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AGENS e la Carta dei Valori

 

Confindustria ritiene di darsi una Carta dei Valori perchè è consapevole di essere cresciuta molto per numero e per tipologia di associati e di essere destinata a crescere ancora.  Leggi tutto

Info Utili

Agens: Normativa e Lavoro

Fonti normative e regolamentari riguardanti il diritto del lavoro e le relazioni sindacali

 

CCNL

CCNL Attività Ferroviarie
CCNL della Mobilità/
Area contrattuale Attività Ferroviarie
del 20 luglio 2012  e
Accordo 27 settembre 2012

 

Info Utili

Pubblicazioni Agens: Quaderni, Impresa & Lavoro, Impresa & Lavoro Economia

Info utili per approfondire i temi economici, giuridici e sociali, relativi al trasporto

 

AGENS: Lo Statuto

Titolo I
La rappresentanza delle imprese e degli enti
esercenti trasporti e servizi

 

Art. 1 - Denominazione
E’ costituita con sede in Roma una associazione di categoria denominata Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, in forma abbreviata Agens.
L’Agens aderisce alla Confindustria e costituisce componente del sistema di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi.
Essa adotta il logo Confindustria nella propria denominazione, nonché gli altri segni distintivi.

 

Art. 2 – Componenti della rappresentanza
L’Agens, congiuntamente alle Organizzazioni che vi aderiscano, costituisce la rappresentanza delle imprese e degli enti esercenti trasporti e servizi, salve le competenze delle altre Organizzazioni confederate.

 

Art. 3 – Scopi dell’Agens
Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l’Agens persegue gli scopi:
a) di rappresentare le Organizzazioni aderenti nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, con gli utenti e con le rappresentanze politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
b) di promuovere la modernizzazione del sistema dei trasporti pubblici e privati, individuali e collettivi, individuando in esso uno dei punti chiave dello sviluppo del Paese, indirizzandolo e verso una piena applicazione dei criteri di intermodalità secondo specifiche filiere tecnologiche, e verso la partecipazione nella organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione al settore industriale di cui costituisce elemento determinante per il raggiungimento della piena capacità competitiva interna e internazionale;
c) di sollecitare, tanto nei confronti degli associati ad essa aderenti, quanto nei confronti del Paese, il riconoscimento del valore economico sociale e civile della erogazione di servizi collettivi ed individuali, orientando gli associati verso comportamenti professionali ed imprenditoriali coerenti al perseguimento e alla massimizzazione dei valori medesimi;
d) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali del Paese, della Comunità europea e dei Paesi con cui l’Italia intrattiene regolari relazioni diplomatiche – e con similari istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo.
A tali fini l’Agens può aderire a istituzioni che perseguano scopi nei quali essa si riconosce e può entrare a far parte, attraverso suoi rappresentanti designati ai sensi dell’art. 16, 6°  comma, dei loro organi direttivi.

 

Art. 4 – Funzioni dell’Agens
Al fine di perseguire gli scopi di cui al precedente articolo sono tra l’altro attribuite ad Agens le seguenti funzioni:
- promuovere l’adozione di politiche di processi di ammodernamento nelle aziende del settore e nella pubblica amministrazione. A questi fini verrà espresso il massimo impegno per sollecitare iniziative di innovazione tecnologica, organizzativa, economica e fiscale che, anche con l’applicazione di una legislazione selettiva, favoriscano l’abbandono di metodi operativi non funzionali alle esigenze del settore specifico e a quelli di cui esso è tributario così da recuperare un bilancio economico e sociale trasparente nella gestione delle diverse filiere del trasporto e dei servizi ad esse collegati, idonei a sviluppare un contesto competitivo al sistema economico nazionale;
- tutelare gli interessi degli associati per le materie economiche, anche mediante il raggiungimento di accordi di carattere generale sia a livello nazionale che comunitario;
- stipulare – con le limitazioni di cui al 2° comma del presente articolo – contratti collettivi di lavoro nazionali e non su espressa delega degli associati interessati ed in conformità agli indirizzi generali di Confindustria in materia;
- garantire, nel rispetto delle direttive della Confindustria, l’assistenza agli associati in occasione delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- coordinare, d’intesa con le organizzazioni aderenti, la politica sindacale e del lavoro di comune interesse;
- assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli aderenti e di sviluppare l’efficiente funzionamento di Agens sia in sede nazionale che comunitaria, diretta all’ordinato evolversi dei rapporti associativi nazionali ed internazionali;
- rendere agli aderenti con i mezzi più idonei servizi di consulenza e di informazione in materia economica, sindacale ed organizzativa;
- nell’ambito di tali iniziative, organizzare incontri degli associati, nel corso dei quali dibattere i temi politici, economici e sociali di più attuale e rilevante importanza;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni intorno a temi economici e sociali.
Per quanto concerne gli Enti pubblici che vogliano aderire, il rapporto associativo sarà limitato, a cagione della autonomia negoziale che è loro riconosciuta dalla legge, alla prestazione di attività di consulenza specializzata e di assistenza nelle materie rientranti fra gli scopi dell’Agens.
Le imprese e le organizzazioni già aderenti ad associazioni confederali imprenditoriali esclusivamente sindacali, possono mantenere il vincolo associativo in atto rinunciando ai servizi e alle attività conseguenti alla rappresentanza sindacale di cui al 3° o 4° punto del primo comma del presente articolo.
L’associazione sindacale cui il Socio continua ad aderire non deve perseguire scopi in contrasto con quelli di Agens. Il Consiglio direttivo può chiedere a Confindustria di esaminare, per le necessarie verifiche in sede confederale, eventuali controversie intorno a questa materia che non abbiano trovato composizione nel suo ambito.
Agens persegue i suoi scopi secondo criteri di indipendenza e fonda i suoi comportamenti su principi di trasparenza finanziaria e di rigore nella gestione organizzativa e nella scelta dei dirigenti e del personale dipendente.
Ispira i suoi rapporti con la pubblica amministrazione, le istituzioni, i sindacati, le associazioni degli utenti, gli organismi internazionali a integrità e al rispetto reciproco.
L’Agens non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
L’Agens adotta il codice etico confederale e la Carta di Valori associativi, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti, impegnando gli associati alla sua osservanza.

 


Titolo II
Costituzione dell’Agens

 

Art. 5 – Categorie dei Soci
Gli associati si distinguono in:
a) Soci effettivi;
b) Soci aggregati ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.

 

Art. 6 – Associati
Nei limiti di cui all’art. 2, all’Agens possono aderire in qualità di Soci effettivi singole imprese o organizzazioni di categoria e di interessi.
All’Agens possono altresì aderire, in qualità di Soci aggregati, secondo criteri previsti dal regolamento interno, Associazioni, imprese o Organizzazioni che pur riconoscendosi nelle sue finalità non possiedano completamente i requisiti previsti per il socio effettivo. Sono salvi i principi confederali per cui va rispettato l’ambito delle Associazioni confederate e a queste i soci aggregati debbono far capo come soci effettivi quando rientrino nella loro competenza.
Il numero di Soci aggregati non dovrà essere tale da snaturare la qualificazione dell’Agens.

 

Art. 7 – Ammissione e durata del rapporto associativo
La domanda di ammissione all’Associazione, redatta su appositi moduli e indirizzata al Presidente dell’Associazione, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del candidato socio e contenere l’integrale accettazione delle norme del presente statuto, dei regolamenti, del Codice etico confederale e della Carta dei Valori associativi.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale anche con riferimento al Codice etico confederale.
Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare il rappresentante legale, la natura delle attività esercitate, il numero dei dipendenti e ogni altro dato relativo all’attività esercitata previsto nell’apposito modulo.
L’accoglimento delle domande di ammissione è di competenza del Consiglio direttivo.
In caso di accoglimento, il nuovo socio è impegnato a far parte dell’Associazione per un biennio, con scadenza il 31 dicembre del secondo anno successivo all’adesione. Tale impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non siano state presentate dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.  
Avverso il mancato accoglimento della domanda, le imprese hanno la facoltà di ricorrere ai Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento di una specifica comunicazione scritta dell’Associazione.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

 

Art. 8 - Requisiti di appartenenza
I Soci di Agens debbono prevedere nei loro statuti:
- scopi in armonia con quelli di cui all’art. 3;
- ambiti, territoriali e merceologici, definiti;
- tutti gli altri requisiti previsti per l’appartenenza a Confindustria.

 

Art. 9 – Obblighi degli Associati
L’adesione all’Agens comporta l’obbligo di osservare il presente statuto nonché le deliberazioni assunte dagli organi statutari dell’Agens, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 4, commi 2° e 3°.
Gli aderenti in qualità di soci aggregati sono tenuti ad osservare il presente statuto nonché i regolamenti e le deliberazioni presi dagli organi dell’Agens, nei limiti previsti dallo specifico regolamento, che terrà conto delle compatibilità con le norme confederali di altre associazioni alle quali essi aderiscano o, se Enti pubblici, con le norme che li regolano istituzionalmente.

 

Art. 10 – Sezioni
L’Agens potrà costituire al proprio interno apposite Sezioni dirette alla aggregazione di gruppi di associati esercenti attività omogenee.
Le Sezioni verranno coordinate secondo modalità stabilite dall’Assemblea.

 

Art. 11 – Contributi
Il finanziamento di Agens è assicurato attraverso contributi annui corrisposti dagli associati, effettivi ed aggregati.
Il contributo unitario è ragguagliato ad un importo per addetto che potrà essere differenziato per tipo di attività e/o ad altri parametri, significativi della capacità contributiva, stabiliti dall’Assemblea.
L’importo e le modalità di applicazione e di riscossione dei contributi sono stabiliti dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Il contributo non può comunque essere inferiore ad una quota minima che viene contestualmente fissata di volta in volta dalla Assemblea.
Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Gli associati non in regola con i pagamenti dei contributi non possono partecipare né all’Assemblea né alla formazione degli altri organi statutari.

 

Art. 12 – Sanzioni
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio direttivo.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Art. 13 – Cessazione della qualità di associato
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 7;
b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 12.
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.
L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
a) nei casi di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo  automaticamente rinnovatosi per un biennio;
c) nel caso di dimissioni per dissenso riguardo alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’articolo 7.
Il Presidente dell’Agens deferisce al Consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 17, l’associato inadempiente agli obblighi del presente statuto. Il Consiglio direttivo, prima di pronunciarsi, acquisisce un parere dei Probiviri ai sensi dell’art. 22 seguente. Il Consiglio decide motivamente entro trenta giorni dal giorno in cui la questione gli è stata deferita.
L’associato può presentare ricorso ai Probiviri.

 

 

Titolo III
Organizzazione di Agens

 

Art. 14 – Elencazione degli organi
Sono organi di Agens:
a) l’Assemblea generale
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente
d) i Vice Presidenti
e) i Probiviri
f) il Collegio dei revisori contabili.

 

Art. 15 – Assemblea generale
L’assemblea generale è costituita da delegati designati dagli associati effettivi e aggregati.
Ogni Organizzazione associata designa per ciascuna Assemblea un numero massimo di due delegati scelti fra i propri Soci o in caso di singole imprese, ai sensi dell’art. 6 primo comma, fra i propri amministratori, i quali dispongono congiuntamente di un determinato numero di voti da esercitarsi in ragione del contributo annuo corrisposto.
Tutti gli associati hanno diritto a 1 voto indipendentemente dal contributo versato;
inoltre tutti gli associati hanno diritto a:
fino € 5.164,56 1   voto
da  € 5.164,57 fino a € 77.468,53 1 voto aggiuntivo ogni € 5.164,56 o
 frazione superiore a € 2.582,28
oltre € 77.468,53 1 voto aggiuntivo
I voti di un singolo socio non possono comunque superare 1/3 dei voti complessivi.
La ripartizione dei voti tra i delegati di ciascuna Organizzazione è stabilita di volta in volta dall’Organizzazione stessa, la quale può anche stabilire che di tutti i voti disponga uno solo dei suoi delegati.
La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto alla direzione dell’Agens. E’ ammessa la facoltà di delega, da conferirsi ad altra Organizzazione. Ad una stessa persona non può essere data più di una delega.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare i titolari di tutte le cariche statutarie e i componenti degli organi collegiali, senza diritto di volto salvo che ad essi competa quali delegati delle Organizzazioni aderenti.
L’Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qual volta lo deliberi il Consiglio direttivo. L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede dell’Agens, dal Consiglio direttivo mediante raccomandata spedita agli aderenti almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare, in ordine alle quali va fornita la relativa documentazione.
In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata mediante telegramma o fax, spedito almeno sei giorni lavorativi prima e contenente le predette indicazioni.
Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite anche senza il rispetto dei due precedenti commi, purché sia presente la totalità degli associati non inadempienti, l’intero Consiglio direttivo, i Revisori contabili, i Probiviri, e nessuno si opponga.
L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati. In tal caso le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di soci portatori di almeno la metà dei voti spettanti ai delegati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, salvo i casi di cui al comma precedente ed alle successive lettere g) e n) dell’ultimo comma del presente articolo. Nel quorum deliberativo non vengono computati gli associati astenuti.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine per le cariche di cui all’art. 14 si procede mediante scrutinio segreto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente anziano ai sensi dell’art. 18.  Chi presiede l’Assemblea nomina segretario o il Direttore generale o la persona indicata dal Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, mentre in caso di votazioni i verbali di scrutinio vengono sottoscritti dagli scrutatori nominati dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea:
a) determina le direttive di massima dell’azione dell’Agens;
b) esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ai sensi dell’art. 24 e delibera in materia;
c) determina, su proposta del Consiglio direttivo, i contributi di cui all’art. 10;
d) elegge il Presidente dell’Agens, il Collegio dei revisori contabili ed i Probiviri, rispettivamente ai sensi degli art. 17, 20 e 22;
e) elegge, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti dell’Agens;
f) elegge i membri del Consiglio direttivo ai sensi dell’art. 16;
g) procede alle modificazioni dello statuto, da approvarsi con un numero di voti che non sia inferiore ai due terzi dei voti presenti, e che corrisponda altresì alla maggioranza di quelli spettanti al complesso degli aderenti;
h) delibera in ordine alle trattative ed alle decisioni finali relative sia agli accordi di carattere generale di cui al comma 1°, punto 2, art. 4 del presente statuto, sia ai contratti collettivi di lavoro se stipulati dalla Federazione ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante, rispetto a quelli stipulati dalle associazioni di categoria e dalle imprese aderenti anche se abbiano rinunciato alla rappresentanza sindacale ai sensi del precedente art. 4 e a quant’altro possa impegnare gli aderenti, ai sensi dell’art. 3;
i) delibera in ordine agli indirizzi di altri eventuali gradi di contrattazione collettiva stabilendone metodo e limiti in relazione all’interesse generale della categoria, anche in rapporto alle indicazioni di politica economica dello Stato ed in conformità alle decisioni degli organi direttivi della Confindustria;
l) delibera circa l’istituzione delle sezioni, secondo quanto previsto dall’art. 9;
m) delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto;
n) delibera riguardo allo scioglimento dell’Agens, con almeno tre quarti dei voti favorevoli sul totale dei voti spettanti a tutti gli aderenti.

 

Art. 16 – Consiglio direttivo
E’ composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da dodici Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Sono membri di diritto del Consiglio direttivo gli ex Presidenti della Associazione, purché ancora soci.
I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea negli anni dispari, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consigliere dimissionario o che cessi comunque dall’incarico, viene sostituito fino alla scadenza del Consiglio, mediante elezione suppletiva da parte dell’Assemblea.
Non è ammessa delega.
Il Consiglio:
- nell’ambito delle direttive dell’Assemblea, determina l’azione dell’Agens, deliberando quanto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari;
- nomina e revoca il Direttore generale dell’Associazione;
- nomina e revoca i rappresentanti dell’Agens presso la Confindustria ed altri enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- elegge la Commissione di designazione;
- propone all’Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- formula le direttive per l’organizzazione degli Uffici e per lo svolgimento dei servizi dell’Agens e delibera i regolamenti che si rendano necessari per il funzionamento dell’Agens stessa e dei suoi organi;
- esamina il bilancio preventivo ed il consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea;
- delibera sulle materie di carattere patrimoniale che eccedano la ordinaria amministrazione, quali la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili, acquisto di partecipazioni in società commerciali, nonché la loro costituzione e la costituzione di associazioni senza fini di lucro collegate all’Agens;
- delibera l’ammissione di nuovi soci;
- propone all’assemblea, per l’approvazione, i contributi di cui all’art. 11;
- può inoltre esercitare, in via transitoria, eventuali funzioni delegategli dall’Assemblea e può sostituirsi a quest’ultima in caso di urgenza, salvo ratifica;
- esamina e delibera sulle posizioni che i rappresentanti dell’Agens debbano assumere, nell’interesse della categoria, nell’ambito degli organismi cui partecipa ai sensi del precedente 3° punto.
Il Consiglio direttivo potrà inoltre disporre la costituzione, eventualmente formulandone gli opportuni regolamenti, di Commissioni o di Gruppi di studio, aventi anche carattere permanente, dei quali possono essere chiamati a far parte esperti estranei all’Agens.
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi e, in via straordinaria, quando lo disponga il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Esso è convocato con lettera spedita almeno sette giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax almeno tre giorni prima. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’Agens e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano. Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e degli eventuali consiglieri in conflitto di interesse. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Art. 17 – Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo, negli anni dispari preferibilmente in raccordo con la scadenza della Giunta confederale, della quale può essere chiamato a far parte.
A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.
La Commissione sottopone al Consiglio direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio direttivo mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente anziano.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

 

Art. 18 -  Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di 5.
A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.
Il Consiglio direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti durano in carica un biennio e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
Essi sono rieleggibili per non più di un biennio consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno alla durata del mandato ricoperto, come nel caso del Presidente.
Qualora vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su  proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo e i sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

 

Art. 19 – Direttore generale
Il Direttore generale dell’Agens è nominato e revocato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:
- coadiuva ed assiste il Presidente, al quale risponde della propria attività, cura la segreteria degli organi associativi nonché l’attuazione delle relative disposizioni, proponendo anche le opportune iniziative;
- cura i rapporti interni tra l’Agens e gli aderenti in conformità agli indirizzi degli organi direttivi;
- nell’ambito degli indirizzi e dei Regolamenti deliberati dai competenti organi statutari, è responsabile del funzionamento della struttura dell’Agens e sovraintende a tutte le funzioni della stessa.
 Sovraintende altresì alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Agens.
 Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale. D’intesa con il Presidente e previa approvazione formale da parte dello stesso, stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con i dirigenti.
 Propone al Consiglio direttivo l’articolazione della struttura organizzativa in aree di attività dell’Associazione e nomina o revoca i responsabili di area;
- partecipa in ogni caso, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Agens.

 

Art. 20 – Collegio dei revisori contabili
L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 Revisori contabili effettivi, nonché 1 supplente.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica un biennio,  scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi.

 

Art. 21 – Comitato degli Esperti
Il Comitato degli Esperti, se nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica due anni ed è costituito, per ciascun associato aderente, da un rappresentante particolarmente esperto in materie tecniche, economiche e sindacali operante con funzioni direttive in seno agli associati stessi.
Il Comitato degli Esperti collabora con il Direttore generale dell’Agens per l’attuazione delle disposizioni degli organi statutari.
Il Comitato degli Esperti si riunisce almeno due volte in un anno su convocazione del Direttore generale che ne coordina i lavori.

 

Art. 22 – Probiviri
L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto 5  Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta  ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale è scelto tra i 3 restanti Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i 3 restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia stessa.
L’interpretazione del presente statuto, nonchè di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 (Sanzioni), la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 2 Probiviri  delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

 

Art. 23 – Disposizioni generali sulle cariche
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli  20 e 22  del presente statuto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio direttivo dell’Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
E’ requisito per l’accesso alle cariche associative che i candidati diano piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale, con particolare riferimento al codice etico confederale.
All’elezione delle cariche di cui all’art. 14, si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.
L’elezione – salvo quanto previsto per il Presidente – avviene su liste di candidati composte attraverso le designazioni che i componenti dell’organo che procede all’elezione stessa sono invitati, con congruo anticipo, ad effettuare.
La rotazione delle cariche, si estende anche ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio Direttivo, nel senso che nessun componente di tali organi può essere confermato nella medesima carica per più di otto anni consecutivi.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

 

Art. 24 – Bilancio preventivo e consuntivo
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci preventivo e consuntivo, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, vengono esaminati dal Consiglio direttivo e sottoposti alla approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei revisori contabili e dell’organo di certificazione se nominato.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria entro 30 giorni dalla sua approvazione.

 

Art. 25 – Scioglimento della Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il quorum previsto dall’art. 15, comma 15 lettera n).
Con la maggioranza di cui al comma precedente, l’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

 


Art. 26 – Disposizione finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono i principi dello Statuto Confederale.

 

Norma transitoria
Relativamente agli Organi statutari in carica, gli stessi concluderanno il loro mandato secondo la normativa prevista dallo statuto vigente, dopodiché verranno applicate le norme del nuovo statuto.

 

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