1.4 L’orario giornaliero di lavoro non sarà superiore a 10 ore, anche nel caso in cui siano adottate le flessibilità di cui al precedente punto 1.2.
Ove la prestazione giornaliera interessi il periodo 0.00 - 5.00 la durata massima della stessa non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa maggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, definita tra le parti a livello aziendale per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera a) del successivo punto 1.6.
1.5 L’orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo l’orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.
L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni sarà oggetto di specifico accordo a livello aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nell’ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 30 giorni.
1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale impiegato in attività di condotta o di scorta, ovvero navigante);
c) in turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.
La prestazione giornaliera di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).
1.7 Per orario spezzato di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, si intende l’orario giornaliero che preveda un intervallo non retribuito.
La durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non sarà inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, le parti a livello aziendale potranno definire una maggiore durata dell’intervallo tra le due prestazioni che, comunque, non potrà essere superiore a 3 ore.
1.8 Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito. Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio trascorsa un’ora dal completamento della prestazione programmata e, di conseguenza, le aziende programmeranno la sostituzione entro lo stesso termine.
1.9 Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall’art. 70 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00. I limiti numerici al servizio notturno sono i seguenti:
a) due tra due riposi settimanali;
b) 10 per mese;
c) 80 per anno.
Per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, a livello aziendale le parti potranno elevare il limite di cui alla precedente lettera a) fino a 3 notti, purché la terza non sia consecutiva.
1.10 Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel corso di ogni periodo di 24 ore.
Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.6, a livello aziendale le parti, in sede di negoziazione dei turni di servizio, potranno stabilire durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nell’arco del mese.
Allo stesso livello le parti potranno altresì, per le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti l’arco notturno, definire lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie tra due riposi settimanali.
1.11 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare.
Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente sempre un’intera giornata solare.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
1.12 Fatto salvo quanto definito al successivo punto 2.12 per i lavoratori di cui alla lettera b) del precedente punto 1.6, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti, considerando utili a tali fini anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori la cui prestazione giornaliera è articolata ai sensi del precedente punto 1.7, l’intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.
A livello aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.
2. Disciplina speciale per il personale di macchina e bordo
2.1 Per i dipendenti in questione, l’orario di lavoro giornaliero comprende, oltre all’attività di condotta (per il personale di macchina) e all’attività di scorta (per il personale di bordo), tutte le prestazioni accessorie e complementari, a tali attività funzionalmente connesse o per l’esecuzione delle quali il lavoratore è nell’esercizio delle sue attività e delle sue funzioni.
2.2 L’orario di lavoro di cui al precedente punto è costituito da:
- il tempo intercorrente tra l’ora di partenza programmata e l’ora di arrivo reale o, se antecedente, programmata di un treno comprendente la marcia del treno, le eventuali manovre e le soste durante le quali il personale è tenuto a presenziare il rotabile su cui presta servizio (cosiddette “condotta” e “scorta”);
- le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei treni (cosiddetti “tempi accessori/di stazionamento”);
- il tempo nel quale il personale in servizio sul rotabile rimane a disposizione del movimento prima della partenza del treno e dopo l’arrivo del treno (cosiddetti “tempi medi”);
- le esecuzioni delle operazioni connesse al cambio di personale con consegna diretta (cosiddetti “tempo supplementare”, “cambi diretti”);
- l’intervallo fra due servizi di scorta o fra un servizio di scorta ed un viaggio fuori servizio o viceversa (cosiddetto “tempo intermedio”);
- gli spostamenti comandati da effettuare in vettura o con altri mezzi non in servizio di condotta o di scorta (cosiddetti “viaggi fuori servizio”);
- gli spostamenti comandati per recarsi anche con mezzi extraferroviari da un impianto ad un altro di una stessa località (cosiddetta “via ordinaria comandata”);
- la presenza nell’impianto a disposizione per l’effettuazione di eventuali servizi (cosiddetta “riserva”);
- l’intervallo fra due successivi servizi di un periodo lavorativo durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti dell’azienda (cosiddetta “sosta di servizio”).
2.3 Le sopra elencate fattispecie saranno quantificate e ulteriormente specificate a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’organizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile.
2.4 Le aziende garantiranno gli spostamenti non comandati che il personale effettua in residenza per fare ritorno, a servizio compiuto, all’impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo, con i mezzi necessari.
2.5 Per i lavoratori di cui al presente punto 2, l’orario settimanale di 38 ore di cui al precedente punto 1.1, in programmazione si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 44 ore ed il limite minimo di 32 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base mensile il rispetto delle 38 ore settimanali e le aziende dovranno realizzare le condizioni per il rispetto del limite dell’orario settimanale ordinario rapportato a mese.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, il limite massimo di 44 ore e quello minimo di 32 ore di cui al capoverso precedente potrà essere, rispettivamente, elevato e ridotto di 2 ore settimanali.
2.6 Lavoro giornaliero
2.6.1. La durata massima della prestazione giornaliera è pari a 10 ore per i servizi di andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00, prolungabile a livello aziendale sino alle ore 1.00, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l’8a ora di prestazione, per i treni merci.
2.6.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.6.4, per i servizi programmati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 8 ore per il personale di bordo ed in 7 ore per il personale di macchina.
2.6.3 Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore.
Tale limite è elevabile a 8 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, nei seguenti casi:
- per il personale di bordo (PdB) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 - 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza;
- per il personale di macchina (PdM) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00 - 24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza e a treni merci.
2.6.4 Per il personale di cui al presente punto 2 in servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta e con un solo agente di scorta riguardanti treni del trasporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5.00 - 24.00 con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’Infrastruttura, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore, sia per il PdM che per il PdB, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia 5.00 - 24.00 estendendola alle fasce orarie 4.00 - 5.00 e 24.00 - 1.00, nonché estendere la durata massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi collocati nella fascia oraria 5.00 - 1.00.
2.6.5 L’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza prestazione (andata) + riposo fuori residenza + prestazione (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore.
2.7 Riposo giornaliero in residenza
2.7.1 Il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 16 ore. Tale limite è riducibile a livello aziendale fino ad un minimo di 11 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, solo per i servizi di andata e ritorno diurni di trasporto regionale e locale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00 - 22.00; con le medesime modalità di cui al successivo punto 2.14, sempre a livello aziendale potrà essere previsto l’ampliamento della fascia oraria 6.00 - 22.00 alla fascia oraria 5.00 - 24.00.
2.7.2 Nel caso di servizi che terminano in residenza nella fascia oraria 24.00 - 5.00, il riposo minimo giornaliero seguente il servizio sarà invece modulato come segue:
servizio fino a 1 ora nella fascia oraria 24.00 - 1.00 = 18 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 1 ora e 1 minuto e fino a 2 ore nella fascia oraria 24.00 - 2.00 = 19 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 2 ore e 1 minuto e fino a 3 ore nella fascia oraria 24.00 - 3.00 = 20 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore nella fascia oraria 24.00 - 4.00 = 21 ore consecutive di riposo giornaliero;
servizio da 4 ore e 1 minuto e fino a 5 ore nella fascia oraria 24.00 - 5.00 = 22 ore consecutive di riposo giornaliero.
2.7.3 Nel caso di servizi con inizio in residenza nelle fasce orarie 24.00 - 2.00 e 4.00 - 5.00 il riposo minimo giornaliero in residenza seguente il servizio è di 22 ore consecutive, elevate a 23 ore nel caso di servizio con inizio in residenza nella fascia oraria 2.00 - 4.00.
2.7.4 Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00, il riposo minimo giornaliero dopo il secondo servizio è di almeno 22 ore consecutive, ovvero di almeno 23 ore consecutive nel caso previsto al precedente punto 2.7.3.
2.7.5 Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al presente punto, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d’intesa con il personale interessato, in presenza di eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla Direttiva UE n. 2000/34/CE.
2.8 Riposo giornaliero fuori residenza
2.8.1. Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore consecutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00, riducibile a 6 ore quando il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 24.00 - 5.00. A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, le parti potranno prevedere la possibilità di programmare a 6 ore RFR non interessanti la fascia oraria 24.00 - 5.00 nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00 - 24.00 della stessa giornata solare e sono programmate entro il limite massimo di cui al 1° capoverso del precedente punto 2.6.3.
2.8.2 Il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza è di 9 ore consecutive, elevabile a livello aziendale fino al limite massimo di 11 ore consecutive per uno dei RFR mensili di cui al successivo punto 2.8.4 e, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per un ulteriore riposo.
2.8.3 La durata dei riposi giornalieri fuori residenza come definita nei precedenti punti è da intendersi al netto del tempo necessario per recarsi o tornare dalle strutture atte alla fruizione del riposo fuori residenza e comprende la eventuale fruizione del pasto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.12.
2.8.4 I riposi fuori residenza non possono essere: più di 2 tra due riposi settimanali, più di 5 mensili per il personale di macchina e più di 4 mensili per il personale di bordo, computati a livello aziendale con le modalità definite al successivo punto 2.14
2.9 Riposo settimanale
2.9.1 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e Giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendente un’intera giornata solare ed il riposo giornaliero.
Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
2.9.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è spostabile dal 4° al 7° giorno garantendo comunque, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo.
2.10 Servizio di condotta
2.10.1 Il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programmate, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva nei servizi di sola andata o solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorrenza collocati nella fascia oraria 5.00 - 1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00.
2.10.2 Per i servizi di andata e ritorno il limite massimo di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è di 7 ore, elevabile a livello aziendale fino a 7 ore e 30 minuti, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per tutti i servizi viaggiatori collocati nella fascia oraria 5.00 - 1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00.
2.10.3 Per i servizi ad agente unico dei treni del trasporto regionale e locale effettuati con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’Infrastruttura, sempreché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’infrastruttura ferroviaria nazionale, i limiti massimi di condotta effettiva, che dovrà essere comunque collocata nella sola fascia oraria 5.00 - 24.00, sono fissati in:
a) 2 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di sola andata o di solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 3 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14;
b) 3 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di andata e ritorno, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 4 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14
2.11 Lavoro notturno
Per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° ed al 2° capoverso del precedente punto 1.9. I limiti numerici al servizio notturno, invece, sono fissati in:
a) due tra due riposi settimanali;
b) 11 per mese;
c) 80 per anno.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, sono fatte salve le specifiche intese tra le parti realizzate a livello aziendale nell’applicazione del presente CCNL relativamente alle modalità di calcolo dei limiti numerici annui di cui alla precedente lettera c).
2.12 Pause.
Per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00 - 15.00 e/o 18.00 - 22.00 nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti continuativi per fruire del pasto; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00 - 15.00 e/o 18.00 - 22.00. In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.
2.13 Termine del servizio
2.13.1 Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di due ore oltre il termine programmato dello stesso e, comunque, non oltre un’ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.
2.13.2 Il lavoratore dovrà comunicare la circostanza al referente dell’impresa di trasporto di appartenenza almeno due ore prima rispetto ai limiti della prestazione giornaliera programmata e potrà lasciare il servizio alla prima stazione utile predefinita come tale dal Gestore dell’Infrastruttura entro i termini di cui al precedente punto 2.13.1.
Le aziende realizzeranno prioritariamente le azioni necessarie per portare il treno a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo secondo le seguenti modalità:
- in caso di prestazione di sola andata seguita da RFR, entro l’ora successiva rispetto ai limiti di cui al precedente punto 2.13.1 e comunque non oltre un’ora oltre il limite massimo delle prestazioni giornaliere di cui al precedente punto 2.6, nella località prevista ovvero in una idonea stazione intermedia purchè sia consentita la ripresa del turno;
- in caso di servizio di andata e ritorno, sempre entro i limiti di cui al precedente alinea, il rientro in residenza.
A tal fine, il Gestore dell’Infrastruttura fornirà alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL il reticolo aggiornato delle stazioni in cui è possibile effettuare il ricovero dei treni così come riportato nella documentazione di servizio in dotazione al personale di macchina e di bordo.
2.13.3 Per i servizi che terminano tra le ore 24.00 e le ore 1.00, concordati tra le parti in applicazione dei precedenti punti 2.6.1, 2.6.3 e 2.6.4, il limite di cui ai precedenti punti 2.13.1 e 2.13.2 è fissato non oltre le ore 1.00.
2.13.4 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al precedente punto 2.13.1, la prosecuzione del servizio non potrà in ogni caso determinare il superamento per più di due ore, in attività di condotta o di scorta, dei limiti della prestazione massima giornaliera definita in applicazione del precedente punto 2.6, cui vanno aggiunti, in tal caso, i tempi necessari per raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.
2.14. Ferma restando la disciplina sull’orario di lavoro stabilita dal presente articolo, l’articolazione dei turni programmati per l’utilizzazione del personale di macchina e di bordo sarà definita tra le parti a livello aziendale nel corso di una specifica procedura negoziale, la cui durata non dovrà essere superiore a 30 giorni.
Tale procedura, nelle realtà aziendali più complesse, potrà articolarsi a livello nazionale e/o territoriale/di unità produttiva, e potrà definire, in relazione alle modalità convenute dalle parti a livello aziendale, le flessibilità di cui ai precedenti punti 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 lett. a), 2.10.3 lett. b), 2.11 lett. c) nonché al 2° capoverso del precedente punto 2.5.
Nelle realtà aziendali più complesse la procedura di cui al presente punto potrà svilupparsi nel termine massimo di 60 giorni.
Qualora al termine della procedura negoziale di cui sopra non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attueranno i progetti di turnificazione, nel rispetto della normativa contrattuale e delle relative modalità attuative convenute tra le parti stesse a livello aziendale.
2.15 Relativamente al servizio di accompagnamento notte, la cui specifica disciplina è definita dalle parti a livello aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL convengono di incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti alle discipline aziendali in essere qualora lo sviluppo tecnico-organizzativo dell’attività, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi applicativi del presente CCNL ne evidenziassero la necessità.
3. Le parti stipulanti convengono di costituire entro il 1° ottobre 2003 una Commissione tecnica paritetica che esamini gli aspetti applicativi della nuova disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro, allo scopo di individuare le possibilità di introdurre una riduzione dell’orario annuo a favore di specifiche figure professionali, da realizzare entro la vigenza del presente CCNL.
La Commissione presenterà entro il 31 ottobre 2004 le sue proposte alle parti stipulanti, che le valuteranno in occasione del rinnovo della parte economica del CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2004.
4. Personale navigante
Per il personale navigante del settore navi traghetto rimane confermata la specifica vigente disciplina in materia, che potrà essere oggetto di verifica tra le parti a livello aziendale per le eventuali integrazioni e/o modifiche coerenti con quanto definito nel presente articolo.
ART. 23
- LAVORO STRAORDINARIO -
1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
2. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi: a) malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno della sua attività lavorativa;
b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto 2.13 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
f) calamità pubblica,
e, salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, in tutti gli altri casi di eventi imprevedibili.
3. Fermo restando l’orario di lavoro settimanale definito in applicazione del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall’applicazione della disciplina di seguito definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando con le modalità di seguito indicate. Ai fini della corresponsione, nella sommatoria risultante dal computo complessivo mensile la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti; la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad un’ora.
3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione giornaliera programmata definita in applicazione dei punti 1.1, 1.2 e 1.3 del citato art. 22 (Orario di lavoro), ovvero le prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate.
Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recuperare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio. Al riguardo le parti potranno procedere a livello aziendale alla definizione di diverse soluzioni.
In tali casi le maggiori prestazioni recuperate saranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comunque corrisposta l’eventuale differenza tra la maggiorazione oraria prevista rispettivamente per il lavoro straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL.
3.2 Nel caso dei turni non cadenzati del personale di macchina e di bordo di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, il calcolo delle prestazioni da retribuire con le maggiorazioni orarie previste all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL sarà effettuato su base mensile.
In ogni caso verranno comunque retribuite con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando gli arrotondamenti per ciascun evento giornaliero ai sensi di quanto definito al 2° comma del precedente punto 3 e secondo la prevalenza di ciascuna tipologia di straordinario, le prestazioni giornaliere che eccedono le prestazioni massime giornaliere come definite al punto 2.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL.
Per il computo mensile verranno considerate, complessivamente, le prestazioni giornaliere effettivamente rese, al netto delle eccedenze giornaliere già riconosciute in applicazione del comma precedente, la cui somma, nel mese, risulti maggiore dell’orario di lavoro settimanale di cui al comma 1 del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, rapportato al mese di riferimento, come di seguito indicato:
- orario settimanale (art. 22, p.to 1.1, comma 1) x 4 (per il mese con 28 gg.);
- orario settimanale (art. 22, p.to 1.1, comma 1) x 4,14 (per il mese con 29 gg.);
- orario settimanale (art. 22, p.to 1.1, comma 1) x 4,29 (per i mesi con 30 gg.);
- orario settimanale (art. 22, p.to 1.1, comma 1) x 4,42 (per i mesi con 31 gg.).
Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) nonché le altre assenze espressamente disciplinate nel presente CCNL, determinano una riduzione della somma mensile dell’orario di lavoro di cui al precedente comma, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 dell’orario settimanale di cui al comma 1 del punto 1.1 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL.
Le maggiori prestazioni eventualmente risultanti in applicazione di quanto previsto ai commi precedenti saranno retribuite con i compensi orari previsti all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL. A tali fini verranno determinate le differenze tra le prestazioni giornaliere effettuate e quelle programmate nel mese considerato e, a concorrenza delle maggiori prestazioni individuate in applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, verranno contabilizzate, nell’ordine, le prestazioni festive notturne, quelle festive diurne, quelle feriali notturne e, infine, le prestazioni feriali diurne.
Anche per queste prestazioni si conferma quanto previsto al 2° e 3° comma del precedente punto 3.1.
Ove dalla sommatoria delle prestazioni individuali da turno risultasse eccezionalmente una media settimanale, nel mese, superiore a 38 ore, tali eccedenze di orario, calcolate con i criteri di cui ai precedenti commi del presente punto 3.2, saranno retribuite convenzionalmente con il compenso per lavoro straordinario di cui al punto 1, lettera b), dell’art. 69 del presente CCNL.
Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese di riferimento richieda il recupero delle eccedenze di orario di cui al comma precedente, il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.
3.3 Per il personale navigante le modalità di riconoscimento del lavoro straordinario sono definite tra le parti a livello aziendale.
4. Per i Quadri collocati nei livelli professionali A e B della scala classificatoria di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL trovano applicazione in sostituzione dei precedenti punti del presente articolo gli specifici trattamenti economici previsti all’art. 66 (Indennità di funzione) del presente CCNL.
In considerazione della compensazione realizzata al precedente comma e date la specificità del settore ferroviario e le esigenze di assicurare la regolarità e la continuità della circolazione dei treni e delle attività ad essa strumentali, per le figure professionali appartenenti alle categorie dei Quadri operanti su attività preordinate e predeterminate di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL nonché per quelle dell’esercizio con prestazione unica giornaliera ad esse assimilabili per tipologia di impiego, con esclusione pertanto di coloro che svolgano attività esclusivamente amministrative, le prestazioni eccedenti che superino le 6 ore, computate su base mensile con le modalità di cui al precedente punto 3.1, saranno retribuite con un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti all’art. 69 del presente CCNL.
Qualora per esigenze tecniche, organizzative e produttive, il Quadro sia chiamato a svolgere, su richiesta dell’azienda e pertanto per ragioni non riconducibili all’autonomia e discrezionalità dell’interessato, una prestazione aggiuntiva in giornata libera dal servizio, al medesimo viene riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti all’art. 69 del presente CCNL.
5. I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annuali e 80 ore trimestrali.
6. Al fine di realizzare gli opportuni interventi di carattere collettivo riguardanti l’unità produttiva, volti a rispondere alle necessità di cui al precedente punto 1, le parti a tale livello concorderanno le soluzioni più idonee utilizzando l’insieme degli strumenti così come definiti dal presente CCNL e dagli eventuali accordi aziendali, anche al fine di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
ART. 24
- RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
1. Riposo settimanale L- 1.1 Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.
2. Giorni festivi
2.1 Agli effetti del presente CCNL sono considerati giorni festivi:
1° gennaio - Capodanno
6 gennaio - Epifania
lunedì dopo Pasqua
25 aprile - Anniversario della Liberazione
1° maggio - Festa del Lavoro
2 giugno - Festa della Repubblica
29 giugno - Santi Pietro e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono
15 agosto - Assunzione
1° novembre - Ognissanti
8 dicembre - Immacolata Concezione
25 dicembre - Natale
26 dicembre - S. Stefano
2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente comma, una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art. 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui all’art. 69 del presente CCNL.
2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni.
Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art. 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3.
2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore.
Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR).
Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo.
2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore.
2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto
2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
3. Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività) cadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi) e 37 (Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle assenze stesse.
4. In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabili nel corso di ciascun anno. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garantita dall’azienda nell’anno di riferimento. Detti permessi saranno fruiti in via prioritaria rispetto alle ferie. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati.
ART. 25
– FERIE
1. Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
• 20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.
• 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.
b) per i lavoratori con più di 8 anni di anzianità di servizio:
• 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg.
• 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.
Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
2. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 18 giornate di calendario.
Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito dall’azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, sulla base di criteri definiti tra le parti a livello aziendale e tali da garantire annualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile, delle domande dei lavoratori.
Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato dalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno. Al di fuori del periodo di cui sopra le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni rendano opportuna la previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell’anno, le aziende potranno disporre ferie collettive di norma per un massimo di 6 giornate continuative di calendario anche frazionabili in due distinti periodi nell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima. Le parti a livello aziendale definiranno le modalità applicative e potranno concordare soluzioni diverse in rapporto a quanto sopra previsto.
4. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
5. Le ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro adempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini dell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
6. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie proporzionali ai mesi dell’anno lavorati; le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Ove il lavoratore abbia fruito delle ferie in misura maggiore rispetto a quelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e di quelle fruite dal lavoratore deceduto.
8. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.
9. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL , la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti rispettivamente ai punti 2.7 e 2.9 dell’art. 22 sopracitato.
E’ facoltà del lavoratore optare per la ripresa del turno programmato anticipando i termini di cui sopra. In tale caso è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie.
Capitolo 5
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 26
- MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
1. Il lavoratore malato deve avvertire di norma l’azienda prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi.
L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione).
Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 12 mesi.
9. Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della durata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nella certificazione medica.
Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi, il periodo di aspettativa di cui al precedente comma sarà elevato fino a 16 mesi.
L’azienda concederà tale aspettativa al termine del periodo di comporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è comunque considerato utile ad alcun effetto contrattuale.
10. I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel computo del periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6.
11. Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso.
12. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative e dandone informativa alle RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior favore. Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 10.10.2000, n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa L. n. 68/1999 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
ART. 27
- INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.
A tale specifico riguardo analoga denunzia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38.
2. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio competente.
3. Durante il periodo di infortunio o malattia professionale al dipendente non in prova compete, per l’intero periodo di assenza come sopra determinato, il trattamento economico spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di cui al precedente punto 1 ed il periodo stesso è utile ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto 2 l’azienda provvederà ad integrare mensilmente il trattamento di cui sopra al 100% della retribuzione calcolata come media degli ultimi tre mesi precedenti l’assenza, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della trasferta, dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di mobilità individuale.
4. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato in assenza ingiustificata ed incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL.
5. Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una invalidità parziale, accertata e certificata con le modalità stabilite dai Decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati dal Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale, che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del lavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone informativa alla RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari.
Ai lavoratori di cui al precedente comma che rientrano nel campo di applicazione della legge 12.3.1999, n. 68 e del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 10.10.2000, n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della stessa L. n. 68/1999 con riferimento alle quote di riserva per il collocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.
ART. 28
- TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
1. Congedo di maternità e congedo parentale
1.1 Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, raccolte nel Testo Unico emanato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto.
1.2 Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del parto.
1.3 Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
1.4 Il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1, lettera c), è riconosciuto al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Per l’esercizio del diritto, il lavoratore deve presentare all’azienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di abbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell’art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 come modificato dall’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
1.5 Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente all’altro, previo un preavviso che dovrà essere comunicato per iscritto al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’astensione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Le astensioni dei genitori non possono comunque eccedere complessivamente il limite di dieci mesi. Nel caso vi sia un solo genitore, questi usufruirà di un periodo di astensione continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Qualora il padre usufruisca di un periodo di astensione facoltativa non inferiore a tre mesi, il suo limite individuale massimo di sei mesi è elevato a sette e, conseguentemente, il limite complessivo di dieci mesi dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici.
1.6 I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi. L’astensione facoltativa è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi, ad esclusione degli effetti relativi alle ferie. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
1.7 Ai sensi del 1° comma dell’art. 53 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno i lavoratori ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 53 del T.U. sopra richiamato.
1.8 Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5 del D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 e riportati negli allegati A e B al sopracitato T.U.
1.9 La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, può avvenire con le modalità previste all’art. 4 del medesimo T.U. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, tali sostituzioni possono essere anticipate anche fino a tre mesi prima l’inizio dell’astensione.
2. Trattamento economico
2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice madre e, nei casi previsti dall’art. 28 del T.U. - D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, il lavoratore padre hanno diritto a percepire un trattamento economico pari al 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.
2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino, ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), o) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione), per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di sei mesi.
A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al comma precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto.
2.4 Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa l’azienda corrisponderà integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità, ovvero integrerà sino al 100%, ove previsto, il trattamento anticipato in forza di norme di legge o disposizioni regolamentari, ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
3. Malattia del bambino
3.1 Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del bambino di età non superiore a tre anni e, per un’età compresa tra i tre e gli otto anni, entro il limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
3.2 La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, a richiesta del genitore interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento per i periodi di cui al precedente punto 3.1.
3.3 Ai fini dell’esercizio del diritto di cui ai punti 3.1 e 3.2, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a presentare il certificato medico rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato nonché una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 come modificato dall’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che l’altro genitore non è in astensione da lavoro nello stesso periodo per il medesimo motivo.
3.4 I periodi di assenza di cui al presente punto 3 saranno computati agli effetti dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione.
4. Riposi giornalieri
4.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
4.2 Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
4.3 I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Nell’ipotesi di cui alla lettera b), il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della L. n. 15/1968 come modificato dall’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che attesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi medesimi.
4.4 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
4.5 Per detti riposi è dovuto un trattamento economico pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi. L’indennità è anticipata, ove previsto, dal datore di lavoro ed in tali casi è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8 della legge 9.12.1977, n. 903.
5. Adozione e affidamento
Con riferimento all’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, in caso di adozione e affidamento, anche nelle ipotesi di preadozioni internazionali, si applicano le specifiche disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n. 151/2001.
6. Disposizioni varie
6.1 La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’Ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
6.2 Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il trentesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino.
6.3 Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza, attestato da regolare certificato medico, fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge. Analogamente è fatto divieto di licenziamento del lavoratore in caso di fruizione del periodo di astensione obbligatoria di cui al precedente punto 1.4 e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di cui sopra, il dipendente ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Il lavoratore provvederà alla convalida preventiva delle dimissioni presso il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente.
6.4 La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
6.5 Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
6.6 Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto della L. n. 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
NOTA A VERBALE
In relazione a quanto previsto dall’art. 21, comma 4 della legge n. 210/1985 e dall’art. 1, comma 43 della L. n. 537/1993, si conferma l’obbligo di erogare i trattamenti previsti agli artt. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) e 28 (Tutela della maternità e della paternità), in applicazione del presente CCNL, da parte dei soggetti datori di lavoro che alla data di stipula dello stesso siano a ciò tenuti.
ART. 29
- TOSSICODIPENDENZA E ALCOLDIPENDENZA
1. Ai sensi del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 i lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle A.S.L. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. Il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma terapeutico-riabilitativo ai sensi dell’art. 122, del citato D.P.R. n. 309/1990. Il trattamento dei relativi dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675.
4. Il dipendente interessato dovrà inoltre far pervenire con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale esegue il programma terapeutico, attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione certificato dalla struttura presso la quale è stato eseguito il programma riabilitativo ovvero dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa Ove il lavoratore interrompa volontariamente il programma terapeutico-ribilitativo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto qualora il lavoratore stesso non riprenda servizio entro il giorno successivo all’interruzione del programma.
6. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, ai sensi dell’art. 4 della legge 8.3.2000, n. 53 e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai punti 1 e 6 è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato.
8. Ai sensi dell’art. 125 del citato D.P.R. n. 309/1990, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
9. Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda l’allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l’accesso alla terapia di recupero le aziende potranno utilizzare il lavoratore in attività lavorative la cui articolazione oraria agevoli l’accesso alla terapia di recupero, tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il lavoratore è in cura.
10. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della legge 30.3.2001, n. 125.
ART. 30
- PERSONE CON HANDICAP
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ancorché non convivente, nei limiti previsti dalla legge.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 151/2001, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al precedente punto 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché il lavoratore o la lavoratrice che assistano un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 5. Ai permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, che si cumulano con quelli previsti dagli artt. 32 e 47 del T.U. - D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, , si applicano le disposizioni di cui all’art. 34, comma 5, del citato T.U., nonché quelle contenute nell’art. 7 della L. n. 903/1977 e nell’art. 43, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 151/2001, e i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
6. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 bis, della legge 8.3.2000, n. 53 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, della L. n. 104/1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo previsto dall’art. 4, comma 2, della L.n. 53/2000.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo per il congedo di durata annuale fissato, per l’anno 2002, in € 37.128,09 e rivalutato annualmente secondo le indicazioni dell’INPS sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
7. Ai sensi dell’art. 33 della citata L. n. 104/1992 il genitore o il familiare lavoratore di cui al precedente punto 4 che assista con continuità ed esclusività un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
8. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi retribuiti di cui ai punti 3 e 4, e ha diritto di scegliere, ove possibile, anche con adeguamento professionale, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso.
9. Quanto stabilito ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica anche agli affidatari di persone con handicap in situazione di gravità.
10. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto della L. n. 675/1996 in materia di riservatezza di dati personali.
ART. 31
- LAVORATORI AFFETTI DA VIRUS HIV
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è vietato al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività.
2. Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere mansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi accertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente tutelato.
3. Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all’art. 35 (Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.
ART. 32
- VOLONTARIATO
I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266 e successivi provvedimenti attuativi, per poter espletare attività di volontariato hanno diritto, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge, di usufruire dei trattamenti economico-normativi e delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive-organizzative aziendali.
ART. 33
- FACILITAZIONI PER I LAVORATORI STUDENTI
1. Ai lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di istruzione e di qualificazione professionali, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali, saranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Tali lavoratori non saranno obbligati a fornire prestazioni di lavoro straordinario oppure prestazioni durante i riposi settimanali, salvo l’insorgenza di calamità.
2. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari e quelli iscritti a corsi post-laurea legalmente riconosciuti, sono concessi su richiesta permessi giornalieri retribuiti, con la retribuzione spettante per i giorni di ferie, per le giornate in cui svolgono le prove di esame.
Gli stessi lavoratori studenti possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame, nel caso di esami universitari, ovvero precedenti la sessione di esami negli altri casi, fermo restando il diritto dell’azienda di richiedere la produzione delle certificazioni relative all’effettuazione delle suddette prove di esame. I permessi di cui al presente punto 2 sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
3. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
4. Inoltre i lavoratori studenti, che abbiano meno di cinque anni di anzianità aziendale, potranno richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo sarà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.
A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un congedo per la formazione nei limiti ed alle condizioni previste per i congedi per formazione disciplinati all’art. 34 (Congedi per formazione e per formazione continua) del presente CCNL ed in conformità alle disposizioni dell’art. 5 della legge n. 53/2000.
5. A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
ART. 34
- CONGEDI PER FORMAZIONE E PER FORMAZIONE CONTINUA
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53/2000.il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera vita lavorativa. Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
• oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente;
• mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5% della forza occupata nell’unità produttiva medesima.
4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un intero mese di calendario.
5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.
6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
8. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
9. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
ART. 35
- CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000e secondo le modalità del Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. n. 278/2000, l’azienda potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari come individuati all’art. 2 del citato D.P.C.M. n. 278/2000.
2. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali ed il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria, come stabilito dall’art. 4 della L. n. 53/2000.
ART. 36
- PERMESSI
1. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ne ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata, utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
2. Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri retribuiti, non computabili nelle ferie annuali, nelle seguenti misure:
a) tre giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000 e del relativo Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. 21.7.2000, n. 278;
b) quindici giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio del lavoratore non in prova. In tal caso la richiesta dovrà essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio del permesso e documentata formalmente al rientro dal periodo di assenza. L-
3. Per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di Tecnico Specializzato Sanitario del livello professionale D - Tecnici Specializzati di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, che svolgano l’attività di tecnico di radiologia medica, le aziende concederanno in ciascun anno in aggiunta al normale periodo di ferie, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la specifica tutela di questi lavoratori, un periodo di permesso di 15 giorni continuativi non monetizzabili e da fruire nel corso di ciascun anno di competenza, retribuito con lo stesso trattamento economico previsto per le ferie.
ART. 37
- PERMESSI PER DONATORI DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO
1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione.
2. La giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
3. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie per l’intero periodo di degenza ospedaliera.
4. I permessi di cui al presente articolo sono utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale.
ART. 38
- SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO
1. Il servizio di leva, il servizio civile sostitutivo o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore chiamato al servizio di leva, al servizio civile sostitutivo ovvero richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio stesso.
3. Se il lavoratore chiamato a svolgere i servizi di cui al punto 1 risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennità che gli competono a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l’obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
4. In caso di chiamata o di richiamo alle armi le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge vigente al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella legge 26.2.1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo".
ART. 39
- ASSENZE NON RETRIBUITE
1. Il lavoratore che non possa presentarsi in servizio deve darne avviso alla sede di lavoro di appartenenza prima dell’inizio del suo orario di servizio dello stesso giorno, salvo casi di forza maggiore, e giustificare l’assenza entro il giorno successivo.
2. L’assenza di cui al precedente punto 1, anche se giustificata e autorizzata, dà luogo alla trattenuta della corrispondente retribuzione di cui all’art. 63(Retribuzione) del presente CCNL ove non sia possibile la compensazione con ferie, permessi retribuiti o recupero. Nel caso di assenza ingiustificata saranno applicati i provvedimenti disciplinari stabiliti dal presente CCNL.
ART. 40
- TRASFERIMENTI INDIVIDUALI
1. Il trasferimento individuale da un’unità produttiva all’altra che comporta per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro può essere disposto dall’azienda:
a) in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive;
b) in accoglimento di apposita richiesta del lavoratore.
2. Ai fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità produttiva quella composta anche da più sedi di lavoro ubicate nel territorio del medesimo comune, nel caso di comune capoluogo di provincia, ovvero quella comprendente il comune della sede di lavoro originaria ed il comune limitrofo, nel caso di comune non capoluogo di provincia.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso di almeno trenta giorni.
Il lavoratore potrà richiedere all’azienda di comprovare le esigenze di cui al punto 1 lettera a) e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ed entro i successivi 10 giorni l’azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifico riferimento a quelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio, dandone al lavoratore il relativo riscontro. In tal caso il termine di preavviso di cui al precedente comma è elevato a 40 giorni.
4. In tali occasioni le aziende terranno conto delle obiettive e giustificate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente o tramite l’organizzazione sindacale cui conferisce espresso mandato.
5. I trasferimenti di cui al precedente punto 1 lettera a) non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che:
• abbiano compiuto i 50 anni di età, ad esclusione del personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di linee e impianti;
• rientrino nelle tutele previste dalla L. n. 104/1992.
6. Le aziende, prima di disporre il trasferimento, daranno comunicazione ai lavoratori dei posti da coprire e le eventuali domande pervenute entro i termini definiti dalle aziende stesse saranno valutate congiuntamente alle eventuali domande presentate nel mese di gennaio di ciascun anno da lavoratori che rivestano la medesima figura professionale con le specificità richieste per il lavoratore da trasferire.
Nel caso di valutazione di più domande le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste, terranno conto, nell’ordine:
a) della maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) della maggiore età;
d) dei figli minori a carico.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i trasferimenti individuali in una Regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria potranno essere disposti dalle aziende solo in casi eccezionali.
8. In ogni caso, per i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente punto 1, le aziende terranno conto, per l’individuazione del lavoratore da trasferire tra i lavoratori dell’unità produttiva di origine che eventualmente rivestano la medesima figura professionale ed abbiano le medesime caratteristiche professionali richieste, dei seguenti criteri, nell’ordine:
a) la minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
b) la minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
c) la minore età anagrafica;
d) i figli minori a carico.
9. Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all’art. 73 (Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di trasferimento di cui al precedente punto 1 lettera b) in accoglimento di domanda del lavoratore.
10. I trasferimenti individuali di cui alla lettera a) del precedente punto 1 saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
ART. 41
- MOBILITA’ INDIVIDUALE
1. Le aziende potranno disporre la mobilità individuale, ove questa comporti per il lavoratore l’assegnazione stabile ad una nuova sede di lavoro all’interno della stessa unità produttiva come definita al punto 2 del precedente art. 40(Trasferimenti individuali) del presente CCNL.
2. Lo spostamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso non inferiore a quindici giorni, corredato da qualificate e specifiche motivazioni connesse ad esigenze tecnico-produttive. Entro tale termine il lavoratore potrà addurre sue eventuali contrarie motivazioni in ordine allo spostamento anche tramite l’Organizzazione sindacale cui conferisce mandato.
3. Lo spostamento può essere disposto anche in accoglimento di apposita domanda del lavoratore ove le esigenze tecniche, organizzative e produttive lo consentano.
4. In occasione dello spostamento al lavoratore verrà riconosciuto un importo una tantum pari a € 100,00 tranne nel caso in cui lo spostamento venga effettuato a domanda del lavoratore.
5. Gli spostamenti di cui sopra saranno oggetto di tempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU territorialmente competenti.
ART. 42
- TRASFERIMENTI INDIVIDUALI INTERAZIENDALI
I trasferimenti individuali tra aziende di uno stesso gruppo societario che applichino il presente CCNL e non rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 2112 c.c., avverranno con il consenso dei lavoratori interessati e pertanto su base volontaria, in applicazione degli artt. 1406 c.c. e seguenti e il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità, con le condizioni normative e retributive esistenti al momento del passaggio o quelle equivalenti eventualmente concordate tra le parti.
ART. 43
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
2. In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;
- promozione dell’impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle dinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale, salvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale femminile;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero per affermare e promuovere una cultura ed una pratica di pari opportunità di genere (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali ovvero al personale interessato a percorsi di crescita professionale in funzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita professionale);
d) al personale interessato da interventi di riqualificazione/riconversione professionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e/o a processi di ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità finalizzata al proficuo reimpiego delle risorse (formazione mirata).
4. L’individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei propri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici incontri sindacali, nell’ambito degli Organismi paritetici di cui all’art. 1, lettera A (Sistema delle Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune consapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario produttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita professionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo competitivo delle aziende.
In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di mantenimento del sistema delle abilitazioni nonché all’opportunità di realizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del personale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo da realizzare pari a 5 giornate.
5. Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 , lettera A (Sistema delle Relazioni industriali) le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell’Osservatorio Nazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a livello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di formazione affinché siano coerenti con le esigenze del settore ed anche allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.
6. In relazione alle finalità della formazione come sopra individuate e dell’interesse del lavoratore allo sviluppo delle proprie competenze professionali, le iniziative previste nel presente articolo saranno attivate in coerenza con quanto previsto dal presente CCNL.
7. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall’avvio dei lavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupino almeno 1.200 dipendenti.
ART. 44
- AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
1. Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi fondamentali di sicurezza del lavoro le aziende, nell’ambito delle soluzioni strutturali adottate, svilupperanno tutte le azioni mirate alla costituzione di un moderno sistema di gestione per la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro, al fine di concretizzare un’azione di continuo miglioramento ed adeguamento delle attuali prestazioni in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro.
2. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
3. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994:
- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;
- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare;
- protezione individuale e collettiva;
- procedure di informazione.
4. Le aziende provvederanno, nell’ambito di quanto previsto all’art. 4 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 242/1996 in ordine alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale necessari e, ai sensi dell’art. 21, punto 2, della L. n. 39/2002, la valutazione dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di dotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di verificarne l’idoneità e l’adeguatezza.
Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS di ciascuna unità produttiva.
5. Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
Le aziende organizzeranno le attività di protezione e prevenzione dei rischi anche facendo ricorso a servizi esterni qualora le competenze interne fossero insufficienti.
6. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
7. E’ fatto obbligo al lavoratore di indossare gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale ed a tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
Il mancato utilizzo o l’uso non regolare degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale potrà essere oggetto di sanzione disciplinare, come indicato alla lettera c) dell’art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.
8. In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di appalto verrà inserita un’apposita clausola che stabilisca le penalità da applicarsi in caso di inosservanza del piano di sicurezza da parte dell’impresa appaltatrice, fino alla rescissione del contratto di appalto.
A tale scopo, l’azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile della sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di eventuali inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice.
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto all’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
10. La formazione dei dipendenti e quella dei loro rappresentanti per la sicurezza avverrà durante l’orario di lavoro.
11. L’eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca procedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
ART. 45
- DIVISA
1. L’azienda provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività lavorative, della divisa e degli oggetti di vestiario.
2. E' fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli oggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti logistici.
3. A livello aziendale verranno esaminate congiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia della dotazione di vestiario al fine di verificarne l’idoneità e l’adeguatezza.
4. Il mancato utilizzo o l’uso non regolare della divisa e degli oggetti di vestiario potrà essere oggetto di azione disciplinare, come previsto alla lettera c) dell’art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.
ART. 46
- PASTI AZIENDALI
1. I lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nei punti sottoelencati usufruiranno del pasto aziendale, per le giornate in cui prestano servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi o alternativi alla mensa aziendale:
A. Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00:
1) lavoratori che effettuano l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con orario spezzato;
2) lavoratori addetti ai turni avvicendati.
B. Nelle fasce orarie dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:
1) lavoratori addetti ai turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale che svolge attività di condotta o di assistenza a bordo);
2) lavoratori quando effettuano viaggi di sorveglianza e lavoratori addetti ai mezzi speciali quando operano su tali mezzi.
2. Considerata la specificità del settore e la grande varietà di situazioni che rendono difficile una regolamentazione generale dell’istituto, le parti convengono che a livello aziendale saranno definite le modalità applicative del presente articolo.
ART. 47
- TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA
1. Le aziende, mediante apposita polizza assicurativa, garantiranno la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti che siano citati in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi all’esercizio delle loro funzioni sempre che tali fatti non siano dipendenti da dolo.
2. Le aziende garantiranno con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell’azienda siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali.
3. A livello aziendale saranno definite le relative discipline in materia, facendo salve le discipline aziendali già operanti alla data di stipula del presente CCNL.
Le aziende valuteranno altresì la possibilità di estendere le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.
ART. 48
- RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO
1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un dipendente non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un periodo di preavviso i cui termini e modalità sono di seguito specificati:
| Anni di servizio | Liv. H-G-F- | Liv. E-D-C- | Liv. B-A |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 30 gg. | 45 gg. | 60 gg. |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 45 gg. | 60 gg. | 75 gg. |
| Oltre i 10 anni compiuti | 60 gg. | 75 gg. | 90 gg. |
2. La parte recedente che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL per il periodo di mancato preavviso, ovvero per il periodo di preavviso non compiuto.
3. In caso di decesso del dipendente, l’azienda corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto previsto all’art. 2122 del c.c.
4. Nel caso del raggiungimento dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché in caso di mancato ritorno in servizio dal periodo militare di leva, dal servizio civile sostitutivo o dal richiamo alle armi, la risoluzione del rapporto avviene senza obbligo per l’azienda di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva.
5. Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
ART. 49
- FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
E’ istituita la previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
A tal fine una specifica Commissione bilaterale paritetica, composta da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti e da un pari numero di rappresentanti imprenditoriali, dovrà individuare entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le soluzioni tecniche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo Eurofer, attraverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Statuto e del Regolamento.
Con accordo tra le parti stipulanti saranno successivamente stabilite misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo.
ART. 50
- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti stipulanti convengono di istituire, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione tecnica, composta da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti e da un pari numero di rappresentanti imprenditoriali, che esaminerà le questioni connesse alla possibilità di istituire un Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa di settore.
A tal fine la Commissione tecnica opererà tenendo conto delle evoluzioni della legislazione nazionale e regionale in materia e presenterà le proprie conclusioni alle parti stipulanti, che le valuteranno in occasione del rinnovo del primo biennio economico del presente CCNL.
ART. 51
- DOVERI DEL PERSONALE
1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL ed i regolamenti interni dell’azienda.
In particolare:
a) in attività che comportino contatto con il pubblico, deve mantenere un contegno corretto e decoroso al fine di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con la clientela, con specifico riferimento all’informazione al pubblico; dovrà inoltre esporre un adeguato contrassegno identificativo ove previsto;
b) deve avere cura dei locali dell’azienda e degli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;
c) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda;
d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall’azienda in materia di sicurezza del lavoro;
e) ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di adempiere, ove previsto, alle formalità per la rilevazione della presenza. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;
f) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all’obbligo della reperibilità, ove prevista;
g) il lavoratore ha l’obbligo di non fornire a terzi informazioni o comunicazioni riservate che possano, anche indirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi dell’azienda o contrari a quanto disposto dalla L. n. 675/1996; non deve esplicare, direttamente o per interposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto con l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. o comunque in concorrenza o in conflitto d’interessi con l’azienda;
h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
i) deve comunicare all’azienda la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, e ogni successivo mutamento delle stesse;
j) in caso di malattia, che imponga l’assenza dal servizio, deve darne avviso all’azienda con le modalità disciplinate all’art. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del presente CCNL;
k) nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell’art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
2. Le parti si danno atto che le problematiche relative a comportamenti comunque lesivi della dignità personale, ed in particolare le molestie sessuali, costituiscono un aspetto estremamente delicato la cui importanza va tenuta nella migliore considerazione.
Saranno posti in essere, anche d’intesa con il Comitato bilaterale paritetico per le pari opportunità, tutti gli accorgimenti volti a sensibilizzare i preposti affinché pongano la massima attenzione su tale problema, intervenendo con la dovuta riservatezza, ma con la massima fermezza per evitare tali episodi.
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.
Al riguardo, le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica tra le parti al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.
ART. 52
- SANZIONI DISCIPLINARI
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300, l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a metà della retribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1 e alla lettera d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità;
e) licenziamento con o senza preavviso.
2. Nell’individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l’azienda terrà conto delle caratteristiche oggettive del fatto nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore e potrà irrogare una sanzione più lieve.
ART. 53
- MANCANZE PUNIBILI CON IL RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO (L)
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.
ART. 54
- MANCANZE PUNIBILI CON LA MULTA (L)
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 53;
b) per inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro;
c) per inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 26 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del presente CCNL;
d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso la clientela;
e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi da parte del personale dipendente;
f) per ritardo colposo nell’effettuare consegne di valori od oggetti;
g) per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificatamente indicato;
h) in genere per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio da cui non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda.
L’importo delle multe è devoluto ad istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Istituto assicuratore.
ART. 55
- MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DA UNO A QUATTRO GIORNI (L)
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 54;
b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all’atto della presentazione in servizio, oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti la sicurezza dell’esercizio;
d) per assenza ingiustificata fino a tre giorni solari lavorativi consecutivi;
e) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;
f) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro altri dipendenti dell’azienda;
g) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
h) in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda o vantaggio per sé o per terzi.
ART. 56
- MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DA CINQUE A SETTE GIORNI (L)
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 55 ;
b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
c) per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l’azienda, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;
d) per assenza ingiustificata pari a 4 giorni solari lavorativi consecutivi;
e) per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio o danno all’azienda ed alle persone, anche se l’evento non si è verificato;
f) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme vigenti, a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’azienda e di quanto all’azienda è affidato;
g) per alterchi con vie di fatto negli impianti dell’azienda;
h) per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
ART. 57
- MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DA OTTO A DIECI GIORNI (L)
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da otto a dieci giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 56 ;
b) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio con danno di cose, sia dell’azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
c) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell’azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell’azienda;
d) per uso del rapporto di lavoro al fine di trarne illecito profitto per sè o per altri;
e) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile;
f) per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio ovvero per volontario abbandono del posto di lavoro;
g) per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
h) per ingiustificato ritardo, per un periodo non superiore alla sola spettanza contrattuale annuale delle ferie ancora da fruire, nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
i) per assenza ingiustificata pari a cinque giorni solari lavorativi consecutivi.
ART. 58
- MANCANZE PUNIBILI CON IL LICENZIAMENTO CON PREAVVISO -(L)
1. Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a) per le mancanze di cui alle lettere b) e g) del precedente art. 57 ripetute per più di due volte nel corso dell’anno;
b) per recidiva, entro un anno dalla applicazione della sanzione, nella stessa mancanza prevista in una delle rimanenti lettere del precedente art. 57 ;
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’esercizio;
d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell’esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell’azienda o alle persone;
e) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio con danni gravi al materiale, all’armamento e a cose di terzi, o anche con danni gravi alle persone;
f) per aver occultato fatti e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, bagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ad essa affidati;
g) per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
h) per assenza ingiustificata dal servizio di sei giorni solari lavorativi consecutivi;
i) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
l) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
2. Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l’instaurazione di situazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella lettera d) del precedente punto 1, a meno che il lavoratore stesso non abbia manomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare con situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.
ART. 59
- MANCANZE PUNIBILI CON IL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO (L)
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda, come di seguito riportato:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione o furto di somme, bagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ad essa affidati, ovvero per connivente tolleranza o occultamento relativamente ad abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno della clientela o per aver accettato un qualsiasi compenso, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici offerti, ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d’ufficio;
c) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto, piombi ferroviari o doganali, registri o atti dell’azienda al fine di trarne profitto;
e) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, per motivi attinenti al servizio ovvero per aver provocato risse fra colleghi nel luogo di lavoro;
f) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive, ancorché non ne sia derivato danno;
g) per aver provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque negli ambiti ferroviari nei quali è consentito l’accesso alla clientela;
h) per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in cui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e diretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
i) per condanna passata in giudicato, riportata per spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, per furto, truffa ed appropriazione indebita a danno di terzi, per concussione e corruzione, per malversazione;
l) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
m) in genere per fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso l’accertato svolgimento delle attività incompatibili di cui alla lett. g) dell’art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL.
ART. 60
- SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE
1. L’azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui al precedente art. 59, la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.
3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all’esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore.
ART. 61
- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (L)
1. L’azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse.
2. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.
3. La contestazione delle infrazioni che danno luogo all’irrogazione delle sanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato, delle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato sì da consentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel rispetto della L. n. 300/1970 e delle norme contrattuali.
4. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e averlo sentito a sua difesa.
5. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Entro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere portata a conoscenza del lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le giustificazioni di cui al punto 6, in una delle seguenti modalità:
- mediante consegna del provvedimento all’interessato che ne rilascia ricevuta su copia;
- con raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita al domicilio dell’interessato dichiarato alla sede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell’ufficio postale di spedizione;
- con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale giudiziario.
8. I termini di cui al punto 7 possono essere sospesi, se sopraggiungono provati, oggettivi impedimenti di forza maggiore.
9. In mancanza di comunicazione del provvedimento disciplinare entro i termini di cui al punto 7 e fatta salva l’ipotesi di cui al punto 8 il suddetto procedimento disciplinare si estingue.
10. Fatta salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 62 (Collegio di Conciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata direttamente o anche per il tramite dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca mandato.
ART. 62
- COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi che, a livello aziendale, saranno decise per il personale. Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
2. Il Collegio di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità.
3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro.
5. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell' art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.
6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte del Collegio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
7. Le parti convengono di operare, ciascuna per la propria competenza, affinché i Collegi di conciliazione e arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione e che, per casi di particolare necessità, il Collegio possa stabilire, nella propria autonomia, di prolungare i lavori ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione del Collegio.]
Capitolo 6
RETRIBUZIONE
ART. 63
– RETRIBUZIONE ( articolo modificato dall'accordo 23 GIUGNO 2005e dall’
1. Elementi della retribuzione
1.1 Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 4 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni ad personam pensionabili, di cui al punto 5 del presente articolo.
1.2 Sono elementi ulteriori della retribuzione:
a) tredicesima mensilità;
b) quattordicesima mensilità;
c) indennità di funzione;
d) salario professionale;
e) premio di risultato;
f) compenso per lavoro straordinario;
g) indennità per lavoro notturno;
h) indennità per lavoro domenicale;
i) indennità per lavoro festivo;
j) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
k) indennità di trasferimento;
l) indennità di mobilità;
m) compensi per reperibilità e disponibilità;
n) indennità di maneggio denaro;
o) indennità di turno;
p) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
q) indennità diverse.
2. Assegno per il nucleo familiare
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 797/1955 e successive integrazioni e modifiche, ai lavoratori che, sulla base della richiesta e della documentazione relativa ai carichi di famiglia prodotta dai medesimi, siano in possesso dei necessari requisiti, le aziende provvedono ad anticipare l’assegno per il nucleo familiare. Si fa salvo l’obbligo di erogare direttamente ai lavoratori i trattamenti economici di famiglia a carico delle aziende che già li erogano, che si riconferma in quanto ritenuto di miglior favore.
3. Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste dal presente CCNL entro il 27 del mese corrente per la parte di retribuzione di cui al punto 1.1, alle lettere c) e d) del punto 1.2 e per l’assegno di cui al punto 2. La retribuzione di cui al punto 1.2 legata a prestazioni è corrisposta entro il mese successivo. La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno. La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni anno. Le parti potranno concordare a livello aziendale diverse modalità di corresponsione della retribuzione.
4. Minimi contrattuali
In relazione a quanto previsto dall’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, i valori dei minimi contrattuali mensili, con le rispettive decorrenze, sono i seguenti:
4.1 A decorrere dal 1° gennaio 2003:
Liv./Parametro Minimo contrattuale (euro)
A ------ 1.639,89
B ------ 1.409,73
C ------ 1.352,19
D1 ------ 1.323,42
D2 ------ 1.265,88
E ------ 1.217,93
F1 ------ 1.198,75
F2 ------ 1.141,21
G1 ------ 1.122,03
G2 ------ 1.064,49
H ------ 959,00
4.2 A decorrere dal 1° settembre 2003:
Liv./Parametro Minimo contrattuale (euro)
A ------ 1.704,66
B ------ 1.465,41
C ------ 1.405,60
D1 ------ 1.375,69
D2 ------ 1.315,88
E ------ 1.266,04
F1 ------ 1.246,10
F2 ------ 1.186,29
G1 ------ 1.166,35
G2 ------ 1.106,54
H ------ 996,88
4.3 A decorrere dal 1° luglio 2004:
Liv./Parametro Minimo contrattuale (euro)
A ------ 1.750,00
B ------ 1.504,39
C ------ 1.442,99
D1 ------ 1.412,28
D2 ------ 1.350,88
E ------ 1.299,71
F1 ------ 1.279,24
F2 ------ 1.217,84
G1 ------ 1.197,37
G2 ------ 1.135,97
H ------ 1.023,39
4.4 Gli importi dei minimi contrattuali di cui sopra sono comprensivi dell’ex indennità di contingenza (ovvero dell’indennità integrativa speciale ex L. n. 324/1959 e successive modifiche ed integrazioni), nonché dell’E.D.R. di cui al Protocollo Interconfederale del 31.7.1992.
5. Assegni ad personam pensionabili
Sulla base degli obiettivi comunemente assunti in premessa al presente CCNL e delle connotazioni del modello contrattuale così come delineato dal Campo di applicazione del presente CCNL, le eventuali azioni di riassetto retributivo risultanti, in relazione alla loro natura caratteristica e funzionalità, dalla definizione tra le parti a livello aziendale delle condizioni applicative di raccordo al presente CCNL, potranno complessivamente produrre eccedenze di retribuzione da salvaguardare. Le cifre corrispondenti alle eccedenze di retribuzione di cui sopra, comunque denominate, concorrono a determinare l’importo di un assegno ad personam pensionabile e potranno risultare in tutto o in parte non riassorbibili sulla base di quanto definito tra le parti, mentre non saranno né frazionabili né rivalutabili. Tali cifre concorrono altresì alla determinazione di 13a e 14a mensilità come definito nell’art. 65 (Tredicesima e Quattordicesima mensilità) nonché alla determinazione del TFR, come definito nell’art. 79 (Trattamento di fine rapporto) del presente CCNL.
6. Elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.)
Gli eventuali importi già riconosciuti a livello aziendale a titolo di E.D.R. (Elemento Distinto dalla Retribuzione) in favore dei lavoratori occupati nelle aziende che adotteranno il presente CCNL, rimangono riconosciuti nelle stesse misure mensili, con le stesse finalità e con analoghe modalità di assorbimento, eventualmente previste e da ridefinire a livello aziendale tra le parti per tener conto della nuova struttura retributiva stabilita dal presente CCNL.
7. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo.
NOTA A VERBALE
Le parti confermano che le voci retributive di cui al punto 1.1 ed al punto 6 del presente articolo sono elementi dello “stipendio” ai sensi di quanto previsto dall’art. 220 del T.U. 1092/1973 come sostituito dall’art. 22 della L. n. 177/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 64
- AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio retribuito a decorrere dalla data di assunzione, alla corresponsione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a:
Liv/Parametro Importo (euro)
A -- 47,19
B -- 38,27
C -- 35,95
D1 -- 33,62
D2 -- 31,77
E -- 29,91
F1 -- 28,42
F2 -- 25,64
G1 -- 24,34
G2 -- 22,66
H -- 18,58
2. Il numero massimo maturabile di aumenti biennali di anzianità è 7.
3. Gli aumenti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità.
4. All’atto del passaggio al livello/parametro superiore, ai lavoratori interessati sarà mantenuto il numero di aumenti di anzianità maturati nel livello/parametro di provenienza, con gli importi rivalutati in relazione al valore dell’aumento di anzianità previsto per il nuovo livello/parametro al precedente punto 1 e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione del successivo aumento al valore del nuovo livello/parametro.
5. Nel caso in cui, alla data di applicazione del presente istituto, il lavoratore abbia maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità inferiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, al lavoratore saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato. La differenza tra i due importi continuerà ad essere erogata sino alla maturazione del successivo aumento biennale, nella nuova misura prevista dal presente articolo, considerando utile a tal fine il tempo trascorso dall’attribuzione dell’ultimo aumento di anzianità. Resta ferma la previsione di cui al precedente punto 4 nel caso di successivo passaggio al livello/parametro superiore.
6. Viceversa, nel caso in cui alla stessa data il lavoratore abbia maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità pari o superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in applicazione del presente articolo, al lavoratore saranno nominalmente attribuiti i 7 aumenti di anzianità e la eventuale differenza verrà mantenuta ad personam al lavoratore. In caso di successivo passaggio al livello/parametro superiore in applicazione del precedente punto 4, la differenza di cui al precedente comma del presente punto 6 sarà riassorbita fino a concorrenza del valore complessivo dei 7 aumenti di anzianità previsti dal presente articolo per il nuovo livello/parametro.
7. Le eventuali differenze economiche scaturenti dall’applicazione dei precedenti punti 5 e 6 sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 1.1 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
ART. 65
- TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSI-LITA’ -A-
1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte, secondo le modalità previste al punto 3 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL, una tredicesima ed una quattordicesima mensilità, di importo pari alla somma della retribuzione mensile di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.1 dell’art. 63, dell’indennità di funzione di cui all’art. 66 e del salario professionale di cui all’art. 67 del presente CCNL. Alla determinazione dei valori della tredicesima e quattordicesima mensilità concorrono anche gli importi eventualmente individuati a titolo di E.D.R., di cui al punto 6 dell’art. 63 del presente CCNL, con le modalità definite a livello aziendale.
2. La tredicesima mensilità sarà corrisposta con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 1° dicembre di ciascun anno, entro il 15 dicembre dello stesso anno.
3. La quattordicesima mensilità sarà corrisposta con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 30 giugno di ciascun anno, entro il 27 luglio dello stesso anno.
4. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o nei casi di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e/o della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l’azienda nei 12 mesi antecedenti quello di erogazione. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
5. Per i lavoratori in prova i primi 45 giorni del periodo di prova non sono considerati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei dodicesimi di cui al precedente punto 4 ai fini della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Inoltre, le quote della tredicesima e della quattordicesima mensilità non competono al lavoratore che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro con l’azienda durante il periodo di prova.
NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che per i lavoratori già occupati nelle aziende che applicheranno il presente CCNL, per i quali la quattordicesima mensilità era corrisposta con denominazione e finalità diverse, a livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente in vigore.
ART. 66
- INDENNITA’ DI FUNZIONE
1. Ai Quadri compete una indennità di funzione mensile determinata come di seguito indicato: 1.1 un importo mensile in relazione alla peculiare natura delle responsabilità proprie della qualifica rivestita, alle specifiche funzioni e alle tipologie di attività definite nelle declaratorie di livello e di profilo di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, nelle misure di seguito indicate:
a) Livello A: € 238,00;
b) Livello B: € 159,00;
1.2 un ulteriore importo mensile che tiene conto della compensazione prevista al punto 4 dell’art. 23 del presente CCNL, nelle misure di seguito indicate:
c) Livello A: € 87,00;
d) Livello B: € 75,00.
2. Ai lavoratori dei livelli A e B che svolgano le funzioni di titolare d’impianto, le misure delle indennità di funzione di cui sopra sono incrementate rispettivamente di € 52,00 mensili per i lavoratori inquadrati nel livello A e di € 36,00 mensili per i lavoratori inquadrati nel livello B.
3. Ai lavoratori con funzioni direttive inquadrati nel livello C dall'art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL compete una indennità di funzione mensile pari a € 44,00.
ART. 67
SALARIO PROFESSIONALE
Ai lavoratori compete il salario professionale in ragione della funzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali e, ove previsto, in relazione alle caratteristiche e al grado di complessità del processo lavorativo. Gli importi del salario professionale sono quelli individuati nella tabella di seguito riportata. Il salario professionale è utile ai fini della determinazione della 13a e 14a mensilità come definite nell’art. 65 (Tredicesima e Quattordicesima mensilità) del presente CCNL.

ART. 68
- PREMIO DI RISULTATO
In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 6 dell'art. 3 (Assetti contrattuali - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro) del presente CCNL, il Premio di Risultato è strettamente correlato e commisurato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
ART. 69
- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
1. Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la retribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2, è incrementata come segue:
a) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): ------ 18 %
b) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6.00) e festive diurne (dalle 6.01 alle 22.00): ------ 35 %
c) prestazioni straordinarie festive notturne (dalle 22.01 alle 6.00): ------ 50 %
2. La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al precedente punto 1 è data applicando il divisore orario di cui al punto 7 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL all’importo mensile delle seguenti voci retributive, spettanti nel mese in cui sono state effettuate le prestazioni straordinarie: a) minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione); b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 64 ; c) salario professionale, di cui all’art. art. 67 (Salario professionale).
ART. 70
- INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO
1. Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno pari a € 2,20.
2. Ai fini della corresponsione dell’indennità:
a) per i lavoratori di cui alle lettere a), c), d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, si arrotonda ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti dell’intera prestazione giornaliera;
b) per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 del citato art. 22 si sommano le prestazioni notturne effettuate nel mese arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
3. Al personale di macchina ed al personale di bordo che per tutto o parte del periodo compreso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ha titolo all’indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 2 dell’art. 72 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede) del presente CCNL, viene corrisposta una indennità giornaliera di pernottazione pari a € 2,80. La medesima indennità di cui al comma precedente viene corrisposta anche al personale di equipaggio delle navi traghetto che parte e arriva tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o che rimane fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso. L’indennità di cui al presente punto 3 non compete quando il lavoratore ha titolo all’indennità di trasferta di cui al punto 1 del citato art. 72.
ART. 71
- INDENNITA’ PER LAVORO DOMENICALE O FESTIVO A-
1. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta una indennità pari a € 18,00.
2. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di Pasqua per più di due ore, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 1 è corrisposta una indennità pari a € 60,00.
3. Per prestazioni fino a due ore le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 vengono corrisposte nella misura del 50%.
4. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nei giorni festivi di cui al punto 2.1 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL è corrisposta una indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci retributive:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione);
b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 64;
c) salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale).
ART. 72
TRASFERTA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA’ FUORI SEDE
1. Trasferta
1.1 Ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per i quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2 e 3, verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate.
Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore all’uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e di prima colazione in albergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo di € 60,00 per notte. A tal fine i lavoratori dovranno prioritariamente utilizzare le strutture alberghiere eventualmente indicate dalle aziende;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di € 15,00 per un solo pasto;
d) un’indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00 se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore.
A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall’ora di partenza all’ora di arrivo con il mezzo autorizzato dall’azienda per il viaggio come indicate nell’autorizzazione stessa.
Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo dell’indennità di cui alla presente lettera d), si calcola la durata complessiva della trasferta e si individuano, ai fini della determinazione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la eventuale frazione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corrisposto, in aggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra definiti, l’ulteriore importo correlato proporzionalmente all’indennità giornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente le 12 ore si arrotonda a giornata intera. Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono a carico del lavoratore.
1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 15,00;
c) il rimborso per spese forfetarie di un importo pari ad € 12,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore.
1.3 I trattamenti di cui ai precedenti punti vengono corrisposti anche nei casi in cui il lavoratore debba recarsi in trasferta per:
• sottoporsi alle visite mediche obbligatorie in relazione alle mansioni svolte;
• partecipare, nell’interesse dell’azienda, a procedimenti giudiziari in qualità di testimone;
• partecipare ad attività di formazione professionale realizzate dall’azienda.
I trattamenti di cui al presente punto si applicano anche ai lavoratori di cui ai successivi punti 2 e 3.
1.4 Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al lavoratore che ne faccia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) e dell’indennità di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, il rimborso per spese forfetarie di un importo giornaliero pari ad € 45,00.
Per specifiche situazioni organizzative o produttive le parti a livello aziendale potranno definire diverse soluzioni.
1.5 Per le trasferte all’estero, al lavoratore verrà corrisposto:
a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e prima colazione in albergo a tre stelle o categoria equivalente;
c) il rimborso delle spese documentate di vitto, di cui alla lettera c) del precedente punto 1.1, con le misure ivi indicate maggiorate del 30%, fatto salvo quanto eventualmente concordato tra azienda e lavoratore in relazione alle diverse destinazioni;
d) una indennità di trasferta con le modalità definite alla lettera d) del precedente punto 1.1, maggiorata del 30%.
Quanto previsto ai precedenti punti 1.2 e 1.4 si applica anche nel caso di trasferte all’estero con gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 1.2 ed al punto 1.4 maggiorati del 30%.
1.6 I rimborsi e l’indennità di trasferta, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, verranno corrisposti dalle aziende con le competenze del mese nel quale la trasferta viene effettuata. Al lavoratore sarà attribuita, su sua richiesta, una anticipazione delle spese di trasferta di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.1, con le modalità definite dalle aziende.
1.7 I rimborsi e le indennità definite al presente punto 1, riconosciuti al personale in trasferta, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta nella medesima località per periodi continuativi superiori a 240 giorni, permanendo le condizioni che avevano determinato l’invio in trasferta l’azienda potrà prolungare tale periodo ovvero disporre il trasferimento individuale del lavoratore nella nuova sede di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 40 (Trasferimenti individuali) del presente CCNL.
2. Assenza dalla residenza
2.1 Al personale di condotta ed al personale di bordo in servizio sui treni le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall’ora di partenza del treno, secondo l’orario stabilito, all’ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell’unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un’assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,20
b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,10
c) per servizi di accompagnamento notte
nelle carrozze cuccette: € 0,90 Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili per ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti. Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti superi i 30 minuti, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposto il compenso di cui alla precedente lettera a).
2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all’estero o di sosta nelle località estere di confine con l’Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate:
a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,90
b) per servizi con riposo fuori residenza: € 3,00
c) per servizi di accompagnamento notte
nelle carrozze cuccette: € 1,44
Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lettera c) decorre dall’ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero fino all’ora di transito presso la stessa località.
2.3 Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro è soggetto allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4 Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro è escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
3. Indennità di linea
3.1 Ai soli lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie che, per lo svolgimento della loro attività lavorativa, sono comandati a spostarsi per più di 3 Km. dalla residenza di lavoro, compete, per ciascuna giornata di spostamento e per spostamenti di durata non inferiore a due ore e non superiore a 10 ore comprendenti i tempi per lo spostamento, una indennità di linea nelle seguenti misure individuali:
• Quadri € 4,60
• Rimanente personale € 3,70
3.2 Per spostamenti superiori alle 10 ore gli importi dell’indennità di linea di cui al precedente punto
3.1 sono maggiorati del 20%.
3.3 L’indennità di linea è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
3.4 L’indennità di linea è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
4. I trattamenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.
ART. 73
INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO
1. Nel caso di trasferimento individuale disposto dall’azienda in applicazione dell’art. 40 (Trasferimenti individuali) del presente CCNL, al lavoratore compete:
a) il rimborso delle spese documentate di trasporto per sé e per i familiari conviventi nonché per il mobilio, l’arredamento e il bagaglio, previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda;
b) un compenso pari all’indennità di trasferta di cui al punto 1, lettera d) dell’art. 72 (Trasferta e trattamenti speciali per attività ricorrenti fuori sede) del presente CCNL, pari a 15 giorni dal trasferimento qualora il lavoratore si trasferisca da solo e a 30 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi, nel caso di trasferimento disposto nell’ambito della stessa Provincia, ovvero, in caso di trasferimento disposto nell’ambito della stessa Regione, pari a 30 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e a 45 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi;
c) un’indennità una tantum all’atto del trasferimento pari ai 4/3 dell’ultima retribuzione mensile globale percepita nel mese precedente il trasferimento.
Tale indennità viene raddoppiata nel caso di trasferimento disposto oltre l’ambito della stessa Provincia ed il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi.
2. Ove il trasferimento disposto comporti il mutamento della sede di lavoro in una nuova unità produttiva nella Regione limitrofa alla Regione della sede di lavoro originaria, il trattamento di cui alla lettera b) del precedente punto 1 è corrisposto per 45 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e per 60 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui alla lettera c), primo e secondo comma, del punto stesso sono raddoppiate, nei casi previsti.
In caso di trasferimento disposto oltre il confine della Regione limitrofa, il trattamento di cui alla lettera b) è corrisposto per 90 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e per 120 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui alla lettera c), primo e secondo comma, del punto 1 sono triplicate, nei casi previsti.
3. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda in una nuova unità produttiva nella medesima Regione della sede di lavoro originaria, al lavoratore saranno concessi i seguenti permessi retribuiti per effettuare il trasloco:
- 2 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui;
- 4 giorni al lavoratore che abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui.
4. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda in una nuova unità produttiva in una Regione diversa dalla Regione della sede di lavoro originaria, le aziende concederanno i seguenti permessi retribuiti per effettuare il trasloco:
- 3 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui;
- 5 giorni al lavoratore che abbia congiunti conviventi a carico che si trasferiscano con lui.
5. Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
6. Qualora per effetto del trasferimento individuale disposto dall’azienda il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto per la propria abitazione, regolarmente registrato in data antecedente alla comunicazione del trasferimento, l’azienda riconoscerà al medesimo il rimborso di tale indennizzo per un importo massimo pari a 6 mensilità del canone di affitto, nonché il rimborso delle spese relative alla disdetta delle utenze precedenti e all’intestazione delle nuove utenze per il nuovo alloggio.
7. Quando il trasferimento determini il cambio di domicilio, debitamente documentato, al di fuori del territorio della Provincia della sede di lavoro originaria, l’azienda attribuirà al lavoratore, a partire dall’effettivo trasloco nella nuova abitazione, una indennità mensile per contribuire alle spese per la stessa abitazione, per un periodo massimo di 12 mesi, di importo non superiore ad € 350,00.
Ove il trasferimento venga disposto per una sede collocata in una Regione diversa da quella di origine l’importo massimo di cui al precedente comma viene raddoppiato o triplicato secondo quanto definito al precedente punto 2. In alternativa, al lavoratore trasferito che acquisti un alloggio nella località in cui si trova la nuova sede di lavoro, saranno attribuiti gli stessi contributi di cui al presente punto 7, calcolati con i criteri di cui al comma precedente, per un importo corrispondente ad un periodo di 18 mesi, da erogare in un’unica soluzione.
In tal caso il lavoratore dovrà presentare all’azienda specifica richiesta entro 12 mesi dal trasferimento e documentare l’acquisto entro 30 giorni dal ricevimento del contributo aziendale, con le modalità stabilite dall’azienda.
8. Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dall’azienda, in applicazione dell’art. 40 (Trasferimenti individuali) del presente CCNL, i lavoratori trasferiti hanno diritto di priorità, per un periodo di 3 anni dalla data del trasferimento, nella richiesta di anticipazione del TFR ai fini dell’acquisto della casa di abitazione nelle zone limitrofe alla nuova sede di lavoro, entro i limiti quantitativi previsti dalla legge.
9. I trattamenti di cui al presente articolo non competono ai lavoratori che vengano trasferiti a domanda, ai quali verranno accordati soltanto due giorni di permesso retribuito per effettuare il trasloco con la retribuzione di cui al precedente punto 5 ove il lavoratore si trasferisca con la famiglia.
10. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo, attribuiti al lavoratore trasferito, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.
ART. 74
REPERIBILITA’ E DISPONIBILITA’
1. Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non altrimenti prevedibili.
2. Per le peculiari necessità del servizio ferroviario, la reperibilità è prevista per i lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture.
Ulteriori specifici settori di attività interessati all’istituto della reperibilità potranno essere individuati previa intesa tra le parti a livello aziendale.
3. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall’azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell’art. 51 (Doveri del personale) del presente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 15 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno trimestrale.
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall’azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al precedente comma, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
L’obbligo della reperibilità, di cui al precedente comma, consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all’azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto 9. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un’articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
4. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione dell’azienda, in relazione a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità. Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
La durata dell’intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, nell’ambito di quanto previsto al successivo punto 9, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi.
5. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell’impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l’effettuazione delle prestazioni. A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o nell’intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è considerato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o nell’intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie ed in tal senso assoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all’art. 23 (Lavoro straordinario) del presente CCNL.
6. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti trattamenti retributivi specifici:
6.1 Compenso per reperibilità
Per ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di reperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:
a) se si tratta di giornate lavorative ------ € 13,50
b) se si tratta di giornate solari libere dal servizio ----- € 31,00
L’individuazione dei compensi per le giornate lavorative o libere dal servizio è stabilita in base al turno programmato di reperibilità. Per i soli giorni del 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25 dicembre il compenso per reperibilità viene elevato a € 57,00.
6.2 Indennità di chiamata
Al lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità di cui al precedente punto 6.1, una indennità per ogni chiamata nella misura di € 19,00.
Tale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell’azienda. La misura dell’indennità di chiamata di cui al precedente comma è comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
6.3 Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL ovvero, a richiesta scritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l’intervento in reperibilità, con corrispondenti periodi di recupero. In tale ultimo caso, al lavoratore verrà comunque corrisposta la eventuale differenza tra le maggiorazioni orarie per lavoro straordinario, ove l’intervento non sia stato effettuato durante il periodo feriale diurno.
Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o da recuperare viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l’ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento e l’ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di riunione o di intervento.
7. Le aziende, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 4, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro.
In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari a € 32,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno retribuite con le stesse modalità previste per il lavoratore reperibile al precedente punto 6.3. Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.
8. Nel caso le aziende autorizzino il lavoratore all’uso dell’automezzo privato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell’intervento, lo stesso sarà coperto da apposita polizza “kasko” stipulata dalle aziende stesse, le quali provvederanno a garantire anche le eventuali franchigie.
In tal caso, al lavoratore saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
9. Fermi restando i criteri ed i compensi sopra definiti, le modalità applicative dell’istituto, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto da utilizzare, ai rimborsi ed alle condizioni di intervento, verranno definite tra le parti a livello aziendale.
ART. 75
INDENNITA’ DI MANEGGIO DENARO
1. Ai lavoratori utilizzati in impianti di vendita diretta (viaggiatori e merci) o addetti agli Uffici Cassa Valori ed al maneggio di valuta estera, con responsabilità diretta per eventuali ammanchi, compete una indennità giornaliera pari a € 2,00.
2. Ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori viene riconosciuta, invece, una percentuale non inferiore al 25% dell’importo delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 5% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale.
ART. 76
INDENNITA’ DI TURNO
1. Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate:
a) turni avvicendati nelle 24 ore ----- € 1,70
(di cui alla lettera a del punto 1.6 dell’art. 22 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
b) turni non cadenzati nelle 24 ore ----- € 1,90
(di cui alla lettera b del punto 1.6 dell’art. 22 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
c) turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) ----- € 0,85
(di cui alla lettera c del punto 1.6 dell’art. 22 “Orario di lavoro” del presente CCNL)
2. L’indennità di cui al precedente punto 1 non è corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 36 (Permessi) del presente CCNL.
ART. 77
INDENNITA’ PER LAVORAZIONI IN CONDIZIO-NI DISAGIATE
1. Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive o tossiche
1.1 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l’uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l’insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
• operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l’uso di sostanze nocive o tossiche;
• interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l’uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dell’insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 10,33.
1.2 Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,29.
1.3 Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività di decoibentazione dell’amianto in appositi ambienti all’uopo attrezzati e protetti denominati di “tipo A”, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attività, una indennità giornaliera pari a € 20,66. I lavoratori possono essere utilizzati in tale attività per non più di 5 giorni consecutivi e fino ad un massimo di dieci giorni nell’arco di quattro mesi.
1.4 Il trattamento di cui al precedente punto 1.3 è esteso anche al personale che collauda le operazioni di bonifica e decoibentazione presso le officine delle aziende medesime o presso le industrie private incaricate dell’attività.
1.5 Ai lavoratori che svolgono saltuariamente attività in luoghi con presenza di amianto, denominati ambienti di “tipo S”, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva utilizzazione in tale attività, una indennità giornaliera pari a € 5,16.
1.6 Ai lavoratori del settore sanitario individuati con i criteri previsti dal D.P.R. 270/1987 e dalla L. n. 460/1988 addetti ad apparecchiature radiologiche è corrisposta una indennità giornaliera di € 4,80.
1.7 Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra loro.
2. Indennità per lavori in galleria o sottosuolo
2.1 Ai lavoratori che per almeno due ore nell’arco della prestazione giornaliera svolgano il servizio in gallerie di lunghezza superiore a 300 m. spetta una indennità giornaliera pari a € 1,50.
2.2 Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda e sulla base delle caratteristiche definite dagli organi tecnico-sanitari competenti, spetta una indennità giornaliera pari a € 0,75.
ART. 78
- INDENNITA’ DIVERSE A-
1. Nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui al punto 1.2 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità settimanale, correlata alla durata del periodo di flessibilità, per ciascuna delle settimane nelle quali, nei termini indicati al punto 1.2 sopracitato, si supera l’orario di lavoro settimanale definito contrattualmente, nelle misure di seguito indicate:
a) nel caso di periodi di flessibilità di cui al 3° comma del punto 1.2 dell’art. 22:
a.1) con superamento dell’orario settimanale fino a 3 ore: € 18,00 a.2) con superamento dell’orario settimanale per oltre 3 ore e fino a 6 ore: € 36,00
b) nel caso di periodi di flessibilità di cui al 1° comma del punto 1.2 dell’art. 22:
b.1) con superamento dell’orario settimanale fino a 3 ore: € 22,00
b.2) con superamento dell’orario settimanale per oltre 3 ore e fino a 6 ore: € 43,00
Le indennità di cui sopra vengono ridotte di 1/5 per ogni giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, ovvero di 1/6 qualora la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 6 giorni, non considerando, a tali fini, le assenze di durata inferiore all’intera giornata lavorativa.
2. Nei casi di ripartizione concordata dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00. Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni.
3. Ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui al punto 1.7 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL con orario spezzato è corrisposta, per prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore, una indennità giornaliera nelle misure di seguito indicate:
a) per i lavoratori dei livelli professionali A, B, C, D: € 17,00
b) per i lavoratori dei livelli professionali E, F, G, H: € 11,35
L’indennità di cui al presente punto 3 non viene corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia, nelle giornate di assenza facoltativa retribuita e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. 36 (Permessi) del presente CCNL.
4. Per le ulteriori flessibilità dell’orario di lavoro concordate tra le parti a livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le indennità di seguito indicate per ciascuno dei servizi programmati ed effettuati in regime di flessibilità concordata:
4.1 per la flessibilità di cui al punto 2.6.1 del ripetuto art. 22, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 12,00;
4.2 per le flessibilità di cui ai punti 2.6.3, 2.6.4, 2.8.2, 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3 dell’art. 22, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a:
a) € 8,00 per i servizi collocati nella fascia oraria 5.00 - 24.00;
b) € 10,00 per i servizi interessanti le fasce orarie 0.01 - 1.00 e 4.00 - 4.59;
4.3 per la flessibilità di cui al punto 2.7.1 dell’art. 22, ai lavoratori è corrisposta una indennità pari a € 12,00;
4.4 nei casi di cumulo delle flessibilità di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità complessiva pari a € 16,00;
4.5 nel caso di servizi in regime di flessibilità concordata programmati e non effettuati dall’azienda, al lavoratore verrà comunque corrisposta la prevista indennità e il lavoratore resta a disposizione dell’azienda per un altro servizio.
Nel caso di reimpiego, al lavoratore verrà corrisposta l’indennità di maggior valore tra quella prevista per il servizio originariamente programmato e quella eventualmente spettante per il nuovo servizio. Nel caso il lavoratore non venga reimpiegato e, per effetto del servizio originariamente programmato, si fosse verificato il cumulo delle flessibilità di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, al lavoratore verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 4.4, l’indennità di importo maggiore tra quelle indicate ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 corrispondenti al servizio non effettuato.
4.6 Le indennità di cui al presente punto 4 non vengono corrisposte in caso di assenza a qualsiasi titolo.
ART. 79
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A-
1. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge 29.5.1982, n. 297; il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del trattamento maturato.
2. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 del codice civile, sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:
- Minimo contrattuale, di cui al punto 4, assegni ad personam pensionabili di cui al punto 5 ed E.D.R. di cui al punto 6 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL;
- Aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 64 del presente CCNL;
- Tredicesima e quattordicesima mensilità, di cui all’art. 65 del presente CCNL;
- Indennità di funzione, di cui all’art. 66 del presente CCNL;
- Salario professionale, di cui all’art. 67 del presente CCNL;
- Indennità per lavoro notturno, di cui all’art. 70 del presente CCNL;
- Indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all’art. 71 del presente CCNL,
- Compenso per reperibilità, di cui al punto 6.1 dell’art. 74 del presente CCNL;
- Indennità per maneggio denaro, di cui all’art. 75 del presente CCNL;
- Indennità di turno, di cui all’art. 76 del presente CCNL;
- Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, di cui all’art. 77 del presente CCNL;
- Indennità di cui al punto 3 dell’art. 78 del presente CCNL.
3. Le aziende concederanno ai lavoratori anticipazioni del TFR con le modalità definite tra le parti a livello aziendale, in applicazione della legislazione vigente in materia.
4. Le assenze non retribuite non danno titolo alla maturazione del TFR. Per le assenze retribuite di cui al presente CCNL, la retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR è quella indicata al precedente punto 2 ove corrisposta.
5. In relazione a quanto previsto al 3° comma dell’art. 49 (Fondo pensione complementare) del presente CCNL, le parti individueranno a livello aziendale la quota del TFR accantonato da destinare alla pensione integrativa.
Allegato
.Una tantum
Ai lavoratori in forza nelle aziende che adotteranno il presente CCNL alla data di stipula del medesimo, a copertura del periodo 1° gennaio 2003 - 31 agosto 2003, viene riconosciuto un importo pro-capite una tantum, nelle misure di seguito indicate:
Liv/Parametro Importo “una tantum”
A ------ 712,50
B ------ 612,50
C ------ 587,50
D1 ------ 575,00
D2 ------ 550,00
E ------ 529,17
F1 ------ 520,83
F2 ------ 495,83
G1 ------ 487,50
G2 ------ 462,50
H ------ 416,67
Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge. Detti importi saranno corrisposti con la retribuzione del mese di agosto 2003 in proporzione ai mesi di servizio prestati o da prestare nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Protocollo 23 luglio 1993
sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
1) Politica dei redditi e dell’occupazione
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese. In particolare il Governo, d’intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese: a) all’ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi; b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla stabilità valutaria. L’attuale fase d’inserimento nell’Unione Europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all’ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell’efficienza e della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internazionale, e della pubblica amministrazione. Una politica dei redditi così definita, unitamente all’azione di riduzione dell’inflazione, consente di mantenere l’obiettivo della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici. Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d’Europa. Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell’esito del confronto nell’esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità. - Sessione di maggio-giugno Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio. La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d’inflazione programmati, sulla crescita del Pil e sull’occupazione.
- Sessione di settembre Nell’ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell’ambito dell’autonomo esercizio delle rispettive responsabilità. - Impegni delle parti A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti. I titolari d’impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi. Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione. Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata. Nell’ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi ed i tempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo nell’ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie ad una maggiore apertura al mercato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi. Si ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per l’accertamento delle reali dinamiche dell’intero processo di formazione dei prezzi. È perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore. - Rapporto annuale sull’occupazione Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale sull’occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull’occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei comportamenti dei soggetti privati. Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l’occupazione femminile così come previsto dalla Legge n. 125/91: a) la programmazione e, quando necessaria, l’accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali; b) la programmazione coordinata del Fondo per l’occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per l’occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all’attivazione di nuove iniziative produttive economicamente valide; c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d’intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in Cigs o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l’efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi preposti; d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell’utilizzo dei fondi comunitari, d’intesa con le Regioni. 2) Assetti contrattuali 1 - Gli assetti contrattuali prevedono: - un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori. 2 - Il C.C.N.L. ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune. Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonché dall’andamento delle retribuzioni. 3 - La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all’intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. L’accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle pari opportunità. 4 - Il CCNL di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali. Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’“indennità di vacanza contrattuale”. 5 - Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove necessario, gli eventuali correttivi. - Indennità di vacanza contrattuale Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. - Rappresentanze sindacali Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue: a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra CGIL - CISL - UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1 marzo 1991. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti; b) il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti; c) la comunicazione all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali; d) le imprese, secondo modalità previste nei CCNL, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette rappresentanze sindacali unitarie, come, in particolare, l’elenco dei dipendenti e gli spazi per l’effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio; e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del CCNL è riconosciuta alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo CCNL, secondo le modalità determinate dal CCNL; f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l’altro, ad una generalizzazione dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l’efficacia erga omnes nei settori produttivi dove essa appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende.
Note Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi validi per ogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione resta fermo il D.L. n. 29/1993. CGIL-CISL-UIL e CNA CASA e CLAAI dichiarano che per quanto riguarda la struttura contrattuale e retributiva l’Accordo interconfederale 3 agosto/ 13/12/1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane per il comparto dell’artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta salva la clausola di armonizzazione prevista dall’Accordo interconfederale stesso nella norma transitoria. 3) Politiche del lavoro Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi europei. Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida di seguito indicate. Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del lavoro operata con la legge n. 223/91, integrandola con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per gli invalidi già in discussione in Parlamento. - Gestione delle crisi occupazionali a) revisione della normativa della Cassa Integrazione per crisi aziendale onde renderla più funzionale al governo delle eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione dell’intervento, prevedendo un termine massimo di 40 giorni. Nell’ambito dei limiti finanziari annuali stabiliti dal CIPI, il Ministro del lavoro gestisce l’intervento con l’ausilio degli organi collegiali, periferici e centrali, di governo del mercato del lavoro. L’intervento della Cigs per crisi può essere richiesto dall’impresa anche durante le procedure iniziate ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223/91 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell’obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi periferici del Ministero del Lavoro, ed in particolare delle Agenzie per l’Impiego, della Regione, delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse costituiti; b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso l’utilizzazione delle competenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre risorse di cui essi dispongono; c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40%, per consentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista generale, per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del reddito e le esigenze di razionale governo del mercato del lavoro, sia, in particolare, con riferimento ai settori che non ricadono nel campo di applicazione della Cigs nonché alle forme di lavoro discontinuo e stagionale; d) adozione di misure legislative che fino al 31/12/1995 consentano alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientrano nel campo di applicazione della Cigo, di usufruire di quest’ultimo trattamento in termini più ampi degli attuali. Modificazione della disciplina della Cigo, prevedendo che nel computo della durata del predetto trattamento il periodo settimanale venga determinato con riferimento ad un monte ore correlato al numero di dipendenti occupati nell’impresa; e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel settore di servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese, del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori sociali, al fine dell’approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore terziario. Si prevede pertanto la istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal Ministero del Lavoro, con le parti sociali del settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari provvedimenti di legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato. - Occupazione giovanile e formazione a) il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante l’intervento degli enti bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei risultati. I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione all’ampliamento dell’obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età; b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione del limite di età a 32 anni, ed individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di modularne l’intervento formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze. Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento ed una migliore programmazione degli impegni formativi. Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che richiedano solamente un’integrazione formativa, il contratto di formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale ed anti-infortunistica) e da un’acquisizione formativa derivante dalla esperienza lavorativa e dall’affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato. Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro presso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione- lavoro stipulati precedentemente. Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la classificazione Cee delle qualifiche, e che potrà consistere, per le qualifiche medio-alte, in un’apposita certificazione. Le Regioni dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella riforma della legge n. 845/1978. - Riattivazione del mercato del lavoro a) nell’ambito delle iniziative previste nella sezione “politica dei redditi e dell’occupazione”, oltre ai programmi di interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare l’insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla legge n. 488/92, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con la collaborazione delle Agenzie per l’impiego e delle Regioni. Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore devolute alla formazione; b) saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomo-donna che considerino l’occupazione femminile come una priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125 e n. 215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro; c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si procederà ad una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del nostro Paese e sostenendone l’ulteriore sviluppo, nella tutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incremento della competitività delle imprese; d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee ad evitare che il predetto istituto possa rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili. In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi dell’azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda utilizzatrice. La disciplina deve prevedere: - che l’impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione pubblica; - che i trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese siano disciplinati da contratti collettivi; - che si agevoli la continuità del rapporto con l’impresa fornitrice; - che quest’ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile; - che il lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso l’impresa utilizzatrice, ad un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest’ultima. Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto collettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza dello stesso, sarà emanata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentite le parti sociali. Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti, promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto; e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi promossi o autorizzati dalle Agenzie per l’impiego, possono essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione. Il Ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una riforma delle Agenzie per l’impiego mirata a consentire ad esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque l’ipotesi dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse; f) il Ministro del Lavoro si impegna a predisporre attraverso il confronto con le parti sociali, una riforma degli strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l’occupazione ed un uso più efficiente e razionale delle risorse pubbliche; g) il Ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l’assetto organizzativo degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro perché questi possano adempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il massimo di sinergie con la Regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perché ne risulti un rafforzamento della funzione ispettiva. 4) Sostegno al sistema produttivo 1. Ricerca ed innovazione tecnologica Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le economie dei paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la competitività dei sistemi economico-industriali dell’Italia e dell’Europa. Negli anni '90 scienza e tecnologia dovranno assumere, più che nel passato, un ruolo primario. Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica ed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo della capacità competitiva dinamica dell’industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca scientifica e tecnologica, il Paese deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro. Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell’effettivo progresso scientifico/tecnologico per l’industria che nasce prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente dotate di uomini e mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori. È in particolare nell’organizzazione strutturata dell’attività di ricerca che si alimentano le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze, che si moltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell’indagine e della sperimentazione. Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l’obiettivo dell’innovazione tecnologica nelle attività di servizio, commerciali e agricole. L’efficienza e l’evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a quello del trasporto a quello dei servizi di telecomunicazione e di informatica) sono condizione essenziale per la concorrenzialità delle imprese in ogni settore di attività. E d’altra parte, la modernizzazione dell’agricoltura, oltre a preservare importanti quote del reddito nazionale e contenere il deficit della bilancia commerciale, costituisce, se raccordata alla ricerca scientifica, il mezzo privilegiato di una effettiva politica di difesa del territorio e di tutela dell’equilibrio ambientale fondata sulla continuità della presenza e dell’attività delle comunità rurali. L’attuale sistema della ricerca e dell’innovazione è inadeguato a questi fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di risorse, strumenti e “capitale umano” di entità e qualità appropriata ad un sistema innovativo, moderno finalizzato e orientato dal mercato. Interventi miranti a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento, adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione di nuove strutture di adeguata dimensione nonché ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato. Tutto ciò nelle tre direzioni: a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricerca pubbliche quali l’Università, il CNR, l’ENEA, anche in direzione di una migliore finalizzazione delle loro attività; b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese; c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi aziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegno ed amministrazione siano chiamati soggetti privati e pubblici in forme costitutive diverse. Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della creazione di adeguati margini nei conti economici delle imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca. Per supportare un’infrastruttura scientifica e tecnologica che sostenga un sistema di ricerca ed innovazione si richiede: a) la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennale della ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 168 del 1989, al fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per il coordinamento delle risorse, dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative di raccordo tra politica nazionale e comunitaria. La presentazione di tale piano sarà preceduta da una consultazione con le parti sociali; b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all’attività di ricerca e all’innovazione, concentrando gli interventi nelle aree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiando le intese e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzando l’azione sul sistema delle piccole e medie imprese e sui loro consorzi. A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento, riorientamento e, ove necessario, di riforma della legislazione esistente. In particolare, il rifinanziamento è necessario per le leggi nn. 46/82 e 346/88 per la ricerca applicata, per le nuove finalità dell’intervento ordinario nelle aree depresse del Paese, per la legge n. 317/91; c) l’introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento legislativo, di nuove misure automatiche di carattere fiscale e contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spese finalizzate all’attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di specifici soggetti operanti nel campo della ricerca; d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alle imprese, con l’obiettivo di accelerare i meccanismi di valutazione dei progetti e di erogazione dei fondi; e) l’attivazione ed il potenziamento di “luoghi” di insediamento organico di iniziative di ricerca, quali i parchi scientifici e tecnologici, con la finalità, tra l’altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla ricerca settoriale interessante le problematiche specifiche dell’economia del territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziative imprenditoriali private. Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione che esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progetti rivolti alla innovazione tecnologica nei settori di interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela dell’ambiente le reti locali ed i sistemi di mobilità. Per il reperimento delle risorse necessarie potrà essere utilizzato lo strumento degli accordi di programma previsto dall’art. 3 comma 3 della legge n. 168/89 con specifici finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrere capitali privati; f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamente inoperante, attraverso la creazione di appositi canali e l’utilizzo di specifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio su iniziative e progetti nel settore della ricerca e dell’innovazione. Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzione di nuovi intermediari finanziari rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi, fondi d’investimento, venture capital, previdenza complementare); g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali far convergere la collaborazione delle università. Un più stretto rapporto tra mondo dell’impresa e mondo dell’università potrà inoltre rilanciare, anche attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politica di qualificazione e formazione delle “risorse umane”, in grado di creare nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenze delle attività produttive, possano generare una fertilizzazione tra innovazione e prodotti, ponendo una particolare attenzione anche ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese; h) l’attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle tecnologie a beneficio delle piccole medie imprese e dei loro consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici, per i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, anche attraverso la rivitalizzazione delle stazioni sperimentali; i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino dell’apparato industriale pubblico, del patrimonio di ricerca ed innovazione presente al suo interno; l) l’attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente standardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodotti nonché volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamente avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamento sistematico con l’attività delle strutture di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, ed estensibile ai settori della sanità e del trasporto locale. Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i livelli su cui si attestano i paesi più industrializzati, 2,5 - 2,9% del Pil. Il tendenziale recupero di tale differenza è condizione essenziale perché la ricerca e l’innovazione tecnologica svolgano un ruolo primario per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare necessario perseguire nel prossimo triennio l’obiettivo di una spesa complessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzato con le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da un’accresciuta capacità di autofinanziamento delle imprese, da una maggiore raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento nel capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrà necessariamente registrarsi l’avvio di un crescente impegno delle autonomie regionali e locali nell’ambito delle risorse proprie. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente svolto un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le parti sociali per una verifica dell’evoluzione delle politiche e delle azioni sopra descritte nonché dell’efficacia degli strumenti a tali fini predisposti. 2. Istruzione e formazione professionale Le parti condividono l’obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione dell’istruzione e dei sistemi informativi, finalizzati all’arricchimento delle competenze di base e professionali e al miglioramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi. Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall’altro una evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali per la realizzazione della formazione per l’inserimento, della riqualificazione professionale, della formazione continua. Risorse pubbliche e private dovranno contribuire a questo scopo. Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra: a) un raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione ed il mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono definiti gli orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema formativo; b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestione integrata del sistema; c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale, presso il Ministero del Lavoro con i rappresentanti dei Ministeri suindicati, del Ministero dell’Industria, delle Regioni e delle parti sociali; d) prontamente realizzare l’adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della Legge quadro n. 845/78, secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell’apporto che può essere fornito dal sistema scolastico: - rilievo dell’orientamento professionale come fattore essenziale; - definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede comunitaria; - ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del Lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazione della offerta formativa coerentemente con le priorità individuate nel territorio). In questo ambito, alla Conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative; - ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali; - specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato; - sistema gestionale pluralistico e flessibile; - avvio della formazione continua; e) elevare l’età dell’obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa legislativa che, fra l’altro, valorizzi gli apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di formazione professionale; per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica, individuando tra l’altro in tale attività uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse collettivo; f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell’ottica della costruzione di un sistema per il 2000, integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età; g) valorizzare l’autonomia degli istituti scolastici ed universitari e delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare e migliorare l’offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea, con particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle nuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a tali percorsi formativi; h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (L. 845/78) alla formazione continua, al di là di quanto previsto nel DL n. 57/93, privilegiando tale asse di intervento nella futura riforma a livello comunitario del Fondo Sociale Europeo; i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione ed aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma suindicate. 3. Finanza per le imprese ed internazionalizzazione Per il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello europeo e per l’effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli comunitari, occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del trattamento fiscale delle attività economiche e delle attività finanziarie. Si tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in armonia con gli obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio pubblico per superare le numerose distorsioni del sistema attuale e rendere più equilibrate le condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese. L’esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed imprese, anche ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di provvista. Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore statale al sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanza d’impresa, attraverso la predisposizione di procedure, anche con eventuali possibili forme di compensazione, che impediscano il ripetersi dei ritardi. A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondi chiusi ed i fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali, vanno favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria, va infine sviluppata una politica delle garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie. Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di “venture capital” anche attraverso l’uso della n. 317/91. Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse agli stessi dal recepimento della II direttiva sulle banche, va facilitata l’operatività nel campo dei finanziamenti a medio termine e di quelli miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua apertura alla concorrenza internazionale, in secondo luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoli che ritardano l’attuazione concreta della suddetta direttiva. Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali occorre definire strumenti più efficaci e moderni per la politica di promozione e per il sistema di assicurazione dei crediti all’export. Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestione di strumenti operativi che riducano il rischio finanziario quali il project financing ed il counter trade, anche promuovendo una più incisiva capacità di trading gestito da operatori nazionali. E’ necessario razionalizzare e rendere più trasparente l’intervento pubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medie imprese, facilitando l’accesso di tutti gli operatori alle informazioni ed aumentando le capacità istruttorie al fine di rendere più produttivo l’uso delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economici strategici e di politica estera definiti a livello di governo e in confronto con le imprese. Appare inoltre importante garantire un coerente coordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazione all’estero del sistema produttivo per offrire una più vasta e coordinata gamma di strumenti operativi. In questo quadro va riformata la SACE, aumentandone la capacità di valutazione dei progetti e del rischio paese. L’attività di copertura dei rischi di natura commerciale va nettamente separata da quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta collaborazione con le società assicurative private. 4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia si presentano differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, un processo di ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrio territoriale, rischia di produrre un aumento del divario tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto sull’intervento straordinario nel mezzogiorno, appare superata dai recenti provvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova strategia di intervento, orientata su di una politica regionale “ordinaria” più ampia, mirata a sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese. Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti comunitari che divengono parte integrante dell’azione per il sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la definizione delle modalità e dell’intensità degli interventi. Occorre, pertanto, giungere ad un’ottimizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai Fondi strutturali della Cee, assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in vista del programma 1994-1999. Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica diviene la sede centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza per ottimizzare l’azione di governo e per massimizzare l’efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questo modo sarà possibile dare maggiore trasparenza alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne una più rapida erogazione alle imprese. La creazione di un organo indipendente presso lo stesso Ministero del bilancio e della programmazione economica, quale l’Osservatorio delle politiche regionali, per verificare l’andamento e l’efficacia degli interventi nelle aree deboli rappresenta un’ulteriore iniziativa per garantire l’effettivo dispiegarsi della politica regionale. La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo, dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento della Pubblica Amministrazione. Per conseguire tale obiettivo va rilanciata l’azione di programmazione degli investimenti infrastrutturali, riqualificando la domanda pubblica come strumento di sostegno alle attività produttive. In particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti, energia e telecomunicazioni, nell’ambiente e nella riorganizzazione del settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dovrà assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e della spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutture di coordinamento, quale quella introdotta per la spesa di informatica nella pubblica amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesse per lo sviluppo produttivo e sociale. Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l’avvio di azioni di politica industriale volte alla reindustrializzazione delle aree in declino industriale ed alla promozione di nuove attività produttive. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite con maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alle agenzie ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di programma. La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione delle condizioni ambientali che consentano un recupero di competitività delle imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza sia sotto l’aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attività agroindustriali e di servizio ad esse collegate. Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace e piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di residui passivi per l’insorgere di problemi procedurali e di natura allocativa. In questa direzione si muovono i provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la riforma degli appalti che appare idonea a rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme. Inoltre, l’azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere distribuita in modo tale da poter favorire l’impiego aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle aree dove più grave è la crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento del capitale privato, nazionale ed internazionale, nel finanziamento della dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazione dei capitali investiti, attraverso l’utilizzo di apposite strutture di project financing. Tali strutture potrebbero interessare, in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche. In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra le amministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti sociali per definire le linee di intervento più appropriate atte a promuovere le condizioni di sviluppo delle aree individuate, anche attraverso una valida politica di infrastrutturazione con particolare riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività produttive. I criteri di tale politica devono, pertanto, essere: a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato in armonia con le scelte che verranno operate dalla Comunità Europea; b) l’individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale, interregionale e nazionale sulle grandi reti con l’obiettivo della riduzione dei costi del servizio e della sua qualificazione tecnologica; c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase transitoria di definizione del nuovo intervento regionale; d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale, con la realizzazione di accordi di programma Stato-Regioni ed attribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato); e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli interventi pubblici e all’erogazione dei pubblici servizi, ai fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività; f) la concentrazione nelle aree individuate dell’azione di qualificazione professionale del personale impiegato nelle realtà produttive a maggior specificazione tecnologica; g) la piena e completa attivazione della legge n. 317/91 al fine di promuovere lo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie imprese. Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuova politica regionale possono essere così individuati: a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle analoghe iniziative intraprese a livello nazionale, inizialmente limitate al settore sanitario ed in quello del trasporto locale; b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni regionali, al fine di concertare le scelte prioritarie per l’infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure relative ad atti di concessione ed autorizzazione; c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale (anche in conseguenza del decreto legislativo n. 29/93), che permettano una rapida approvazione ed attuazione degli interventi. In tale quadro è necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili, al fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già approvate. 5. Politica delle tariffe Il protocollo del 31/7/1992 conteneva l’impegno del Governo a perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con l’obiettivo di riduzione dell’inflazione. Tale obiettivo è stato perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di mantenere l’obiettivo della riduzione dell’inflazione e, nel contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita e da definire, per il periodo 1993-94. Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico, quali il contenimento dell’inflazione, bensì deve anche essere utilizzata per lo sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici. La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del sistema delle imprese, unitamente all’avvio del processo di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l’esigenza di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti. A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività, raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento in grado di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro, appare altrettanto importante prevedere una graduale correzione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati i settori che non operano in regime di monopolio. Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno inoltre tutelare le esigenze dell’utenza, anche con riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello dei prezzi, definendo standard qualitativi determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori paesi industrializzati, su cui si eserciterà l’attività di regolazione. A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome che, in sostituzione dell’attività attualmente svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano, con una continua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli obiettivi sopra indicati. Dette autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire l’espressione delle esigenze dell’utenza. Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del price cap e dei contratti di programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti coerenti.
23 dicembre 1998
Patto 23 dicembre 1998 sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti.
A. Premessa. Obiettivi e contenuti del patto
1. Il Governo e le parti firmatarie - di fronte alla complessità ed alla rapidità delle trasformazioni in corso in tutte le modalità dei trasporti, anche a seguito dei processi di decentramento amministrativo, e nella consapevolezza che l’efficienza e la sicurezza del sistema dei trasporti incide sulla competitività del nostro paese nel contesto dell’Unione Europea - ritengono indispensabile accompagnare i processi in atto nei diversi comparti dei trasporti con un patto di alto profilo, che individui sedi di concertazione delle grandi scelte strategiche, strumenti per governare consensualmente gli effetti sociali delle trasformazioni, nuove e più adeguate regole nelle relazioni sindacali e negli assetti della contrattazione collettiva e forme di prevenzione e moderazione dei conflitti sindacali per garantire la continuità dei servizi pubblici e tutelare gli utenti. 2. Il patto vuole coinvolgere, nel modo più ampio e ai diversi livelli, tutte le forze e le istanze rappresentative del mondo dei trasporti interessate a contribuire al perseguimento degli obiettivi di innovazione, competitività, sicurezza e protezione sociale nel settore. Esso si rivolge pertanto, oltre che alle organizzazioni rappresentative nel mondo del lavoro, dipendente ed autonomo, alle imprese e le loro associazioni, nei diversi settori dei trasporti: nonchè agli operatori economici e ai cittadini che sono utenti del sistema dei trasporti. 3. Il patto comprende: - un protocollo tra il Governo, le Confederazioni dei datori di lavoro, le Confederazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive categorie nel quale vengono individuati gli strumenti e gli obiettivi generali della concertazione delle politiche di settore e del governo dei processi sociali determinati dalle trasformazioni del sistema dei trasporti; - un protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti tra le associazioni e le imprese dei trasporti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e un accordo sulle regole per l’esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli utenti. 4. I diversi atti formano parte integrante del Patto. Le parti che aderiscono al Patto e che rispettivamente li sottoscrivono condividono le finalità generali del Patto e in particolare l’obiettivo di governare i processi di trasformazione dei trasporti attraverso gli strumenti di concertazione, le sedi di confronto non conflittuale e le regole delle relazioni sindacali che vengono predisposte, intervenendo sulle cause dei conflitti, ed evitando l’adozione di azioni unilaterali, riducendo conseguentemente la necessità del ricorso allo sciopero come mezzo di risoluzione delle controversie e valorizzando il metodo della contrattazione collettiva. Aderiscono al Patto anche le associazioni rappresentative degli utenti, operatori economici e cittadini, del sistema dei trasporti che condividono le finalità generali del Patto.
B. Protocollo sugli strumenti e gli obiettivi generali delle politiche di concertazione
4. Sono strumenti e obiettivi generali delle politiche di concertazione: 4.1. Il Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica è sede stabile per un sistematico confronto fra le istituzioni e le parti sociali per la concertazione delle politiche del settore. Per l’avvio immediato, il Consiglio è istituito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Il Consiglio elaborerà la proposta del provvedimento di legge istitutivo da sottoporre al Governo. Le funzioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso sono definiti nel documento firmato contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto. 4.2. Ente di regolazione dei trasporti: le parti convengono sulla opportunità di affidare al CNTL il compito di individuare le soluzioni più adeguate per il settore e di formulare le relative proposte. 4.3. Per accompagnare i processi di riorganizzazione in corso nel settore Si rendono necessari specifici strumenti di politica del lavoro e di sostegno al reddito. A tal fine, anche alla luce delle determinazioni che verranno adottate in sede di attuazione della delega concessa al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ove necessario, si aprirà, ai livelli ritenuti opportuni, un confronto tra le parti sociali al fine di istituire Fondi con le finalità del comma 28 dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996. Sugli esiti del confronto, si svolgerà una verifica con il Governo. 4.4. Le parti convengono che i processi di apertura al mercato derivanti anche dalla applicazione di normative europee nonchè quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l’efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l’assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale. 4.5. La struttura della contrattazione collettiva nei trasporti risente, in alcuni settori, dei preesistenti regimi monopolistici e rischia di rivelarsi inadeguata, e di generare conflitti, di fronte ai processi di apertura al mercato, articolazione organizzativa, diversificazione dei centri di costo in atto. Le parti confederali e le loro articolazioni di categoria convengono di esaminare la situazione della contrattazione collettiva di categoria nel settore, in direzione di una semplificazione e nazionalizzazione del complesso sistema contrattuale del settore trasporti, anche con l’obiettivo di individuare le articolazioni funzionari e le aree complementari delle singole attività di trasporto onde ridefinire gli ambiti di applicazione dei contratti collettivi. Sugli esiti del confronto, che si avvierà immediatamente, si svolgerà una verifica con il Governo entro tre mesi. Le parti riconoscono che in ciascun settore o comparto dei trasporti si darà piena applicazione ai contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, confermati il 22 dicembre 1998. 4.6. Le Parti convengono di far evolvere i sistemi di relazioni sindacali verso modelli di tipo partecipativo con le modalità che saranno previste in sede di contrattazione collettiva, finalizzate a coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori sugli indirizzi strategici dell’impresa. Il Ministro dei trasporti e della navigazione sottoporrà al Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica un apposito provvedimento legislativo di sostegno per favorire la partecipazione azionaria dei dipendenti nelle imprese di trasporti.
C. Protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti
5. Il protocollo intende rinnovare profondamente le regole e i comportamenti nelle relazioni sindacali, sia a livello della contrattazione collettiva nazionale sia a livello di impresa. Nel quadro di riferimento più ampio che il Patto offre alle parti sociali è infatti possibile valorizzare la contrattazione collettiva come strumento di governo consensuale dei problemi del settore, incidere su taluni fattori ricorrenti di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a favore degli utenti. A tal fine le parti stipulanti i contratti collettivi del settore, sottoscrivendo il protocollo assumono reciproci impegni relativamente alle relazioni sindacali ai vari livelli. 5.1. Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione, autolimitazione che è impegnativa nell’ambito e per la durata del presente Patto. Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri: a) Costituisce condizione comunque necessaria per l’instaurazione e il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente Patto e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del 1990. Le imprese, e le loro organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente Patto e dagli accordi ex lege n. 146/1990. Le parti si impegnano a completare, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, la definizione di tutti gli accordi sulle prestazioni indispensabili. Entro il mese di febbraio 1999 si svolgerà una sessione di verifica con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. b) A livello nazionale le associazioni, oltre quanto previsto dai contratti vigenti, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi alle organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal Patto e dagli accordi ex lege n. 146/1990, e che abbiano una rappresentatività significativa nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, salvo che in sede nazionale non sia concordato un criterio diverso, la rappresentatività prevista a regime (5%) dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 396 del 1997, per l’ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata nei diversi ambiti contrattuali sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano svolte. Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente Patto. c) Alle altre organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, di cui alla lettera a) e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lettera b), sono riconosciute forme di relazioni sindacali secondo quanto sarà previsto nei contratti collettivi, senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalità e nella misura minima fissata nei singoli contratti. d) A livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle RSA o, se costituite, delle RSU. 5.2. I contratti collettivi dovranno prevedere procedure di raffreddamento ai vari livelli, vincolanti per entrambe le parti, che recepiscano le disposizioni degli accordi del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, confermati il 22 dicembre 1998, in materia di rinnovi dei contratti collettivi. 5.3. Nei casi di vertenze collettive attinenti l’applicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione. Le modalità delle procedure di conciliazione saranno definite dai contratti collettivi. Il ricorso alle procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali delle parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; è comunque assicurata la continuità del servizio. In ogni caso i contratti collettivi nazionali di lavoro rivederanno procedure in base alle quali dovranno essere esplicitate e pubblicizzare le richieste (piattaforme) che stanno alla base della vertenza nonché valutate le ragioni che rendono necessario il ricorso allo sciopero in rapporto ad altre forme di composizione. La possibilità di stabilire ulteriori forme di coinvolgimento delle parti ed eventualmente di consultazione dei lavoratori sarà verificata dalle parti in un gruppo di lavoro tecnico che riferirà al Ministro dei Trasporti e della Navigazione entro tre mesi. 5.4. I contratti collettivi potranno altresì prevedere l’introduzione, in via sperimentale, di forme di azione collettiva alternativa, adottabili dalle singole organizzazioni sindacali, che, pur risultando onerose per le imprese e per i lavoratori che aderiscono alla protesta, non incidano sulla funzionalità del servizio e non penalizzino gli utenti.
D. Accordo sulle regole per l’esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli utenti
6. In un quadro di relazioni sindacali più moderno e più stabile, fondato su regole certe e condivise, adeguato alle particolari caratteristiche del settore dei trasporti e alle condizioni nuove determinate dalle trasformazioni in atto si rendono possibili misure più avanzate per rendere più certo l’esercizio del diritto di sciopero e per realizzare una ulteriore salvaguardia degli utenti in caso di ricorso allo sciopero. A tal fine le Parti convengono che alle procedure di raffreddamento ricorreranno tutti i sottoscrittori il presente Patto e gli accordi sulle prestazioni minime indispensabili. Salvo che negli accordi sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del 1990 esistenti nei diversi settori o imprese non siano già previste regole corrispondenti, le regole seguenti integrano le misure di salvaguardia degli utenti di cui all’art. 2 della legge n. 146 del 1990 contenute negli accordi rispettivamente applicati, e saranno pertanto sottoposte alla Commissione di Garanzia ai fini della valutazione di idoneità. 6.1. Per evitare che lo stesso servizio pubblico subisca continue interruzioni per effetto di scioperi proclamati in successione da sigle sindacali diverse, le organizzazioni sindacali che aderiscono al Patto ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali. In ogni caso tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio di trasporto o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama (c.d. rarefazione oggettiva). Tuttavia, la regola precedente non si applica, fermo restando il periodo minimo di preavviso e le altre procedure quando lo sciopero è proclamato da più organizzazioni sindacali e queste rappresentino, in base ai criteri di misurazione richiamati al punto 5, nel loro insieme, la maggioranza dei dipendenti considerati rispetto al totale dei lavoratori cui si applica il contratto collettivo di riferimento. Fino alla costituzione delle RSU, ove previste, da effettuarsi entro il termine di cui al punto 5.1 b), che precede la maggioranza sarà computata con riferimento ai dipendenti iscritti. Il Governo individuerà le misure necessarie affinchè quanto previsto dal presente punto possa essere applicato alle categorie del pubblico impiego che prestano attività funzionari ai servizi di trasporto. 6.2. Al fine di potenziare la funzionalità dell’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero dei trasporti, ed al fine di evitare sovrapposizioni tra scioperi proclamati nello stesso settore o incidenti sul medesimo bacino di utenza, ogni organizzazione sindacale che intende proclamare uno sciopero è tenuta a rilevare presso l’Osservatorio la concomitanza di altre agitazioni ovvero a formalizzare la dichiarazione di sciopero, le modalità di svolgimento, le motivazioni della agitazione stessa. 6.3. Le parti convengono sull’esclusione di ogni uso strumentale della revoca degli scioperi proclamati (c.d. effetto annuncio). La revoca comunicata dopo il termine previsto per l’informazione agli utenti (non meno di tre giorni) è giustificata solo dal raggiungimento di un accordo. Il mancato avvio delle procedure di raffreddamento o la revoca tardiva ingiustificata, in quanto provocano un’alterazione del servizio pubblico a causa dell’“effetto annuncio”, vengono considerate come forme sleali di azione sindacale. L’impresa potrà adottare tutte le misure organizzative necessarie al più efficiente dimensionamento del servizio. Il comportamento delle parti viene segnalato alla Commissione di Garanzia per le valutazioni di competenza. 6.4. Nei mesi di maggio e novembre di ciascun anno il Governo promuoverà un’apposita sessione al fine di effettuare un esame delle vertenze e di definire, in accordo tra le parti, ferme restando le franchigie esistenti nei diversi settori, ulteriori periodi di franchigia in relazione a periodi di alta mobilità di passeggeri sui collegamenti locali, nazionali ed internazionali. 6.5. Le parti convengono di assicurare l’effettività e la trasparenza del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 146 del 1990, eliminando ogni discrezionalità da parte delle imprese. Le sanzioni saranno applicate non oltre i trenta giorni dalla valutazione della Commissione di Garanzia che definirà i relativi procedimenti nei termini previsti dalla legge n. 241 del 1990. Dell’applicazione i datori di lavoro daranno notizia alla Commissione di Garanzia e all’Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti. L’Inps trasmetterà trimestralmente alla Commissione di Garanzia e all’Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti i dati conoscitivi sulla devoluzione all’Inps dei contributi sindacali a norma della legge n. 146 del 1990. 7. 1 comportamenti ritenuti contrari agli obblighi assunti potranno essere segnalati da ciascuna delle parti firmatarie alla Commissione di garanzia di cui alla Legge n. 146 del 1990. Per le violazioni delle procedure previste dal presente Patto ai punti 5.2 e 5.3, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevederanno le fattispecie, le modalità e le misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla base dei principi di equità e di proporzionalità. 8. Le Parti convengono che entro il mese di dicembre del 1999, si procederà ad una verifica sull’applicazione del presente accordo anche al fine di verificare la funzionalità delle procedure individuate e l’efficacia delle stesse prevedendo gli eventuali correttivi necessari. In ogni caso, su richiesta di una delle parti, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, potrà convocare un’apposita sessione di verifica in caso in cui venga denunciata una grave violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo.
Legge 10 aprile 1991, n. 125
- Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
N.d.R.: Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 196/2000, indicate in carattere corsivo. (omissis)
Art. 1 - Finalità -
1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. 2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità; e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. 3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all’articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 2 - Attuazione di azioni positive, finanziamenti -
1. A partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c). 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito i, Comitato di cui all’articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione. 3. Abrogato. 4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio di cui al comma 1. 5. L’accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all’articolo 5. 6. Abrogato.
Art. 3 - Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale -
1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota è fissata nella misura del dieci per cento. 2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all’articolo 5. 3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.
Art. 4 - Azioni in giudizio -
1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977 n. 903 e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso. 2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa. 3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev’essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione. 4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell’articolo 69bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente. 5. Le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima. 6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione. 7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a 120 giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro. 8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. 9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, ordina all’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano. 10. Ferma restando l’azione di cui al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina all’autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. 11. L’inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale e comporta altresì la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all’articolo 9. 12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l’esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l’adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7. 13. Ferma restando l’azione ordinaria, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un’organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità. 14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione l’articolo 410 del codice di procedura civile.
Art. 5 - Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici -
1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici. 2. Fanno parte del Comitato: a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un sottosegretario di Stato con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali de lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali de datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro; f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l’impiego. 3. Partecipano inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro; b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del dipartimento della funzione pubblica; c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali per l’impiego, dei rapporti di lavoro, per l’osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza e assistenza sociale nonchè dell’ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. 4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. 5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti. 6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all’articolo 7, nonchè in ordine alle relative spese. 7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito dei suoi componenti. Art. 6 - Compiti del Comitato - 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; c) formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l’esito finale; e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l’entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione; h) può richiedere all’Ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale; i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; l) redige il rapporto di cui all’articolo 10.
Art. 7 - Collegio istruttorio e segreteria tecnica -
1. Per l’istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all’articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto: a) il vicepresidente del Comitato di cui all’articolo 5, che lo presiede; b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro; c) un dirigente superiore del ruolo dell’Ispettorato del lavoro; d) gli esperti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a); e) il consigliere di parità di cui all’articolo 8, comma 4. 2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all’articolo 5 possono essere elevati a due. 3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato. 4. Il Comitato e il Collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni nonchè di avvalersi di collaborazioni esterne : a) per l’effettuazione di studi e ricerche; b) per attività funzionali all’esercizio dei compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera d. Art. 8 - Abrogato. Art. 9 - Rapporto sulla situazione del personale - 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. 3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni definite, nell’ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l’Ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. (omissis) N.d.R.: L’articolo 2 - commi 3 e 6 - e l’articolo 8 sono stati abrogati dal D.Lgs. 196/2000.
Legge-9. dicembre 1977, n. 903
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.(omissis)
Art. 1 - 1. E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. 2. La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata: 1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza; 2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. 3. Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti. 4. Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva. 5. Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Art. 2 - 1. La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore. 2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.
Art. 3 - 1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. 2. Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
Art. 4 - 1. Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. 2. Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. 3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all’articolo 11 della legge stessa. Art. 5 - 1. E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza f#Legge 20 maggio 1970, n. 300ino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 6 - 1. Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell’articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, semprechè in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell’adozione o dello affidamento i sei anni di età, dell’astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. 2. Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all’articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonchè del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.
Art. 7 - 1. Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall’articolo 7 e dal secondo comma dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell’articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. 2. A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonchè, nel caso di cui al secondo comma dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino. 3. Nel caso di cui al primo comma dello articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenze delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Art.. 8- 1. Per i riposi di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dall’1 gennaio 1978, è dovuta dall’ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. 2. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore. 3. All’onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.
Art. 9 - 1. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.
Art. 10 - 1. Alla lettera b) dell’articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole “loro mogli e figli” sono sostituite con le parole “loro coniuge e figli”. Art. 11 - 1. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dello assicurato o del pensionato, al marito dell’assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello stato e di altri enti pubblici nonchè in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall’obbligo dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
Art. 12 - 1. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 - 1. L’ultimo comma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: “le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”.
Art. 14 - 1. Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.
Art. 15 - 1. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all’autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 2. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente. 3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. 4. L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dello articolo 650 del codice penale. 5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell’atto dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 16 - 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l’ammenda da l.200.000 a l.1.000.000. 2. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 5 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 3. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall’articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17 - 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con un’aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione. 2. Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18 - Abrogato.
Art. 19 - 1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge. 2. Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. 4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. 5. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. (omissis) N.d.R.: Gli articoli 3 comma 2, 5 commi 1 e 2 lettere a), b); gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 151/2001; l’articolo 5 è stato sostituito dall’art. 17 della Legge n. 25/1999; l’articolo 16 comma 2 è stato modificato dall’art. 26 comma 49 del D.Lgs. n. 758/1994; l’articolo 18 è stato abrogato dall’articolo 10 comma 3 del D.Lgs. 196/2000.
Decreto Legislativo 2 aprile 2002, n. 74 -
Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, n. 45/CE, relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto -
1. Il presente decreto legislativo è inteso a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. È istituito un Comitato aziendale europeo (di seguito denominato Cae) o una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall’articolo 5 e seguenti al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dal presente decreto. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorchè un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), comprenda una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2,comma 1, lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi di cui all’articolo 9.
4. Fatto salvo un campo di applicazione più ampio in virtù degli accordi di cui all’articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e la portata delle procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti per realizzare l’obiettivo indicato nel comma 1, riguardano, nel caso di un’impresa di dimensioni comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui all’articolo 2.
5. Il presente decreto non si applica al personale navigante della marina mercantile.
Art. 2 - Definizioni -
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “stabilimento”, l’unità produttiva; b) “impresa di dimensioni comunitarie”, un’impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri; c) “gruppo di imprese”, un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; d) “gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”, un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri; 2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi; 3) almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
e) “rappresentanti dei lavoratori”, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti; f) “direzione centrale”, la direzione centrale dell’impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell’impresa controllante, o il dirigente cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell’articolo 4 le relative attribuzioni e competenze; g) “informazione e consultazione”, la fornitura di dati, elementi, notizie, nonchè lo scambio di opinioni e la instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato; h) “comitato aziendale europeo”, il comitato istituito conformemente all’articolo 1, comma 2, all’articolo 9, comma 6, o alle disposizioni dell’articolo 16, e costituito da dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori; i) “delegazione speciale di negoziazione”, la delegazione istituita conformemente all’articolo 5, per negoziare con la direzione centrale l’istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l’informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 1, comma 2. 2. Ai fini del presente decreto i limiti prescritti per i dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all’attività svolta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio. Art. 3 - Definizione di impresa controllante - 1. Ai soli fini del presente decreto si intende per “impresa controllante” un’impresa che può esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa denominata “impresa controllata”. 2. Si presume la possibilità di esercitare un’influenza dominante, salvo prova contraria, se un’impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un’altra impresa alternativamente:
a) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione; b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell’impresa; c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa.
3. Quando due o più imprese del gruppo soddisfano uno o più dei criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c).
4. Ai fini dell’applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell’impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonchè delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell’impresa controllante o di un’altra impresa controllata.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un’impresa non è considerata “impresa controllante” rispetto a un’altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:
a) quando un soggetto che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un’impresa, purchè non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purchè eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell’impresa nel suo complesso o delle sue attività, di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell’economia e delle finanze o da altre autorità competenti;
b) quando una società di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un’impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purchè i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell’impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per società di partecipazione finanziaria si intendono le società la cui attività prevalente consiste nell’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonchè nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.
6. La presunzione dell’esercizio dell’influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.
7. Nel caso in cui un’impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell’impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio è situata la direzione centrale dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori. Titolo II - Istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
Art. 4 - Responsabilità dell’istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori -
1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze, è responsabile della realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari all’istituzione del Cae ovvero di una procedura per l’informazione e la consultazione, previsti dall’articolo 1, comma 2, per l’impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Se la direzione centrale non è situata nel territorio di uno Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, espressamente designato dalla direzione stessa, assume la responsabilità di cui al comma 1. In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità di cui al comma 1 ricade sulla direzione dello stabilimento o dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
3. Ai fini del presente decreto il rappresentante o i rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma 2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.
Art. 5 - Delegazione speciale di negoziazione
- 1. Per realizzare l’obiettivo indicato dall’articolo 1, comma 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l’istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l’informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese interessate.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anche disgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualora preventivamente designato, al dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell’impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
Art. 6 - Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione
- 1. Per realizzare l’obiettivo indicato dall’articolo 1, comma 1, è istituita una delegazione speciale di negoziazione.
2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa o del gruppo di imprese.
3. Ove in uno stabilimento o in un’impresa manchi una preesistente forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di cui all’articolo 4 le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti della delegazione.
4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.
Art. 7 - Costituzione della delegazione speciale di negoziazione
- 1. La delegazione speciale di negoziazione è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l’impresa o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limite minimo di tre e massimo di diciotto unità.
2. Ulteriori unità, nell’ambito del numero massimo di cui al comma 1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:
a) un seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell’impresa o del gruppo di imprese;
b) due seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell’impresa o del gruppo di imprese;
c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti negli Stati membri dell’impresa o del gruppo di imprese.
3. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e le direzioni locali sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 8 - Compiti della delegazione speciale di negoziazione -
1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo d’azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
2. Al fine di concludere un accordo in conformità all’articolo 9, la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
3. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta.
4. La delegazione speciale di negoziazione può decidere, con almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformità ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati già in corso.
5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta a stipulare l’accordo di cui all’articolo 9. Per effetto dell’adozione della decisione, le disposizioni dell’articolo 16 non sono più applicabili.
6. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di negoziazione può essere avanzata non prima di due anni dopo la decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine più breve con accordo tra le parti.
7. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio mandato e, comunque, in misura e termini non superiori a quanto disposto dall’articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo fra le parti.
8. Nel rispetto di quanto previsto al comma 7, la direzione centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso accordo fra le parti, la direzione centrale sosterrà le spese per un solo esperto.
Art. 9 - Contenuto dell’accordo
- 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell’informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall’articolo 1, comma 1.
2. Fatta salva l’autonomia delle parti, l’accordo previsto dal comma 1, stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell’impresa di dimensioni comunitarie interessati dall’accordo, secondo le definizioni di cui all’articolo 2;
b) la composizione del Cae, il numero dei membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandato;
c) le competenze e la procedura d’informazione e di consultazione del Cae;
d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivi comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;
f) la durata dell’accordo e la procedura per rinegoziarlo;
g) contenuto dell’informazione e della consultazione.
3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione possono decidere per iscritto di istituire una o più procedure per l’informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa al Cae. L’accordo deve stabilire secondo quali modalità i rappresentanti dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono loro comunicate. In particolare, queste informazioni riguardano questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori.
4. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti, tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alle prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16.
5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.
6. I componenti italiani del Cae o i titolari della procedura di informazione e consultazione sono designati per un terzo dalle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, e per due terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell’impresa ovvero del gruppo di imprese nell’ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).
7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese nei quali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, la direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e modalità di costituzione della delegazione speciale di negoziazione e del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione e consultazione, in conformità a quelli definiti rispettivamente all’articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.
Art. 10 - Prescrizioni accessorie
- 1. Al fine di assicurare la realizzazione dell’obiettivo indicato dall’articolo 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all’articolo 16, qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero qualora la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati in un periodo di sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero qualora, entro tre anni a decorrere da tale richiesta, le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista dall’articolo 8, comma 4.
Art. 11 - Informazioni riservate
- 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del Cae, gli esperti che eventualmente li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla direzione centrale o dal dirigente di cui all’articolo 4, comma 1. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall’articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.
2. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste, qualora l’oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonchè per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all’attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.
4. La commissione è composta da tre membri rispettivamente designati:
a) dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura di informazione e consultazione;
b) dalla direzione centrale;
c) dalle parti di comune accordo.
La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.
Art. 12 - Osservanza dei diritti e degli obblighi
- 1. La direzione centrale, o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e il Cae operano con spirito di collaborazione nell’osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
2. Il comma 1 si applica anche per la collaborazione tra la direzione centrale, o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, e i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
Art. 13 - Tutela -
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonchè i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri, dell’oggetto e del luogo delle riunioni, l’accordo di cui all’articolo 9 può prevedere ulteriori otto ore annuali.
Art. 14 - Rapporti con altre disposizioni particolari
- 1. Il presente decreto fa salve le norme di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonchè i diritti di informazione e consultazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordi vigenti.
Art. 15 - Accordi in vigore -
1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5, comma 1, che prevedano l’informazione e la consultazione transnazionali dei lavoratori e che siano applicabili all’insieme dei lavoratori dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti possono concordare di prorogarli.
3. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16.
Art. 16 - Prescrizioni accessorie
- 1. Qualora, entro tre anni dalla richiesta di cui all’articolo 5, non sia stato raggiunto l’accordo di cui all’articolo 9, e comunque nei casi previsti all’articolo 15, comma 3, nell’impresa o nel gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell’articolo 2 è istituito un Cae la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.
2. Le competenze del Cae si limitano, per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), all’informazione e alla consultazione sulle questioni che riguardano l’insieme dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo, situati in Stati membri diversi.
3. Il Cae è composto per l’Italia ai sensi dell’articolo 9, commi 6 e 7.
4. Nella composizione del Cae deve essere prevista una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione tramite l’assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori ad alta qualificazione dell’impresa o del gruppo di imprese.
5. Il Cae è composto da un minimo di tre ad un massimo di trenta membri. Qualora il Cae sia composto da almeno nove membri esso elegge al suo interno un comitato ristretto composto al massimo da tre membri. Esso adotta un regolamento interno.
6. Nell’elezione dei membri del Cae deve essere garantita, in primo luogo, la rappresentanza di una persona per Stato membro in cui l’impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o più stabilimenti, oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede l’impresa controllante o una o più imprese controllate; in secondo luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari proporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti, nell’impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.
7. La direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, sono informati della composizione del Cae su comunicazione delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 6, comma 2.
8. Il Cae ha diritto di riunirsi una volta all’anno con la direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, nei limiti di cui all’articolo 13, per essere informato o consultato, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all’evoluzione delle attività dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono informate.
9. La riunione verte, in particolare, sui seguenti aspetti: situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, produzione e vendite, situazione ed evoluzione probabile dell’occupazione, anche con riferimento alle pari opportunità, investimenti e cambiamenti fondamentali riguardanti l’organizzazione e l’introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi e conseguenti attività di formazione relative agli addetti interessati, trasferimenti di produzione, fusione, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi e licenziamenti collettivi.
10. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il Cae ha il diritto di esserne informato. Quest’ultimo ha diritto di riunirsi su sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, nell’ambito dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.
11. Alla riunione organizzata con il comitato ristretto hanno diritto di partecipare i membri del Cae eletti o designati dagli stabilimenti ovvero dalle imprese direttamente interessati dalle misure in questione. La riunione di informazione e di consultazione si effettua quanto prima rispetto all’attuazione delle misure di cui al comma 10, in base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, o dal dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, su cui può essere formulato un parere al termine della riunione o entro sette giorni.
12. Prima delle riunioni con la direzione centrale il Cae o il comitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 11, può riunirsi nei limiti di cui all’articolo 13, senza che la direzione interessata sia presente. 13. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 e del presente articolo, i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in mancanza di questi, l’insieme dei lavoratori, riguardo al genere e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione posta in atto conformemente al presente articolo.
14. Il Cae, o il comitato ristretto, può farsi assistere da esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti. Le riunioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate le prerogative della direzione centrale.
15. Le spese di funzionamento del Cae sono sostenute dalla direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri del Cae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai fini dell’adeguato svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico, salvo che non sia stato diversamente convenuto, le spese di organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, nonchè le spese di alloggio, vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Tali spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.
16. Quattro anni dopo la sua costituzione, il Cae delibera in merito all’opportunità di rinegoziare l’accordo di cui all’articolo 9 oppure di mantenere l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo.
Art. 17 - Sanzioni -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all’articolo 11 il direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all’articolo 11, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine all’obbligo del preposto alla direzione centrale o del dirigente di cui all’articolo 4, comma 1, di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell’accordo di cui all’articolo 9, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 11, è costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l’eventuale inadempienza e ordina l’adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all’ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.
Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
PARTE PRIMA - Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Modalità di costituzione e di funzionamento
1 - Ambito ed iniziativa per la costituzione -
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L’iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. In caso di oggettive difficoltà per l’esercizio dell’iniziativa entro il termine di cui sopra, l’iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2 - Composizione -
Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3 - Numero dei componenti -
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio -
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, L. n. 300/1970. c) diritto di affissione di cui all’art. 25, L. n. 300/1970.
5 - Compiti e funzioni -
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva.
6 - Durata e sostituzione nell’incarico -
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
7 - Decisioni -
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo. 8 - Clausola di salvaguardia - Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata. PARTE SECONDA - Disciplina della elezione della R.S.U. 1 - Modalità per indire le elezioni - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno. 2 - Quorum per la validità delle elezioni - Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva. 3 - Elettorato attivo e passivo - Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni. Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato. 4 - Presentazione delle liste - All’elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva; b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio. 5 - Commissione elettorale - Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato. 6 - Compiti della Commissione - La Commissione elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo; b) verificare la valida presentazione delle liste; c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale; d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
7 - Affissioni -
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8 - Scrutatori -
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l’inizio delle votazioni.
9 - Segretezza del voto -
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10 - Schede elettorali -
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11 - Preferenze -
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12 - Modalità della votazione -
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13 - Composizione del seggio elettorale -
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14 - Attrezzatura del seggio elettorale -
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15 - Riconoscimento degli elettori -
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16 - Compiti del Presidente -
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17 - Operazioni di scrutinio -
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18 - Attribuzione dei seggi -
Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti perseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall’art. 2, 1° comma, parte prima, del presente accordo. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.
19 - Ricorsi alla Commissione elettorale -
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.
20 - Comitato dei garanti -
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21 - Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U. -
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22 - Adempimenti della Direzione aziendale -
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23 - Clausola finale -
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi. (omissis)
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo I della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1
Libertà di opinione - I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2
Guardie giurate - Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E’ fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3
- Personale di vigilanza - I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati. Art. 4 - Impianti audiovisivi - E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Art. 5 - Accertamenti sanitari - Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Art. 6 - Visite personali di controllo - Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Art. 7 - Sanzioni disciplinari – (L. 300/1970) Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni - E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro. Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Art. 10 - Lavoratori studenti - I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma. Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali - Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Art. 12 - Istituti di patronato - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali. Art. 13 - Mansioni del lavoratore – (L. 300/1970) L’art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.” Titolo II della libertà sindacale Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale - Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Art. 15 - Atti discriminatori - E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa. Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori - E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. Art. 17 - Sindacati di comodo - E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro - Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore. Titolo III dell’attività sindacale Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. Art. 20 - Assemblea - I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. Art. 21 - Referendum - Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali - Il trasferimento dell’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri.
Art. 23
- Permessi retribuiti -
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Art. 24 - Permessi non retribuiti - I dirigenti sindacali aziendali di cui all’art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Art. 25 - Diritto di affissione - Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Art. 26 - Contributi sindacali - I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali - Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Titolo IV disposizioni varie e generali Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale - Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale. Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali - Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati. Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali - I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali - I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero. Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa. Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive - I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. Titolo V norme sul collocamento Art. 33 - Collocamento - La commissione per il collocamento, di cui all’art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all’art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’art. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge. Art. 34 - Richieste nominative di manodopera - A decorrere dal novantesimo giorno all’entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. Titolo VI disposizioni finali e penali Art. 35 - Campo di applicazione - Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. Art. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche - Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni. Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici - Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali. Art. 38 - Disposizioni penali - Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale. Art. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni - L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori. Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti - Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori. Art. 41 - Esenzioni fiscali - Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. (omissis)
(omissis)
Art. 79 - Permessi e licenze
- 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonchè dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonchè degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonchè delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonchè i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.
Art. 80 - Oneri per permessi retribuiti
- 1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell’ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 81 - Aspettative -
1. Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Legge-23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(omissis)
Art. 2 - Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo.
(omissis)
28. In attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l’INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all’anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
(omissis)
Decreto.. Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
- Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (omissis)
Art. 1 - Consigliere e consiglieri di parità
- 1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente. 2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Art. 2 - Procedura di nomina e durata del mandato
- 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le Commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
2. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonchè di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
3. Il relativo decreto di nomina, contenente il curriculum della persona nominata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di consigliere di parità. Si applica quanto previsto dal comma 3.
5. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai fini dell’eventuale rinnovo non si tiene conto dell’espletamento di funzioni di consigliere di parità ai sensi della normativa previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge osservandosi le modalità previste dal comma 3. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In sede di prima applicazione si procede alle nomine, conformemente ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e 4, entro il 31 dicembre 2000.
Art. 3 - Compiti e funzioni
- 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
e) promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
f) collaborazione con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della Commissione centrale per l’impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all’articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125; alla promozione e realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull’attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall’ufficio.
Art. 4 - Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità Relazione al Parlamento -
1. Al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, è istituita la rete nazionale dei consiglieri e delle consigliere di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità.
2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunità.
3. Per l’espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125, anche di esperte od esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispettivo campo di attività.
4. L’entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all’espletamento dei relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 3 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base del rapporto di cui al comma 5, nonchè delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno biennalmente, d’intesa con il Ministro per le pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.
Art. 5 - Sede e attrezzature -
1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessarie sono assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, predispone con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una convenzione quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonchè gli indirizzi generali per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Entro i successivi tre mesi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità ai contenuti della convenzione quadro, provvede alla stipula di altrettante convenzioni con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità.
Art. 6 - Permessi -
1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.
2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali verrà corrisposta un’indennità. La misura massima dei permessi e l’importo dell’indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.
3. L’onere per le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell’ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all’articolo 9. L’ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.
4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni ad un’indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2.
5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, nonchè di un’indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un’indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all’articolo 9, determinata tenendo conto dell’esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell’attività svolta. Ove la funzione di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperta da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un’indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2.
Art. 7 - Azioni positive - (omissis) (1)
5. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’articolo 47 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d, della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In sede di prima applicazione essi sono predisposti entro il 30 giugno 2001. In caso di mancato adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. In fase di prima attuazione, il programma obiettivo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal comma 2, è formulato per l’anno 2000 entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8 - (omissis) (1)
Art. 9 - Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità -
1. E’ istituito il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, ai compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, nonchè le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal presente decreto. È altresì destinato a finanziare le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonchè quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all’articolo 4 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 3, diversi da quelli relativi al personale. Le regioni e le provincie possono integrare le risorse provenienti dal Fondo con risorse proprie.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 30% è riservata all’Ufficio del Consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all’articolo 4;
b) la restante quota del 70% è destinata alle Regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla Commissione interministeriale di cui al comma 4.
3. La ripartizione delle risorse deve comunque essere effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonchè in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.
4. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La Commissione è composta dalla Consigliera o dal Consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all’interno della rete di cui all’articolo 4, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, da un rappresentante della Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposta all’amministrazione del Fondo per l’occupazione, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè da tre rappresentanti della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonchè all’approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all’articolo 4. L’attività della Commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l’occupazione.
Art. 10 - Disposizioni finali -
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le pari opportunità, in base alle indicazioni del Comitato di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1991, le procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i rapporti di cui agli articoli 3 comma 5, e 4 comma 5, sono presentati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2001 e il 31 marzo 2002. 3. Sono abrogati: gli articoli 2 commi 3 e 6, e 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e l’articolo 18 della legge 7 dicembre 1977, n. 903. 4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dal presente decreto con le modalità previste dai rispettivi statuti. Fino all’emanazione delle leggi regionali, le disposizioni del presente decreto trovano piena e immediata applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo l’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
(1) N.d.R.: Norme inserite nel testo coordinato della Legge n. 125/1991.
Decreto-Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
- Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces.
N.d.R.: Testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, indicate con il carattere corsivo normale per il testo degli articoli.
N.d.R.: La normativa attuativa della Direttiva 97/81/CE è stata ampiamente modificata e innovata dall’art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d.”Legge Biagi”)
(omissis)
Art. 1. - Definizioni - 1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per “tempo pieno” l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
d-bis) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);
e) per “lavoro supplementare” quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2 - Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale - 1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3, comma 7.
Art. 3. - Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche - 1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.
Art. 4. - Principio di non discriminazione - 1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Art. 5. - Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale - 1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 50 km dall’unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell’orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Art. 6 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale -1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
2. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 7 - Applicabilità nel settore agricolo - 1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Art. 8 - Sanzioni - 1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all’articolo 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio. 4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9 - Disciplina previdenziale - 1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: “Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2.”.
3. La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10 - Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11 - Abrogazioni - 1. Sono abrogati:
a) l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: “alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”, nonchè l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12 - Verifica - 1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (omissis)
N.d.R.: La normativa attuativa della Direttiva 97/81/CE è stata ampiamente modificata e innovata dall’art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d.”Legge Biagi”)
2118 del Codice Civile
Codice civile Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
[1] Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [1], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative [2], dagli usi o secondo equità [2121, 2122, 2244; disp. att. 98].
[2] In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
[3] La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2122].
Note:
1 Per le limitazioni al licenziamento di dipendenti da parte di datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti o più di quindici dipendenti, vedi rispettivamente la L. 15 luglio 1966, n. 604 e la L. 20 maggio 1970, n. 300; per il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, vedi la L. 9 gennaio 1963, n. 7; per il divieto di licenziamento delle lavoratrici-madri, vedi l' art. 2, L. 30 dicembre 1971, n. 1204. le leggi sono tutte visibili dall’indice fonti legislative
2 Le disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sensi del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro.
UNICE-CEEP-CES del 18.3.1999
Direttiva n. 70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso tra l’Unice, il Ceep e la Ces.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:
1. con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell’accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sono state inserite negli articoli 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità europea; 2. le parti sociali possono, a norma dell’articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione; 3. il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l’altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vitae di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale; 4. il Consiglio non h stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza, né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro; 5. le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per “incrementare l’intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività; 6. la risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibile di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza; 7. la Commissione, in base all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione comunitaria relativa alla flessibilità dell’orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori; 8. la Commissione, reputando a seguito di tale consultazione, che un’azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a norma dell’articolo, paragrafo 3 di detto accordo; 9. le organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell’impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 23 marzo 1998, che intendevano avviare il procedimento previsto dall’articolo 4 di detto accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione con lettera congiunta un periodo supplementare di tre mesi; la Commissione è venuta incontro a questa richiesta prorogando il periodo previsto per le trattative fino al 30 marzo 1999; 10. il 18 marzo 1999 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a norma dell’articolo4, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale; 11. il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 “relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell’Unione europea: contributo alla convergenza economica sociale dell’Unione”, ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere accordi, in quanto sono di norma più vicine alle realtà sociale e ai problemi sociali; 12. le parti contraenti, nel preambolo all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il6 giungo 1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità si simili accordi relativi ad altre forme di lavoro flessibile; 13. le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo determinato, pur dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l’esigenza di accordi analoghi per il lavoro temporaneo; 14. le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l’intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato; 15. l’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo quadro h costituito da una direttiva, ai sensi dell’articolo 249 del trattato: tale atto vincola quindi gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi; 16. in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall’articolo5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario; la presente direttiva non eccede quanto è necessario per realizzare tali obiettivi; 17. per quanto riguarda i termini utilizzati nell’accordo quadro la presente direttiva, senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell’accordo quadro; 18. la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria comunicazione del 14 dicembre 1993 concernente l’attuazione del protocollo sulla politica sociale, e alla propria comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato e della legittimità di ciascuna clausola dell’accordo quadro: i firmatari hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente; 19. la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale sottoponendo loro il testo dell’accordo corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione in linea con la sua comunicazione riguardante l’attuazione dell’accordo sulla politica sociale; 20. il Parlamento europeo ha adottato il 6 maggio 1999 una risoluzione sull’accordo quadro delle parti sociali; 21. l’attuazione dell’accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 - Scopo della presente direttiva è attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che figura nell’allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE).
Art. 2 - Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurino che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad una anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o dell’attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Art. 3 - La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4 - Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Unice-Ceep-Ces - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato Preambolo Il presente accordo quadro illustra il ruolo che le parti sociali possono svolgere nell’ambito della strategia europea per l’occupazione adottata durante il vertice straordinario del Lussemburgo nel 1997 e, rappresentando il seguito dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, è un ulteriore contributo in direzione di un migliore equilibrio fra “la flessibilità dell’orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori”. Le parti firmatarie dell’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori. Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. E’ intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale. Il presente accordo si riferisce alle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo determinato e riconosce che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rientrano nella competenza degli Stati membri. Al riguardo, le parti sociali prendono nota della Dichiarazione sull’occupazione del Consiglio europeo di Dublino (1996), che sottolinea fra l’altro la necessità di elaborare sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all’occupazione, sviluppando “sistemi di protezione sociale che si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l’adeguata protezione sociale alle persone impegnate in tali lavori”: le parti ribadiscono il parere espresso nell’accordo del 1997 sul lavoro a tempo parziale, secondo la quale gli Stati membri dovrebbero attuare immediatamente la Dichiarazione. Inoltre, si riconosce che sono necessarie innovazioni ai sistemi di protezione sociale complementari dei lavoratori, per adattarli alla situazione attuale e in particolare per garantire la trasferibilità dei diritti. La CES, l’UNICE e il CEEP invitano la Commissione a presentare il presente accordo quadro al Consiglio, affinchè quest’ultimo decida di rendere vincolanti le relative disposizioni negli Stati membri aderenti all’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Le parti invitano la Commissione a inserire nella sua proposta per l’attuazione dell’accordo un’esortazione agli Stati membri, affinchè adottino le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative opportune per applicare la decisione del Consiglio entro due anni dall’adozione della stessa, o per garantire (1) che le parti sociali concertino le misure necessarie entro la scadenza di detto periodo. Qualora necessario e previa consultazione con le parti sociali, gli Stati membri potranno disporre di un anno supplementare per conformarsi a questa disposizione, in modo da ovviare a particolari difficoltà o procedere all’attuazione mediante contratto collettivo. Le parti firmatarie del presente accordo chiedono che le parti sociali siano consultate prima di qualunque iniziativa di ordine legislativo, normativo o amministrativo assunta da uno Stato membro per conformarsi al presente accordo. Senza che ciò pregiudichi il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti firmatarie del presente accordo chiedono che la Commissione in prima istanza sottoponga loro per un parere tutte le questioni relative all’interpretazione a livello europeo dell’accordo stesso. (1) Ai sensi dell’articolo 2.4 dell’accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Considerazioni generali 1. Visto l’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 3.4 e 4.2; 2. considerando che l’articolo 4.2 dell’Accordo sulla politica sociale dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione; 3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità dell’orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, ha annunciato l’intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante; 4. considerando che il Parlamento europeo, nel suo parere relativo alla proposta di direttiva sul lavoro a tempo parziale, ha invitato la Commissione a presentare immediatamente proposte di direttive sulle altre forme di impiego flessibile, come il lavoro a tempo determinato e il lavoro interinale; 5. considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni relative al vertice straordinario sull’occupazione adottate a Lussemburgo, ha invitato le parti sociali a negoziare accordi per “modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza”; 6. considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento; 7. considerando che l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi; 8. considerando che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori; 9. considerando che più della metà dei lavoratori a tempo determinato nell’Unione europea sono donne, e che il presente accordo può pertanto contribuire al miglioramento delle pari opportunità fra le donne e gli uomini; 10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all’applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale; 11. considerando che il presente accordo tiene conto dell’esigenza di migliorare le disposizioni relative alla politica sociale, di aumentare la competitività dell’economia comunitaria e di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali suscettibili di inibire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; 12. considerando che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell’attuazione e applicazione del presente accordo, le parti contraenti hanno concordato quanto segue: Obiettivo (clausola 1) L’obiettivo del presente accordo quadro è: a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Campo d’applicazione (clausola 2) 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Definizioni (clausola 3) 1. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo determinato” indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. 2. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali. Principio di non discriminazione (clausola 4) 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5) 1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati “successivi”; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato. Informazione e possibilità di impiego (clausola 6) 1. I datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell’impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento. 2. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. Informazione e consultazione (clausola 7) 1. I lavoratori a tempo determinato devono essere presi in considerazione in sede di calcolo della soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative comunitarie e nazionali. 2. Le normative per l’applicazione della clausola 7.1 vengono definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse ai sensi delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, vista anche la clausola 4.1. 3. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la fornitura di adeguata informazione agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nell’azienda. Disposizioni di attuazione (clausola 8) 1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo. 2. Il presente accordo non pregiudica ulteriori disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità uomo-donna. 3. L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso. 4. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate. 5. La prevenzione e la soluzione delle controversie e delle vertenze scaturite dall’applicazione del presente accordo dovranno procedere in conformità con le leggi, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 6. Le parti contraenti verificano l’applicazione del presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio, se richiesto da una delle parti firmatarie dello stesso.
Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
Art. 1 - Il primo comma dell’art. 2095 c.c. è sostituito dal seguente: “I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai”.
Art. 2 - La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. 2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell’impresa. 3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.
Art. 3 - In sede di prima applicazione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l’attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall’art. 2, comma secondo, della presente legge.
Art. 4 - Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del Codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l’entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell’impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell’organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
Art. 5 - Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 - In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 3 mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.
Disposizioni in materia di giorni festivi.
Art. 1 - I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.
Art. 2 - Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici. E’ fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell’orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
Art. 3 - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
- Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(omissis)
Capo I - Disposizioni in materia di premi dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail)
Art. 1 - Ambito di applicazione delle gestioni - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “testo unico”, nell’ambito della gestione Industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all’articolo 1 del testo unico. Art. 2 - Classificazione dei datori di lavoro - 1. I datori di lavoro indicati all’articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per i settori non ricadenti nell’ambito dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall’INAIL. 3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al Consiglio di amministrazione dell’INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell’articolo 45 del testo unico. 4. I datori di lavoro devono denunciare all’INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell’articolo 12 del testo unico.
Art. 3 - Tariffe dei premi - 1. Fermo restando l’equilibrio finanziario complessivo della gestione Industria, per ciascuna delle gestioni di cui all’articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, distinte tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarità dell’attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all’adozione dei provvedimenti dell’INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all’articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell’importo così determinato. Limitatamente all’anno 2000 i termini stabiliti dall’articolo 28, quarto comma, e dall’articolo 44, terzo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4 - Assicurazione dei lavoratori dell’area dirigenziale - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, appartenenti all’area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all’art.116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l’anno 1999 e fino all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell’evento indennizzato. 3. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5 - Assicurazione dei lavoratori parasubordinati - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall’articolo 1 del testo unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall’articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all’attività svolta dal lavoratore è quello dell’azienda qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 6 - Assicurazione degli sportivi professionisti - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 7 - Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari - 1. Le tariffe di cui all’articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. In caso di insussistenza dell’ultima condizione indicata nell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell’INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall’Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.
Art. 8 - Retribuzioni di ragguaglio - 1. All’articolo 30 il quarto comma, del testo unico è sostituito dal seguente: “Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116, comma 3”.
Capo II - Disposizioni in materia di prestazioni
Art. 9 - Rettifica per errore - 1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, l’Istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell’Istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l’errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario.
3. L’errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l’errore stesso è stato rilevato. 4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all’istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.
Art. 10 - Malattie professionali - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto italiano di medicina sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’INAIL, dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della Commissione stessa.
2. Per l’espletamento della sua attività la Commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all’integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale, l’elenco delle malattie di cui all’articolo139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1.La trasmissione della copia della denuncia di cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 11 - Rivalutazione delle rendite - 1. Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico. Art. 12- Infortunio in itinere - 1. All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è aggiunto il seguente comma: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”.
Art. 13 - Danno biologico - 1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, punto 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni’’, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico’’. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui alla apposita “tabella dei coefficienti’’, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti’’. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L’importo della rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell’assicurato, avvenuta prima che l’istituto assicuratore abbia corrisposto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l’applicazione dell’articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lett. b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All’onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3. Capo III - Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure
Art. 14 - Norme in materia di procedure e speditezza dell’azione amministrativa - 1. Al fine di garantire maggiore speditezza all’azione amministrativa, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all’INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Capo IV - Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni
Art. 15 - Natura e funzione del Casellario centrale infortuni - 1.Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall’INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell’organo di governo del Casellario, di cui all’articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell’ambito del bilancio dell’Istituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell’articolo 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16 - Compiti del Casellario - 1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l’integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale.
2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17 - Utenti del Casellario - 1. Sono autorizzati all’accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l’assicurazione contro i rischi di infortunio e l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Art. 18 - Obblighi e diritti degli utenti - 1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d’invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d’invalidità o di morte, comunque accertati nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull’esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo. 3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l’adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l’obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall’anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22.
Art. 19 - Organi del Casellario - 1. Gli organi del Casellario sono: a) Comitato di gestione; b) Presidente; c) Il dirigente responsabile del Casellario. 2. Il Comitato di gestione, denominato comitato, è composto da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente; b) un rappresentante dell’INAIL; c) un rappresentante dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); d) un rappresentante dell’utenza pubblica diverso dall’INAIL; e) un rappresentante dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA); f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.); g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall’INAIL; h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Su delibera del Comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti. 3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) stabilisce le modalità per l’acquisizione e la gestione dei dati; b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio; c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22; d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta; e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti; f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al Consiglio di amministrazione dell’INAIL. 4. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale del Casellario; b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del Comitato nella prima riunione utile. 5. Il dirigente responsabile del Casellario: a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato; b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del Comitato, organizza il funzionamento di essi; c) segnala al Comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti; d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal Presidente; e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal Comitato; f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell’INAIL in ordine all’acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell’ambito del bilancio dell’INAIL. Art. 20 - Sanzioni - 1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 21 - Contributi - 1. Le spese per le modifiche strutturali, l’aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall’INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all’articolo 17. 2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell’anno di riferimento. Art. 22 - Regolamento di esecuzione - 1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Comitato entro 90 giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo. Capo V - Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione Art. 23 - Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro - 1. E’ istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell’INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di: a) programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; b) progetti per favorire l’applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione. 2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire. 3. Nell’ambito dei poteri programmatori, l’INAIL determina: a) i criteri di priorità per l’ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all’ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico; b) le modalità per la formulazione dei progetti; c) i termini di presentazione dei progetti; d) l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. 4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all’approvazione dei singoli progetti. Art. 24 - Progetti formativi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche - 1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d’intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in sevizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all’evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi. 2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall’articolo 23, comma 3. Capo VI - Primi interventi di riordino dell’assicurazione infortuni in agricoltura Art. 25 - Denuncia degli infortuni sul lavoro - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. 2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Art. 26 - Verifiche ispettive per l’evasione e l’elusione assicurativa - 1. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l’INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell’ambito di piani di attività concordati con l’INPS. Art. 27 - Banca dati - 1. L’INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l’INPS e con l’Anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché informazioni sulle cause e circostanze dell’evento lesivo, al fine di valutarne l’incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale. 2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore. Art. 28 - Rideterminazione dei contributi - 1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento. 2. Per gli anni 2001 e 2002, l’incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell’incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. 3. Con effetto dall’anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento. 4. A decorrere dall’anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell’INAIL destinata a riduzione dell’incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.
Decreto. Legislativo. 26 marzo 2001, n. 151 -
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
N.d.R.: Testo coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115, indicate in carattere corsivo neretto per le rubriche dei capi o degli articoli e in carattere corsivo normale per il testo degli articoli.
(omissis)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) - 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonchè il sostegno economico alla maternità e alla paternità. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2 - Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13) - 1. Ai fini del presente testo unico:
a) per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per “congedo di paternità” si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per “congedo parentale”, si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonchè i soci lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3 - Divieto di discriminazione - 1. E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4 - Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10) - 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L’assunzione di personale a tempo determinato e l’utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7) - 1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
Capo II - Tutela della salute della lavoratrice
Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9) -
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purchè prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7 - Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
- 1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B. 3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Art. 8 - Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69) - 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E’ altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9 - Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14) -
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell’amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale. Art. 10 - Personale militare femminile (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3) - 1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonchè con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11 - Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12 - Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5) - 1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
Art. 13 - Adeguamento alla disciplina comunitaria (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8) - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonchè a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14 - Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7) - 1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel c
aso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. 2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Art. 15 - Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9) - 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonchè da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Capo III - Congedo di maternità
Art. 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) - 1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17 - Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) - 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice. 4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima. 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi. Art. 18 - Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1) - 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei mesi. Art. 19 - Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20) - 1. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20 - Flessibilità del congedo di maternità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2) - 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21 - Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28) - 1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 22 - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5) - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione professionale.
Art. 23 - Calcolo dell’indennità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16) - 1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite; c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24 - Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) - 1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purchè tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, nè del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, nè del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anzichè all’indennità ordinaria di disoccupazione. 5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perchè nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purchè al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25 - Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6) - 1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento. 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26 - Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1) - 1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Art. 27 - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c) - 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. 2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.
3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell’articolo 26, nonchè la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.
Capo IV - Congedo di paternità
Art. 28. - Congedo di paternità (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2) - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29 - Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3) - 1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30 - Trattamento previdenziale - 1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.
Art. 31 - Adozioni e affidamenti - 1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all’articolo 28. Capo V - Congedo parentale
Art. 32 - Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33 - Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
Art. 34 - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5) - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. 4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
D.P.R.--28 dicembre 2000, n. 445 -
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(omissis)
Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa
Sezione I - Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Art. 38 - ( Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(omissis)
Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà - 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
(omissis)
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
(omissis)
Art. 122 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo -
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l’effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale dell’assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l’assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell’art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell’art. 121 ovvero del provvedimento i cui all’art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
(omissis)
Art. 124 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Lavoratori tossicodipendenti -
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
(omissis)
Art. 125 - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza -
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (Così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758).
(omissis)
- Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
(al riguardo vedi anche il D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278)
(omissis) Capo I - Principi generali
Art. 1 - Finalità - 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2 - Campagne informative - 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Capo II - Congedi parentali, familiari e formativi
Art. 3 - Congedi dei genitori - 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 e al comma 2 dell’articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell’articolo 7 e dal comma 2 dell’articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino”.
2. L’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: “Art. 7 - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all’articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo”. 3. All’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonchè di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell’articolo 15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre”. 4. L’articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: “Art. 15 - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all’articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all’articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. 5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dall’ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa”. 6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4. - Congedi per eventi e cause particolari –( L. 8/3/2000, n. 53) 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonchè alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art..5 - Congedi per la formazione - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6 - Congedi per la formazione continua - 1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un’offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonchè progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto - 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8 - Prolungamento dell’età pensionabile - 1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. Capo III - Flessibilità di orario
Art. 9 - Misure a sostegno della flessibilità di orario - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo IV - Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità
Art. 10 - Sostituzione di lavoratori in astensione - 1. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11 - Parti prematuri - 1. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto”.
Art. 12 - Flessibilità dell’astensione obbligatoria - 1. Dopo l’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente: “Art. 4-bis - 1. Ferma restando la durata complessiva dell’astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l’elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. Art. 13 - Astensione dal lavoro del padre lavoratore - 1. Dopo l’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: “Art. 6-bis - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter - 1. I periodi di riposo di cui all’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
Art. 14 - Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri - 1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art. 15 - Testo unico - 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.
Art. 16 - Statistiche ufficiali sui tempi di vita - 1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull’organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull’uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Art. 17 - Disposizioni diverse - 1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All’articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall’articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti”.
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l’articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 18 - Disposizioni in materia di recesso - 1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Capo V - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 19 - Permessi per l’assistenza a portatori di handicap - 1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “permesso mensile” sono inserite le seguenti: “coperti da contribuzione figurativa”;
b) al comma 5, le parole: “con lui convivente,” sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: “può usufruire” è inserita la seguente: “alternativamente”.
Art. 20 - Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap - 1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonchè ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente.
Capo VI - Norme finanziarie
Art. 21 - Copertura finanziaria - 1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l’occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII - Tempi delle città
Art. 22 - Compiti delle regioni - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonchè per la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 28, ai fini della predisposizione e dell’attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all’articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all’articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23 - Compiti dei comuni - 1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all’articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24 - Piano territoriale degli orari - 1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato “piano”, realizza le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l’ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonchè le associazioni previste dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell’elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull’inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l’amministrazione comunale, che deve adeguare l’azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
Art. 25 - Tavolo di concertazione - 1. Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all’articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonchè i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l’attuazione del piano di cui all’articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell’utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all’inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari. 4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3. 5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
Art. 26 - Orari della pubblica amministrazione - 1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi.
Art. 27 - Banche dei tempi - 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche dei tempi”.
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresí aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28 - Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città - 1. Nell’elaborare le linee guida del piano di cui all’articolo 24, il sindaco prevede misure per l’armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l’ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all’articolo 24 e degli interventi di cui all’articolo 27. 4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l’esame dei risultati conseguiti attraverso l’impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonchè i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria. 6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città. 7. All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (omissis)
N.d.R.: Gli articoli 3 comma 5, 4 comma 4-bis, 10, 12 commi 2 e 3 - salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell’art. 85 del D.Lgs. 151/2001 - 14, 15, 17 e 18 sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 151/2001. L’articolo 15 comma 3 è stato modificato dall’art. 54 della L. n. 3 del 2003.
Legge..11 agosto 1991, n. 266 - Legge-quadro sul volontariato.
(omissis)
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome - 1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’art.3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le prov. autonome inviano ogni anno copia aggiornata dai registri all’Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall’art.12. 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’art. 5,comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
(omissis)
Art. 17 - Flessibilità nell’orario di lavoro - 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6, per poter espletare l’attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza”. La presente legge munita di sigillo di Stato sarà inserita nella raccolta Uff.le degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(omissis)
D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278
- Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.
Art. 1 - Permessi retribuiti - 1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 2 - Congedi per gravi motivi familiari - 1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l’attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l’ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
Art. 3 - Documentazione - 1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all’articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l’evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all’articolo 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
4. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all’articolo 2, l’elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
L. 5 febbraio, n. 104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
N.d.R.: per la disciplina dei trasferimenti consultare l’articolo 33 comma 5. Gli articoli 10 e 39 sono stati modificati dall’art. 1 della Legge n. 162/1998, che ha anche introdotto gli articoli 41 bis e 41 ter; l’articolo 32 è stato abrogato dalla Legge n. 473/1994; l’articolo 33 comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 151/2001; l’articolo 36 comma 1 è stato modificato dall’art. 17 della Legge n. 66/1996. (al riguardo consultare la Circolare Inps n. 133/2000) (omissis)
Art. 1 - Finalità - 1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi generali - 1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 - Soggetti aventi diritto - 1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4 - Accertamento dell’handicap - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata - 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c) garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne è colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; ù m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce - 1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive: a) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; b) l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro; c) l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti; d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni; e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze; f) l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per la individuazione ed il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l’indagine per tutta la popolazione neonatale; h) un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, per accertare l’inesistenza o l’insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7 - Cura e riabilitazione - 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all’estero.
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale - 1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita; b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale; c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali; f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati; g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici; h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato; l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.
Art. 9 - Servizio di aiuto personale - 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. 2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva di: a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta; b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato. 3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità. 1.bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. 2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’articolo 38. 5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato. 6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area.
Art. 11 - Soggiorno all’estero per cure - 1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. 2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12 - Diritto all’educazione e all’istruzione - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido. 2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. 5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13 - Integrazione scolastica - 1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunti di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h). 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all’Università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle Università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 57 bis dell’art. 16.
Art. 14 - Modalità di attuazione dell’integrazione - 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei imiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno. 3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all’attività didattica di sostegno, nell’ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990. 4. L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione. 5. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica - 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. 3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. 4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d’esame - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari. 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’art.13, comma 6/bis. È consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutoraggio specializzato. 5. bis. Le Università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’Ateneo.
Art. 17 - Formazione professionale - 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell’orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all’addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978. 4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale. 5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Integrazione lavorativa - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate. 2. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono: avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile; garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa. 3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell’albo di cui al comma 1. 4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi: a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome; a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle persone handicappate.
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio - 1. In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni - 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 - Precedenza nell’assegnazione di sede - 1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato - 1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative - 1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate. 2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate. 3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate. 4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche - 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto. 6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile. 7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 8. Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 10. Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche. 2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni. 4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore dell’Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. 6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27 - Trasporti individuali - 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato. 2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: “titolari di patente F” e dopo le parole: “capacità motorie,” sono aggiunte le seguenti: “anche prodotti in serie,”. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: “2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l’invalido provvede al versamento della differenza tra l’imposta sul valore aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo acquistato”. 4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all’articolo 41 della presente legge. 5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42.
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate - 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati. 2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto - 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. 2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30 - Partecipazione - 1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31 - Riserva di alloggi - 1. All’articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie”. 2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico. 3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell’edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l’adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie. 4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32 - Agevolazioni fiscali - 1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Art. 33 - Agevolazioni - 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici - 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato - 1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato l’abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali - 1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Art. 38 - Convenzioni - 1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni. 2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell’articolo 8, previo controllo dell’adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39 - Compiti delle regioni - 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. 2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio: a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei comuni; b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge; d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi; f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza all’effettiva situazione di bisogno; g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale; h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate; i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime. l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati; 1-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.
Art. 40 - Compiti dei comuni - 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 2. Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41 - Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell’handicap - 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l’attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell’attuazione della legislazione vigente in materia. 2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia. 3. Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell’handicap. 4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell’interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria. 6. Il Comitato si avvale di: tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali; cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate. 8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l’handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre. 9. Il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica..; La commissione è presieduta dal responsabile dell’Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 41-bis - Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui al’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull’handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell’assistenza e dell’integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter - Progetti sperimentali - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge. 2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
Art. 42 - Copertura finanziaria - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati. 2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell’handicap di cui all’articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti. 3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all’articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione. 5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dal comma 6, lettera h). 6. E’ autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità: a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui all’articolo 4; b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei casi previsti dall’articolo 11; c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all’articolo 12; d) ire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b); e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b); f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d); g) lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e); h) lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno 1993 per l’assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall’articolo 13, comma 4; i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall’articolo 14; l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 15; m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all’articolo 25; n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1; o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall’articolo 33; p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all’articolo 41; q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall’anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo. 7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l’anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Provvedimenti in favore di portatori di handicap”. 8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43 - Abrogazioni - 1. L’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Codice Civile Art. 2122 Indennità In Caso Di Morte.
[1] In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge [1], ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
[2] La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
[3] In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [565 ss.] [2].
[4] E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].
Art. 2087 c.c.
Codice civile
Titolo II - Del lavoro nell’impresa
Capo I - Dell’impresa in generale
SezionePI - Dell’imprenditore
(omissis)
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro - 1. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. (omissis)
VOCI - ART.CONTRATTO ( INDICE ANALITICO ALFABETICO)
Abiti da lavoro - Art.45
Abrogazione dei precedenti CCNL - Art.3
Accertamenti sanitari - Art.26
Affissioni - Art.7
Alcool dipendenza - Art.29
Alloggio - Art.73
Ambiente di lavoro - Art.44 - Art.1
Ammonizioni scritte - Art.53
Anzianità scatti - Art.64
Appalti - Art.11
Apprendistato - Art.18
Aspettativa per cariche pubbliche sindacali - Art.9
Aspettativa per malattia - Art.26
Assegno nucleo famigliare - Art.63
Assegni ad personam - Art.63
Assemblea - Art.6
Assenze non retribuite - Art.39
Assistenza sanitaria integrativa - Art.50
Assunzioni - Art.14
Aumenti periodici anzianità - Art.64
Cessione trasformazione trapasso di azienda - Art.13
Classificazione professionale - Art.21
Collegio di conciliazione - Art.62
Comitati aziendali europei - Art.2
Compenso per lavoro straordinario - Art.69
Conciliazione - Art.62
Congedi per la formazione - Art.34
Congedo per gravi motivi famigliari - Art.35
Congedo matrimoniale - Art.36
Contingenza (indennità di) - Art.63
Contratto di formazione e lavoro - Art.17
Contrattazione aziendale - Art.68
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Art.20
Contratto a termine - Art.19
Contributi sindacali - Art.10
Controllo sanitario (fasce orarie e visite di) - Art.26
Controversie - Art.62
Corresponsione della retribuzione - Art.63
Decorrenza e durata del contratto - Art.3
Dimissioni – preavviso - Art.48
Diritto allo studio - Art.33
Disponibilità - Art.74
Divisa - Art.45
Divisore giornaliero e orario - Art.63
Documenti di lavoro - Art.14
Donatori sangue - Art.37
Donne - Art.28
Doveri del personale - Art.51
Elementi della retribuzione - Art.63
Elemento distinto della retribuzione - EDR - Art.63
Fasce orarie (per il controllo sanitario) - Art.26
Ferie - Art.25
Festivi (giorni) - Art.24
Fondo pensione complementare - Art.49
Formazione continua - Art.34
Formazione e lavoro - Art.17
Formazione professionale - Art.43
Gravidanza e puerperio - Art.28
Handicap - Art.30
HIV - Art.31
Indennità di contingenza - Art.63
Indennità di funzione - Art.66
Indennità diverse - Art.78
Indennità lavorazioni disagiate - Art.77
Indennità per lavoro domenicale o festivo - Art.71
Indennità per lavoro notturno - Art.70
Indennità maneggio denaro - Art.75
Indennità sostitutiva del preavviso - Art.48
Indennità di trasferimento - Art.73
Indennità turno - Art.76
Infortuni e malattia professionali - Art.27
Inquadramento - Art.21
Lavoratori affetti ad HIV - Art.31
Lavoratori studenti - Art.33
Lavoratrici madri (tutela fisica ed economica) - Art.28
Lavorazioni disagiate - Art.77
Lavoro festivo - Art.71
Lavoro interinale - Art.20
Lavoro notturno - Art.70
Lavoro a tempo determinato - Art.16
Lavoro a tempo parziale - Art.16
Lavoro straordinario - Art.69
Lavoro a turni - Art.76
Lavoro straordinario - Art.23
Licenziamento per mancanze - Art.58
Licenziamento – preavviso - Art.59
Livelli (classificazioni del personale) - Art.21
Locali - Art.8
Malattia (trattamento in caso di) - Art.26
Malattie professionale (infortuni e) - Art.27
Mancanze punibili - Art.53 - Art.54 - Art.55
Maternità - Art.28
Minimi contrattuali - Art.63
Mobilità individuale - Art.41
Multe - Art.54
Orario di lavoro - Art.22
Paga (prospetti) - Art.63
Part-time - Art.16
Pasti aziendali - Art.46
Periodo di prova - Art.15
Permessi per cariche pubbliche e sindacali - Art.9
Permessi per decesso o gravi infermità - Art.36
Pensione complementare - Art.49 - Art.79
Polizza assicurativa - Art.47
Preavviso - Art.48
Premio di risultato - Art.68
Prospetti paga - Art.63
Prova (periodo di ) - Art.15
Provvedimenti disciplinari - Art.58 - Art.61
Quadri - Art.21 - Art.66
Quattordicesima mensilità - Art.65
Rapporti in azienda - Art.51
Rappresentanze sindacali Unitarie - Art.5
Rappresentanti lavoratori sicurezza - Art.5
Reclami controversie - Art.62
Relazioni industriali - Art.3
Reperibilità - Art.74
Retribuzione (corresponsione della) - Art.63
Retribuzione (divisore orario) - Art.63
Retribuzione (elementi della) - Art.63
Ricorrenze festive - Art.24
Riposi (festività soppresse) - Art.24
Riposo settimanale - Art.24
Risoluzione del rapporto di lavoro - Art.48
Ristrutturazione e riorganizzazione - Art.12
Salario professionale - Art.67
Sanzioni disciplinari - Art.52
Scatti anzianità - Art.64
Servizio militare - civile - Art.38
Sospensione cautelare dal lavoro - Art.60
Sospensioni disciplinari - Art.55
Sospensione cautelare - Art.60
Studenti (lavoratori) - Art.33
Tempo parziale - Art.16
Tossico dipendenza - Art.29
Trasferimento di azienda - Art.13
Trasferimento - Art.40 - Art.73 - Art.42
Trasferta - Art.72
Trattamento di fine rapporto – TFR - Art.79
Trattamento economico minimo - Art.63
Tredicesima mensilità - Art.65
Tutela legale - Art.47
Versamento dei contributi sindacali - Art.10
Visite di controllo sanitario (fasce orario e) - Art.26
Volontariato - Art.32
